Isolotto, novembre 1954 - I primi alberi
Comunità dell’Isolotto - Firenze, domenica 12 gennaio 2014
“Fratelli alberi. Riflessioni sull’importanza e sulla cura del verde urbano”.
a cura di Mario e Paola, con Paolo Basetti.
Letture.
Dall’Antico testamento, libo I : Genesi:
Dopo i primi due giorni, nei quali Dio separò la luce dalle tenebre e il cielo dall’acqua, ecco cosa fece nel terzo giorno:
...
Dio disse: «Le acque che sono sotto il cielo, si raccolgano in un solo luogo e appaia l'asciutto». E così avvenne. Dio chiamò l'asciutto terra e la massa delle acque mare. E Dio vide che era cosa buona.
E Dio disse: «La terra produca germogli, erbe che producono seme e alberi da frutto, che facciano sulla terra frutto con il seme, ciascuno secondo la sua specie». E così avvenne: terra produsse germogli, erbe che producono seme, ciascuna secondo la propria specie e alberi che fanno ciascuno frutto con il seme, secondo la propria specie. Dio vide che era cosa buona.
E fu sera e fu mattina: terzo giorno.
Poi, dopo aver creato gli animali, l’uomo e la donna, nel sesto giorno:
Poi Dio disse: «Ecco, io vi do ogni erba che produce seme e che è su tutta la terra e ogni albero in cui è il frutto, che produce seme: saranno il vostro cibo. A tutte le bestie selvatiche, a tutti gli uccelli del cielo e a tutti gli esseri che strisciano sulla terra e nei quali è alito di vita, io do in cibo ogni erba verde». E così avvenne. Dio vide quanto aveva fatto, ed ecco, era cosa molto buona.
E fu sera e fu mattina: sesto giorno.
[da Genesi, 1, 1-31]
Quando il Signore Dio fece la terra e il cielo, nessun cespuglio campestre era sulla terra, nessuna erba campestre era spuntata - perché il Signore Dio non aveva fatto piovere sulla terra e nessuno lavorava il suolo e faceva salire dalla terra l'acqua dei canali per irrigare tutto il suolo -; 7 allora il Signore Dio plasmò l'uomo con polvere del suolo e soffiò nelle sue narici un alito di vita e l'uomo divenne un essere vivente.
Poi il Signore Dio piantò un giardino in Eden, a oriente, e vi collocò l'uomo che aveva plasmato. Il Signore Dio fece germogliare dal suolo ogni sorta di alberi graditi alla vista e buoni da mangiare, tra cui l'albero della vita in mezzo al giardino e l'albero della conoscenza del bene e del male. Un fiume usciva da Eden per irrigare il giardino, poi di lì si divideva e formava quattro corsi. [.. ] Il Signore Dio prese l'uomo e lo pose nel giardino di Eden, perché lo coltivasse e lo custodisse.[da Genesi, 2, 4-15]
San Bernardo da Chiaravalle (1090-1153):
Troverai più nei boschi che nei libri. Gli alberi e le rocce t’insegneranno le cose che nessun maestro ti dirà.
***
Vogliamo proporre oggi una riflessione sul rapporto con il mondo vegetale nella realtà contemporanea.
Nonostante l’importanza data al mondo vegetale e agli alberi in particolare nelle letture svolte, nei tempi più recenti, e soprattutto dall’avvio della società industriale, l’uomo sembra avere smarrito questa consapevolezza del ruolo fondamentale degli alberi per la sua stessa esistenza. Non è un caso che essi da molti milioni di secoli precedano la sua comparsa e che la loro diffusione sul nostro pianeta sia enorme rispetto a quanto non lo sia quella dell’uomo.
Non è un caso infatti che l’albero acquisti elementi di sacralità e di principio vitale in tutti i testi sacri o mitologici anche di altre tradizioni oltre a quella cristiano-giudaica.
Vorremmo cominciare questa odierna riflessione sull’importanza degli alberi e della natura in generale nella nostra vita quotidiana in città leggendo una poesia pubblicata nel 1903 dalla rivista socialista “The Comrade” , che contiene il più commovente elogio fatto al giardinetto di quartiere, in pieno centro urbano e che è anche un documento delle esigenze sorte fin dall’affermarsi della moderna città industriale.
«In una strada priva di sole, una strada troppo fredda e grigia…
Dove mai fiorisce fiore e non canta uccello felice,
dove da alba a tramonto suona solo il ronzio della fatica,
dove albergano bisogno e tristezza fra gli uomini, e lontano è il canto della natura,
una mano sconosciuta ha piantato un albero solitario…
Le sue misere radici si aggrappano al grigio gelo del selciato,
i suoi miseri virgulti piangono la collina lontana…
Non piegare triste i tuoi rami, le tue foglie non crescano vizze!
Anche senza di te le colline sono verdi, ma di te qui abbiamo bisogno.
Se tu spandi i tuoi rami verdi, la strada sarà meno cupa…
In te può trovare gioia chi dalla vita ha solo amarezza.
Benedetta la mano che ti ha piantato, albero solitario».
(Da Eugenio Battisti, Il verde urbano, in Iconologia ed ecologia del giardino e del paesaggio, Firenze Olschki, 2004).
C’è anche un altro brano che fotografa il modo di evolversi del rapporto uomo-verde determinato dalla civiltà industriale e dal suo luogo simbolico per eccellenza che è la grande metropoli contemporanea:
«in altri paesi in altre città, lassù, oltre le Alpi, gli alberi cittadini, dicono, sono amati e rispettati. Viaggiatori da oltremare narrano di corpi specializzati di medici delle piante che in camice bianco e strumenti chirurgici accorrono al capezzale del platano clorotico o dell’olmo afflitto da infezioni fungine. Leggende, forse. Favole accese nelle nostre fantasie dal rammarico, sottile e continuo di vedere nelle nostre città, Roma in particolare, gli alberi della foresta urbana tollerati se non odiati, trascurati se non uccisi.
Gli epigoni stanchi di coloro che fino a cinquant’anni fa abbellivano viali e piazze con alberi di alto fusto e creavano parchi ex novo senza ricorrere ai giardini delle ville storiche per ben altri usi creati oggi si industriano a disseminare sui marciapiedi ciotole cementizie di tulipani, a mutilare con pervicace violenza i patriarchi arborei già soffocati dagli scarichi, a stendere asfalto, a tutto vantaggio delle auto in sosta, lì dove ancora ieri si innalzava un albero. La lotta degli automobilisti in cerca di spazio, dei giardinieri comunali, dei vandali contro gli alberi di città è ormai giunta alla fase conclusiva: e dove non sono riusciti i paraurti delle macchine e le potature selvagge, le larve carnose di immensi cerambici sfarinano in segatura rossastra i rami e i tronchi delle roveri e dei lecci. Perfino il pino che da sempre ornava i paesaggi di Napoli sulle cartoline, è passato a miglior vita. Strade e viali un tempo gallerie di fresca verzura appaiono oggi come dentature cariate su cui un esemplare qua e là non riesce più a darci il ricordo della primitiva alberata. Nei cavi marcescenti che si aprono alle basi degli olmi e degli aceri si ammucchiano detriti della “civiltà”: lattine di bibita, bastoncini di gelato, incarti di gomma da masticare, capsule di bottiglie. E quando, una notte, l’albero svanisce, i negozianti della zona gioiscono, lieti di avere più spazio per parcheggiare; così gli scopini che non dovranno più spazzarne le foglie cadute. E infine non vi saranno più pericoli per le auto in transito: che non sia mai,una carrozzeria dovesse essere ammaccata da un ramo, che so, di cedro, la simpatia di tutti andrebbe non al cedro munifico dispensatore di ossigeno e vapor d’acqua, profumo e polline, ombra e freschezza, ma alla metifica e mortifera vettura oltraggiata. E il Comune sarà condannato a pagare i danni ».
( Fulco Pratesi, prefazione al volume di Franco Paolinelli Gli alberi e la città, 1984).
Esempi di inversione di tendenza e di una maggiore attenzione per gli alberi come patrimonio della collettività:
il censimento e il monitoraggio del patrimonio arboreo del nostro quartiere: 1514 alberi in totale ( lo illustra e ne parla Paolo Basetti, tecnico giardiniere del Giardino di Boboli)
una nuova importante legge per gli alberi e il verde urbano, la Legge 14 gennaio 2013, n. 10: Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani (GU n.27 del 1-2-2013)
I contenuti principali della Legge e i suoi aspetti innovativi sono ben illustrati nell’articolo tratto dal sito di Edoardo Salzano, “Eddyburg”, che riportiamo:
Dal 16 febbraio una Legge per garantire il verde pubblico ai cittadini
di HYPERLINK "http://www.eddyburg.it/search/label/autore:Paula%20Filipe%20De%20Jesus" PAULA FILIPE DE JESUS (mercoledì 13 febbraio 2013)
Verde non significa, come ovvio, solo superfici non edificate e disponibili per la vegetazione, ma anche qualità: però una cosa non esclude l'altra. Con qualche ironia, contenuti e innovazioni della nuova legge
Finalmente una legge per lo sviluppo degli spazi verdi urbani. Si tratta della Legge 14 gennaio 2013, n. 10, “Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani” (GU n.27 del 1-2-2013), anche se manca ancora il decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per definire la composizione e le modalità di funzionamento del "Comitato per lo sviluppo del verde pubblico". Sarà questo Comitato a monitorare l'attuazione della disattesa legge 29 gennaio 1992, n. 113 che impone l'obbligo ai comuni con più di 15mila abitanti di porre a dimora un albero per ogni neonato, a seguito della HYPERLINK "http://www.eddyburg.it/2013/02/paula-filipe-de-jesus-dal-16-febbraio.html" \o "Click to Continue > by Text-Enhance" registrazione anagrafica. Se è vero che la messa a dimora può essere differita in caso di avversità stagionali o per gravi ragioni di ordine tecnico, di fatto nessuno sa dire dove sono stati piantati tutti questi alberi e se sì difficilmente è in grado di dire se sono ancora vivi e vegeti.
Concetti generali e considerazioni sull’importanza del verde per la qualità della vita nelle città
Le nuove condizioni di vita delle città sempre più caratterizzate nei grandi aggregati urbani, ma ormai anche in tutte le aree metropolitane ad esse collegate, da gravi problemi di mobilità, di inquinamento atmosferico e acustico, di ritmi di vita sempre più frenetici e quindi di invivibilità, hanno portato per assurdo da una parte a nuove sensibilità da parte dei cittadini verso l'ambiente e il verde urbano, ma anche interventi pubblici e privati che tendono a considerare il verde come un intralcio in quest'opera di ammodernamento/adeguamento alle nuove condizioni imposte dal “progresso”. Questo atteggiamento oltre a determinare il sempre più frequente confinamento del verde urbano in aree di risulta, sta sempre più contribuendo a diffondere l'errato concetto che gli alberi e il verde urbano in genere sia un impiccio e un intralcio ad una moderna vita e allo sviluppo delle città.
Con questo grave e irresponsabile atteggiamento spesso proprio alimentato dall'azione della pubblica amministrazione, si dimentica invece il ruolo importante attribuito al verde e al rapporto con la natura che da secoli architetti e urbanisti più sensibili e accorti hanno postulato. Ma soprattutto si tende a far dimenticare il ruolo fondamentale degli alberi nel miglioramento della qualità della vita nelle città:
per la loro importante funzione ornamentale ed estetica;
per l'aumento del valore degli immobili costruiti e per la riduzione dei costi di mantenimento energetico.
per l'importante e fondamentale azione di mitigare gli estremi climatici del sole, del vento della pioggia;
perché migliorano in modo decisivo la qualità dell'aria e dell'acqua mediante importanti funzioni quali la produzione di ossigeno, l'assorbimento di anidride carbonica, l'abbattimento delle concentrazioni e delle sostanze inquinanti sospese nell'aria;
perchè offrono rifugio e sostentamento a molti animali.
Eppure la loro sopravvivenza nei centri urbani è sempre più a rischio a causa delle esigenze del traffico veicolare e della progressiva riduzione della manutenzione e della cura che dovrebbero svolgere le autorità competenti. A questo si aggiunge il progressivo e sempre più grave smantellamento del servizio giardini comunale e quindi il conseguente abbandono del fattore principale per la conservazione e valorizzazione del verde urbano: la manutenzione ordinaria.
La diminuzione della manutenzione porta a sempre più diffuse pratiche di appalti e di interventi per esempio di potature che per questioni di economia di spesa portano a pratiche massicce di "capitozzatura" che nel caso degli alberi di alto fusto rappresenta una delle cause più gravi del deperimento degli alberi. Invece delle potature fatte a regola d'arte secondo un’antica tradizione professionale ampiamente acquisita in campo orticolo, la pratica della "capitozzatura" significa asportazione indiscriminata e sregolata di buona parte della chioma. Questa pratica si fonda su una mancanza di conoscenze adeguate sulla biologia degli alberi; sulla mancanza di consapevolezza delle funzioni fondamentali svolte dagli alberi; e in nome di principi di economicità rispetto ai problemi della mancanza di adeguate risorse.
Anche la riprogettazione di spazi urbani caratterizzati da presenza di verde e di alberate risulta ormai largamente improntata a criteri di bassissimo livello progettuale che mettono sempre al primo posto le esigenze di attività commerciali o ricreative non compatibili con il verde urbano. Al posto di sistemazioni giunteci dal passato più o meno recente, che vedevano nel verde l'elemento fondamentale del progetto, si assiste a un proliferare di nuovi progetti e nuove sistemazioni dove la cementificazione o la riduzione della componente del verde sembrano essere i fattori primari da garantire.
I questo contesto schematicamente delineato, al di là di ogni atteggiamento gratuitamente catastrofistico, occorre recuperare due fattori decisivi indispensabili per una necessaria inversione di tendenza:
qualità, professionalità e specializzazione nella progettazione;
manutenzione come pratica primaria a cui indirizzare gli interventi delle amministrazioni che hanno in proprietà o in gestione il verde urbano.
Ma soprattutto occorre recuperare il concetto che il verde urbano, in quanto fattore primario della qualità della vita urbana, deve ritornare ad avere anche in sede progettuale una dignità e contenuti che oggi non ha più. Non è pensabile, come avviene oggi, relegare il nuovo verde urbano sopra le solette di cemento armato dei parcheggi interrati, o negli spazi di risulta dei nuovi insediamenti, in fazzoletti occasionali di terreno spesso già manomessi, come discariche di inerti .
Sugli effetti positivi degli alberi per il miglioramento delle condizioni di vita nelle nostre città vorremmo citare due passi di uno studio redatto per descrivere gli effetti mitiganti di un parco arboreo nel sito del previsto nuovo inceneritore della Piana ( Valutazione di un Sistema del Verde per la mitigazione dell’Impatto del Termovalorizzatore sulla Qualità dell’aria della piana Fiorentina, redatto dal Dipartimento di Ortofloricoltura – Università degli Studi di Firenze – Polo Scientifico Viale delle idee, 30, 50019 Sesto Fiorentino), che chiarisce molto bene gli effetti positivi della foresta urbana:
Queste le importanti considerazioni e i dati riportati nel Capitolo primo:
«Le quattro vie preferenziali attraverso le quali gli alberi possono influire sulla qualità dell’aria sono: - Riduzione della temperatura ed altri effetti microclimatici; - Rimozione diretta di inquinanti atmosferici; - Emissioni di composti organici volatili (VOC); - Riduzione dei consumi energetici».
Nella parte relativa alla rimozione degli inquinanti dall’aria si fanno queste affermazioni e si riportano questi significativi dati:
«Gli alberi rimuovono gli inquinanti gassosi dall’aria principalmente attraverso gli stomi delle foglie (via stomatica), sebbene alcuni gas siano rimossi direttamente dalla superficie della pianta. Una volta che si trovano all’interno della foglia i gas si diffondono negli spazi intercellulari e possono essere assorbiti dagli strati acquosi trasformandosi in acidi oppure possono interagire con le superfici più interne della foglia (Smith, 1990). Gli alberi agiscono direttamente anche sulla quantità di polveri presenti nell’aria intercettando il pulviscolo. Anche se una maggior parte del particolato viene assorbito all’interno dell’albero, tuttavia la maggior parte delle particelle intercettate vengono trattenute sulla superficie della pianta ( negli strati vegetativi superficiali). Di conseguenza la vegetazione rappresenta un sito di immagazzinamento solo temporaneo di molte particelle atmosferiche.
E’ stato stimato che nel 1994 gli alberi presenti nella città di New York hanno rimosso 1.821 tonnellate di inquinanti atmosferici con un risparmio per la popolazione valutato intorno ai 9,5 milioni di dollari. La rimozione di inquinanti atmosferici da parte della vegetazione urbana di NewYork ha superato quelle verificatesi ad Atlanta ( 1.196 tonnellate, corrispondente a 6,5 milioni di dollari) ed a Baltimora ( 499 tonnellate, 2,7 milioni di dollari), ma l’inquinamento rimosso per metro quadro di copertura vegetativa è risultata pressoché la stessa per le tre città ( New York: 13,7 g/m2/anno; Baltimora 12,2 g/m2/anno; Atlanta 10,6 g/m2/anno - dati Nowak e Crane, 2003-). Queste quantità di inquinanti rimossi dall’atmosfera differiscono fra le diverse città in conseguenza della quantità di inquinanti, la lunghezza della stagione vegetativa, le precipitazioni ed altre variabili meteorologiche. Inoltre, ovviamente la grandezza degli alberi influisce in maniera sostanziale sulla capacità di rimozione degli inquinanti: alberi sani con un diametro superiore a 77 cm rimuovono approssimativamente 70 volte più inquinanti in un anno ( 1,4 Kg/anno) di quanto ne rimuovano alberi con un diametro di 8 cm ( 0,02 Kg/anno) (Nowak, 1994) ».
Appendice
1. BIBLIOGRAFIA CITATA NELL’INCONTRO COMUNITARIO.
Un falso trattato di fine 800 inizi 900 che spiega molto bene il segreto, profondo e fondamentale legame che lega (o dovrebbe legare) l’uomo contemporaneo ai giardini:
JORN DE PRÉCY, E il giardino creò l’uomo. Un manifesto ribelle e sentimentale per filosofi giardinieri, a cura di Marco Martella, Firenze, Ponte alle Grazie, 2013, pp. 125, euro 10.
Un bellissimo saggio sul significato simbolico e sull’importanza dell’immagine dell’albero nel mondo antico e nei miti e nelle religioni all’origine delle civiltà umane:
JACQUES BROSSE, Mitologia degli alberi. Dal giardino dell’Eden al legno della Croce, Milano, BUR, 1998, pp.314.
Sull’intelligenza e la sensibilità delle piante:
STEFANO MANCUSO, ALESSANDRA VIOLA, Verde brillante. Sensibilità e intelligenza del mondo vegetale, Firenze, Giunti, 2013, pp. 144, euro 14.
2.Testo della Legge 14 gennaio 2013, n. 10: Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani
Art. 1
Disposizioni in materia di Giornata nazionale degli alberi
1. La Repubblica riconosce il 21 novembre quale «Giornata nazionale
degli alberi» al fine di perseguire, attraverso la valorizzazione
dell'ambiente e del patrimonio arboreo e boschivo, l'attuazione del
protocollo di Kyoto, ratificato ai sensi della legge 1º giugno 2002,
n. 120, e le politiche di riduzione delle emissioni, la prevenzione
del dissesto idrogeologico e la protezione del suolo, il
miglioramento della qualita' dell'aria, la valorizzazione delle
tradizioni legate all'albero nella cultura italiana e la vivibilita'
degli insediamenti urbani.
2. Nella Giornata di cui al comma 1, il Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare realizza nelle scuole di ogni
ordine e grado, nelle universita' e negli istituti di istruzione
superiore, di concerto con il Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e con il Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali, iniziative per promuovere la
conoscenza dell'ecosistema boschivo, il rispetto delle specie arboree
ai fini dell'equilibrio tra comunita' umana e ambiente naturale,
l'educazione civica ed ambientale sulla legislazione vigente, nonche'
per stimolare un comportamento quotidiano sostenibile al fine della
conservazione delle biodiversita', avvalendosi delle risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Nell'ambito
di tali iniziative, ogni anno la Giornata di cui al comma 1 e'
intitolata ad uno specifico tema di rilevante valore etico, culturale
e sociale. In occasione della celebrazione della Giornata le
istituzioni scolastiche curano, in collaborazione con i comuni e le
regioni e con il Corpo forestale dello Stato, la messa a dimora in
aree pubbliche, individuate d'intesa con ciascun comune, di piantine
di specie autoctone, anche messe a disposizione dai vivai forestali
regionali, preferibilmente di provenienza locale, con particolare
riferimento alle varieta' tradizionali dell'ambiente italiano, con
modalita' definite con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, nell'ambito delle
risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge, l'articolo 104 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e'
abrogato.
Art. 2
Modifiche alla legge 29 gennaio 1992, n. 113
1. Al fine di assicurare l'effettivo rispetto dell'obbligo, per il
comune di residenza, di porre a dimora un albero per ogni neonato,
alla legge 29 gennaio 1992, n. 113, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: «i comuni» sono
inserite le seguenti: «con popolazione superiore a 15.000 abitanti»,
le parole: «entro dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro
sei mesi», dopo le parole: «neonato residente» sono inserite le
seguenti: «e di ciascun minore adottato» e sono aggiunti, in fine, i
seguenti periodi: «Il termine si applica tenendo conto del periodo
migliore per la piantumazione. La messa a dimora puo' essere
differita in caso di avversita' stagionali o per gravi ragioni di
ordine tecnico. Alle piantumazioni di cui alla presente legge non si
applicano le disposizioni del codice dei beni culturali e del
paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
salvo che il sito su cui si realizza l'intervento sia sottoposto a
vincolo monumentale»;
b) all'articolo 1, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Entro il termine di cui al comma 1, l'ufficio anagrafico
comunale fornisce informazioni dettagliate circa la tipologia
dell'albero e il luogo dove l'albero e' stato piantato alla persona
che ha richiesto la registrazione anagrafica. Il comune stabilisce
una procedura di messa a dimora di alberi quale contributo al
miglioramento urbano i cui oneri siano posti a carico di cittadini,
imprese od associazioni per finalita' celebrative o commemorative»;
c) dopo l'articolo 3 e' inserito il seguente:
«Art. 3-bis. - 1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione, ciascun comune provvede a censire e
classificare gli alberi piantati, nell'ambito del rispettivo
territorio, in aree urbane di proprieta' pubblica.
2. Due mesi prima della scadenza naturale del mandato, il
sindaco rende noto il bilancio arboreo del comune, indicando il
rapporto fra il numero degli alberi piantati in aree urbane di
proprieta' pubblica rispettivamente al principio e al termine del
mandato stesso, dando conto dello stato di consistenza e manutenzione
delle aree verdi urbane di propria competenza. Nei casi di cui agli
articoli 52 e 53 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e
in ogni ulteriore ipotesi di cessazione anticipata del mandato del
sindaco, l'autorita' subentrata provvede alla pubblicazione delle
informazioni di cui al presente comma».
2. Le attivita' previste dalle disposizioni di cui al presente
articolo sono svolte nell'ambito delle risorse allo scopo gia'
disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 3
Monitoraggio sull'attuazione della legge 29 gennaio 1992, n. 113
1. Presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare e' istituito un Comitato per lo sviluppo del verde
pubblico. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare sono definite la composizione e le modalita' di
funzionamento del Comitato.
2. Il Comitato provvede a:
a) effettuare azioni di monitoraggio sull'attuazione delle
disposizioni della legge 29 gennaio 1992, n. 113, e di tutte le
vigenti disposizioni di legge con finalita' di incremento del verde
pubblico e privato;
b) promuovere l'attivita' degli enti locali interessati al fine
di individuare i percorsi progettuali e le opere necessarie a
garantire l'attuazione delle disposizioni di cui alla lettera a);
c) proporre un piano nazionale che, d'intesa con la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, fissi criteri e linee guida per la realizzazione di
aree verdi permanenti intorno alle maggiori conurbazioni e di filari
alberati lungo le strade, per consentire un adeguamento dell'edilizia
e delle infrastrutture pubbliche e scolastiche che garantisca la
riqualificazione degli edifici, in coerenza con quanto previsto dagli
articoli 5 e 6 della presente legge, anche attraverso il
rinverdimento delle pareti e dei lastrici solari, la creazione di
giardini e orti e il miglioramento degli spazi;
d) verificare le azioni poste in essere dagli enti locali a
garanzia della sicurezza delle alberate stradali e dei singoli alberi
posti a dimora in giardini e aree pubbliche e promuovere tali
attivita' per migliorare la tutela dei cittadini;
e) predisporre una relazione, da trasmettere alle Camere entro il
30 maggio di ogni anno, recante i risultati del monitoraggio e la
prospettazione degli interventi necessari a garantire la piena
attuazione della normativa di settore;
f) monitorare l'attuazione delle azioni poste in essere dalle
istituzioni scolastiche nella Giornata nazionale degli alberi di cui
all'articolo 1, comma 1;
g) promuovere gli interventi volti a favorire i giardini storici.
3. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito
delle risorse umane e strumentali vigenti e senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica. Ai componenti del Comitato di cui al
comma 1 non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi spese o
altri emolumenti comunque denominati.
Art. 4
Misure per la salvaguardia e la gestione delle dotazioni territoriali
di standard previste nell'ambito degli strumenti urbanistici
attuativi dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444
1. Il Comitato per lo sviluppo del verde pubblico di cui
all'articolo 3 della presente legge, d'intesa con le regioni e i
comuni, presenta, in allegato alla relazione di cui al medesimo
articolo 3, comma 2, lettera e), un rapporto annuale
sull'applicazione nei comuni italiani delle disposizioni di cui al
decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444,
relative agli strumenti urbanistici generali e attuativi, e in
particolare ai nuovi piani regolatori generali e relativi piani
particolareggiati o lottizzazioni convenzionate, ai nuovi regolamenti
edilizi con annesso programma di fabbricazione e relative
lottizzazioni convenzionate e alle revisioni degli strumenti
urbanistici esistenti.
2. I comuni che risultino inadempienti rispetto alle norme di cui
al decreto ministeriale n. 1444 del 1968 e, in particolare, sulle
quantita' minime di spazi pubblici riservati alle attivita'
collettive, a verde pubblico o a parcheggi da osservare in rapporto
agli insediamenti residenziali e produttivi, approvano le necessarie
varianti urbanistiche per il verde e i servizi entro il 31 dicembre
di ogni anno.
3. Le maggiori entrate derivanti dai contributi per il rilascio dei
permessi di costruire e dalle sanzioni previste dal testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,
sono destinate alla realizzazione di opere pubbliche di
urbanizzazione, di recupero urbanistico e di manutenzione del
patrimonio comunale in misura non inferiore al 50 per cento del
totale annuo.
4. Le aree riservate al verde pubblico urbano e gli immobili di
origine rurale, riservati alle attivita' collettive sociali e
culturali di quartiere, con esclusione degli immobili ad uso
scolastico e sportivo, ceduti al comune nell'ambito delle convenzioni
e delle norme previste negli strumenti urbanistici attuativi,
comunque denominati, possono essere concessi in gestione, per quanto
concerne la manutenzione, con diritto di prelazione ai cittadini
residenti nei comprensori oggetto delle suddette convenzioni e su cui
insistono i suddetti beni o aree, mediante procedura di evidenza
pubblica, in forma ristretta, senza pubblicazione del bando di gara.
5. Ai fini della partecipazione alle procedure di evidenza pubblica
di cui al comma 4, i cittadini residenti costituiscono un consorzio
del comprensorio che raggiunga almeno il 66 per cento della
proprieta' della lottizzazione.
6. Le regioni e i comuni possono prevedere incentivi alla gestione
diretta delle aree e degli immobili di cui al comma 4 da parte dei
cittadini costituiti in consorzi anche mediante riduzione dei tributi
propri.
Art. 5
Modifica alla legge 27 dicembre 1997, n. 449
1. All'articolo 43, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: «Si considerano
iniziative di cui al comma 1, nel rispetto dei requisiti di cui al
primo periodo del presente comma, anche quelle finalizzate a favorire
l'assorbimento delle emissioni di anidride carbonica (CO 2 )
dall'atmosfera tramite l'incremento e la valorizzazione del
patrimonio arboreo delle aree urbane, nonche' eventualmente anche
quelle dei comuni finalizzate alla creazione e alla manutenzione di
una rete di aree naturali ricadenti nel loro territorio, anche nel
rispetto delle disposizioni del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357. Nei casi di cui
al secondo periodo, il comune puo' inserire il nome, la ditta, il
logo o il marchio dello sponsor all'interno dei documenti recanti
comunicazioni istituzionali. La tipologia e le caratteristiche di
tali documenti sono definite, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di
concerto con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, e successive modificazioni. Fermi restando quanto
previsto dalla normativa generale in materia di sponsorizzazioni
nonche' i vincoli per la tutela dei parchi e giardini storici e le
altre misure di tutela delle aree verdi urbane, lo sfruttamento di
aree verdi pubbliche da parte dello sponsor ai fini pubblicitari o
commerciali, anche se concesso in esclusiva, deve aver luogo con
modalita' tali da non compromettere, in ogni caso, la possibilita' di
ordinaria fruizione delle stesse da parte del pubblico».
Art. 6
Promozione di iniziative locali per lo sviluppo degli spazi verdi
urbani
1. Ai fini di cui alla presente legge, le regioni, le province e i
comuni, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e delle risorse
disponibili, promuovono l'incremento degli spazi verdi urbani, di
«cinture verdi» intorno alle conurbazioni per delimitare gli spazi
urbani, adottando misure per la formazione del personale e
l'elaborazione di capitolati finalizzati alla migliore utilizzazione
e manutenzione delle aree, e adottano misure volte a favorire il
risparmio e l'efficienza energetica, l'assorbimento delle polveri
sottili e a ridurre l'effetto «isola di calore estiva», favorendo al
contempo una regolare raccolta delle acque piovane, con particolare
riferimento:
a) alle nuove edificazioni, tramite la riduzione dell'impatto
edilizio e il rinverdimento dell'area oggetto di nuova edificazione o
di una significativa ristrutturazione edilizia;
b) agli edifici esistenti, tramite l'incremento, la conservazione
e la tutela del patrimonio arboreo esistente nelle aree scoperte di
pertinenza di tali edifici;
c) alle coperture a verde, di cui all'articolo 2, comma 5, del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2
aprile 2009, n. 59, quali strutture dell'involucro edilizio atte a
produrre risparmio energetico, al fine di favorire, per quanto
possibile, la trasformazione dei lastrici solari in giardini pensili;
d) al rinverdimento delle pareti degli edifici, sia tramite il
rinverdimento verticale che tramite tecniche di verde pensile
verticale;
e) alla previsione e alla realizzazione di grandi aree verdi
pubbliche nell'ambito della pianificazione urbanistica, con
particolare riferimento alle zone a maggior densita' edilizia;
f) alla previsione di capitolati per le opere a verde che
prevedano l'obbligo delle necessarie infrastrutture di servizio di
irrigazione e drenaggio e specifiche schede tecniche sulle essenze
vegetali;
g) alla creazione di percorsi formativi per il personale addetto
alla manutenzione del verde, anche in collaborazione con le
universita', e alla sensibilizzazione della cittadinanza alla cultura
del verde attraverso i canali di comunicazione e di informazione.
2. Ai fini del risparmio del suolo e della salvaguardia delle aree
comunali non urbanizzate, i comuni possono:
a) prevedere particolari misure di vantaggio volte a favorire il
riuso e la riorganizzazione degli insediamenti residenziali e
produttivi esistenti, rispetto alla concessione di aree non
urbanizzate ai fini dei suddetti insediamenti;
b) prevedere opportuni strumenti e interventi per la
conservazione e il ripristino del paesaggio rurale o forestale non
urbanizzato di competenza dell'amministrazione comunale.
3. Le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui al comma 2
sono definite d'intesa con la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e
successive modificazioni.
4. I comuni e le province, in base a sistemi di contabilita'
ambientale, da definire previe intese con le regioni, danno
annualmente conto, nei rispettivi siti internet, del contenimento o
della riduzione delle aree urbanizzate e dell'acquisizione e
sistemazione delle aree destinate a verde pubblico dalla
strumentazione urbanistica vigente.
Art. 7
Disposizioni per la tutela e la salvaguardia degli alberi
monumentali, dei filari e delle alberate di particolare pregio
paesaggistico, naturalistico, monumentale, storico e culturale
1. Agli effetti della presente legge e di ogni altra normativa in
vigore nel territorio della Repubblica, per «albero monumentale» si
intendono:
a) l'albero ad alto fusto isolato o facente parte di formazioni
boschive naturali o artificiali ovunque ubicate ovvero l'albero
secolare tipico, che possono essere considerati come rari esempi di
maestosita' e longevita', per eta' o dimensioni, o di particolare
pregio naturalistico, per rarita' botanica e peculiarita' della
specie, ovvero che recano un preciso riferimento ad eventi o memorie
rilevanti dal punto di vista storico, culturale, documentario o delle
tradizioni locali;
b) i filari e le alberate di particolare pregio paesaggistico,
monumentale, storico e culturale, ivi compresi quelli inseriti nei
centri urbani;
c) gli alberi ad alto fusto inseriti in particolari complessi
architettonici di importanza storica e culturale, quali ad esempio
ville, monasteri, chiese, orti botanici e residenze storiche private.
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, di concerto con il Ministro per i beni e le attivita'
culturali ed il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni, sono stabiliti i principi e i criteri direttivi per il
censimento degli alberi monumentali ad opera dei comuni e per la
redazione ed il periodico aggiornamento da parte delle regioni e dei
comuni degli elenchi di cui al comma 3, ed e' istituito l'elenco
degli alberi monumentali d'Italia alla cui gestione provvede il Corpo
forestale dello Stato. Dell'avvenuto inserimento di un albero
nell'elenco e' data pubblicita' mediante l'albo pretorio, con la
specificazione della localita' nella quale esso sorge, affinche'
chiunque vi abbia interesse possa ricorrere avverso l'inserimento.
L'elenco degli alberi monumentali d'Italia e' aggiornato
periodicamente ed e' messo a disposizione, tramite sito internet,
delle amministrazioni pubbliche e della collettivita'.
3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge, le regioni recepiscono la definizione di albero monumentale di
cui al comma 1, effettuano la raccolta dei dati risultanti dal
censimento operato dai comuni e, sulla base degli elenchi comunali,
redigono gli elenchi regionali e li trasmettono al Corpo forestale
dello Stato. L'inottemperanza o la persistente inerzia delle regioni
comporta, previa diffida ad adempiere entro un determinato termine,
l'attivazione dei poteri sostitutivi da parte del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, per l'abbattimento o il
danneggiamento di alberi monumentali si applica la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro
100.000. Sono fatti salvi gli abbattimenti, le modifiche della chioma
e dell'apparato radicale effettuati per casi motivati e
improcrastinabili, dietro specifica autorizzazione comunale, previo
parere obbligatorio e vincolante del Corpo forestale dello Stato.
5. Per l'attuazione del presente articolo e' autorizzata la spesa
di 2 milioni di euro per l'anno 2013 e di 1 milione di euro per
l'anno 2014. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente
riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di
politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
Art. 8
Clausola di salvaguardia
1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle
regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di
Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle
relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 14 gennaio 2013
Note all'art. 1:
La legge 1 giugno 2002 n. 120 (Ratifica ed esecuzione
del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle
Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11
dicembre 1997) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 19
giugno 2002, n. 142, S.O.
Si riporta il testo dell'articolo 104, del regio
decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma
della legislazione in materia di boschi e di terreni
montani), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 maggio
1924, n. 117:
"Art. 104. E' istituita nel Regno la festa degli
alberi.
Essa sara' celebrata ogni anno nelle forme che saranno
stabilite d'accordo tra i Ministeri dell'economia nazionale
e dell'istruzione pubblica.".
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