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martedì 14 gennaio 2014

Fratelli alberi II

                                              


Isolotto, novembre 1954 - I primi alberi

   



Comunità dell’Isolotto - Firenze, domenica 12 gennaio 2014
“Fratelli alberi. Riflessioni sull’importanza e sulla cura del verde urbano”.
a cura di  Mario e Paola, con Paolo Basetti.
Letture.
Dall’Antico testamento, libo I : Genesi:

    Dopo i primi due giorni, nei quali Dio separò la luce dalle tenebre e il cielo dall’acqua, ecco cosa fece nel terzo giorno:

...
     Dio disse: «Le acque che sono sotto il cielo, si raccolgano in un solo luogo e appaia l'asciutto». E così avvenne.  Dio chiamò l'asciutto terra e la massa delle acque mare. E Dio vide che era cosa buona. 
     E Dio disse: «La terra produca germogli, erbe che producono seme e alberi da frutto, che facciano sulla terra frutto con il seme, ciascuno secondo la sua specie». E così avvenne:  terra produsse germogli, erbe che producono seme, ciascuna secondo la propria specie e alberi che fanno ciascuno frutto con il seme, secondo la propria specie. Dio vide che era cosa buona. 
E fu sera e fu mattina: terzo giorno.

Poi, dopo aver creato gli animali, l’uomo e la donna, nel sesto giorno:

    Poi Dio disse: «Ecco, io vi do ogni erba che produce seme e che è su tutta la terra e ogni albero in cui è il frutto, che produce seme: saranno il vostro cibo.  A tutte le bestie selvatiche, a tutti gli uccelli del cielo e a tutti gli esseri che strisciano sulla terra e nei quali è alito di vita, io do in cibo ogni erba verde». E così avvenne.  Dio vide quanto aveva fatto, ed ecco, era cosa molto buona. 
E fu sera e fu mattina: sesto giorno.
[da Genesi, 1, 1-31]


Quando il Signore Dio fece la terra e il cielo,  nessun cespuglio campestre era sulla terra, nessuna erba campestre era spuntata - perché il Signore Dio non aveva fatto piovere sulla terra e nessuno lavorava il suolo  e faceva salire dalla terra l'acqua dei canali per irrigare tutto il suolo -; 7 allora il Signore Dio plasmò l'uomo con polvere del suolo e soffiò nelle sue narici un alito di vita e l'uomo divenne un essere vivente.
 Poi il Signore Dio piantò un giardino in Eden, a oriente, e vi collocò l'uomo che aveva plasmato.  Il Signore Dio fece germogliare dal suolo ogni sorta di alberi graditi alla vista e buoni da mangiare, tra cui l'albero della vita in mezzo al giardino e l'albero della conoscenza del bene e del male. Un fiume usciva da Eden per irrigare il giardino, poi di lì si divideva e formava quattro corsi. [.. ]  Il Signore Dio prese l'uomo e lo pose nel giardino di Eden, perché lo coltivasse e lo custodisse.[da Genesi, 2, 4-15] 



San Bernardo da Chiaravalle (1090-1153):

Troverai più nei boschi che nei libri.   Gli alberi e le rocce t’insegneranno le cose che nessun maestro ti dirà.
***

Vogliamo proporre oggi una riflessione sul rapporto con il mondo vegetale nella realtà contemporanea.
Nonostante l’importanza data al mondo vegetale e agli alberi in particolare nelle letture svolte, nei tempi più recenti, e soprattutto dall’avvio della società industriale, l’uomo sembra avere smarrito questa consapevolezza del ruolo fondamentale degli alberi per la sua stessa esistenza. Non è un caso che essi da molti milioni di secoli precedano la sua comparsa e che la loro diffusione sul nostro pianeta sia enorme rispetto a quanto non lo sia quella dell’uomo.
Non è un caso infatti che l’albero acquisti elementi di sacralità e di principio vitale in tutti i testi sacri o mitologici anche di altre tradizioni oltre a quella cristiano-giudaica.

Vorremmo cominciare questa odierna riflessione sull’importanza degli alberi e della natura in generale nella nostra vita  quotidiana in città leggendo  una poesia pubblicata nel 1903 dalla rivista socialista “The Comrade” , che contiene il più commovente elogio fatto al giardinetto di quartiere, in pieno centro urbano e che è anche un documento delle esigenze sorte fin dall’affermarsi della moderna città industriale.

«In una strada priva di sole, una strada troppo fredda e grigia…
Dove mai fiorisce fiore  e non canta uccello felice,
dove da alba a tramonto suona solo il ronzio della fatica,
dove albergano bisogno e tristezza fra gli uomini, e lontano è il canto della natura,
una mano sconosciuta ha piantato un albero solitario…
Le sue misere radici si aggrappano al grigio gelo del selciato,
i suoi miseri virgulti piangono la collina lontana…
Non piegare triste i tuoi rami, le tue foglie non crescano vizze!
Anche senza di te le colline sono verdi, ma di te qui abbiamo bisogno.
Se tu spandi i tuoi rami verdi, la strada sarà meno cupa…
In te può trovare gioia chi dalla vita ha solo amarezza.
Benedetta la mano che ti ha piantato, albero solitario».

(Da Eugenio Battisti, Il verde urbano, in Iconologia ed ecologia del giardino e del paesaggio, Firenze Olschki, 2004).

C’è anche un altro brano che fotografa il modo di evolversi del rapporto uomo-verde determinato dalla civiltà industriale e dal suo luogo simbolico per eccellenza che è la grande metropoli contemporanea:
«in altri paesi in altre città, lassù, oltre le Alpi, gli alberi cittadini, dicono, sono amati e rispettati. Viaggiatori da oltremare narrano di corpi specializzati di medici delle piante che in camice bianco e strumenti chirurgici accorrono al capezzale del platano clorotico o dell’olmo afflitto da infezioni fungine.   Leggende, forse. Favole accese nelle nostre fantasie dal rammarico, sottile e continuo di vedere nelle nostre città, Roma in particolare, gli alberi della foresta urbana tollerati se non odiati, trascurati se non uccisi.
Gli epigoni stanchi di coloro che fino a cinquant’anni fa abbellivano viali e piazze con alberi di alto fusto e creavano parchi ex novo senza ricorrere ai giardini delle ville storiche per ben altri usi creati oggi si industriano a disseminare sui marciapiedi ciotole cementizie di tulipani, a mutilare con pervicace violenza i patriarchi arborei già soffocati dagli scarichi, a stendere asfalto, a tutto vantaggio delle auto in sosta, lì dove ancora ieri si innalzava un albero.   La lotta degli automobilisti in cerca di spazio, dei giardinieri comunali, dei vandali contro gli alberi di città è ormai giunta alla fase conclusiva: e dove non sono riusciti i paraurti delle macchine e le potature selvagge, le larve carnose di immensi cerambici sfarinano in segatura rossastra i rami e i tronchi delle roveri e dei lecci. Perfino il pino che da sempre ornava i paesaggi di Napoli sulle cartoline, è passato a miglior vita. Strade e viali un tempo gallerie di fresca verzura appaiono oggi come dentature cariate su cui un esemplare qua e là non riesce più a darci il  ricordo della primitiva alberata. Nei cavi marcescenti che si aprono alle basi degli olmi e degli aceri si ammucchiano detriti della “civiltà”: lattine di bibita, bastoncini di gelato, incarti di gomma da masticare, capsule di bottiglie. E quando, una notte, l’albero svanisce, i negozianti della zona gioiscono, lieti di avere più spazio per parcheggiare; così gli scopini che non dovranno più spazzarne le foglie cadute. E infine non vi saranno più pericoli per le auto in transito: che non sia mai,una carrozzeria dovesse essere ammaccata da un ramo, che so, di cedro, la simpatia di tutti andrebbe non al cedro munifico dispensatore di ossigeno e vapor d’acqua, profumo e polline, ombra e freschezza, ma alla metifica e mortifera vettura oltraggiata. E il Comune sarà condannato a pagare i danni ». 
( Fulco Pratesi, prefazione al volume di Franco Paolinelli Gli alberi e la città, 1984).

Esempi di inversione di tendenza e di una maggiore attenzione per gli alberi come patrimonio della collettività:
il censimento e il monitoraggio del patrimonio arboreo del nostro quartiere: 1514 alberi in totale ( lo illustra e ne parla Paolo Basetti, tecnico giardiniere del Giardino di Boboli)
una  nuova  importante legge per gli alberi e il verde urbano, la Legge  14 gennaio 2013, n. 10: Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani (GU n.27 del 1-2-2013) 
    I contenuti principali della Legge e i suoi aspetti innovativi sono ben illustrati nell’articolo tratto dal sito di Edoardo Salzano, “Eddyburg”, che riportiamo:

Dal 16 febbraio una Legge per garantire il verde pubblico ai cittadini 
di  HYPERLINK "http://www.eddyburg.it/search/label/autore:Paula%20Filipe%20De%20Jesus" PAULA FILIPE DE JESUS   (mercoledì 13 febbraio 2013) 

Verde non significa, come ovvio, solo superfici non edificate e disponibili per la vegetazione, ma anche qualità: però una cosa non esclude l'altra. Con qualche ironia, contenuti e innovazioni della nuova legge 

Finalmente una legge per lo sviluppo degli spazi verdi urbani. Si tratta della Legge 14 gennaio 2013, n. 10, “Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani” (GU n.27 del 1-2-2013), anche se manca ancora il decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per definire la composizione e le modalità di funzionamento del "Comitato per lo sviluppo del verde pubblico". Sarà questo Comitato a monitorare l'attuazione della disattesa legge 29 gennaio 1992, n. 113 che impone l'obbligo ai comuni con più di 15mila abitanti di porre a dimora un albero per ogni neonato, a seguito della  HYPERLINK "http://www.eddyburg.it/2013/02/paula-filipe-de-jesus-dal-16-febbraio.html" \o "Click to Continue > by Text-Enhance" registrazione anagrafica. Se è vero che la messa a dimora può essere differita in caso di avversità stagionali o per gravi ragioni di ordine tecnico, di fatto nessuno sa dire dove sono stati piantati tutti questi alberi e se sì difficilmente è in grado di dire se sono ancora vivi e vegeti. 


Con l'entrata in vigore del provvedimento il 16/02/2013 saranno i Sindaci a dover render noto il bilancio arboreo del proprio Comune, indicando il rapporto fra il numero degli alberi piantati in aree urbane di proprietà pubblica rispettivamente all'inizio e al termine del mandato stesso. A prescindere dalle ravvicinate scadenze di mandato, come nel caso di Roma, di fatto i Sindaci delle grandi città italiane difficilmente forniranno questi dati. I motivi principali? Rendita fondiaria, moneta urbanistica, consumo del territorio e soprattutto malgoverno, tanto che da anni sono saltate tutte le misure per la salvaguardia e la gestione delle dotazioni territoriali di standard previste nell'ambito degli strumenti urbanistici attuativi dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444. La dotazione di verde pubblico per ogni abitante, così come previsto per legge, infatti non c’è. Dunque, se non ci sono le aree verdi, dove si potranno piantare i nuovi alberi? Forse nelle rotatorie o nelle fasce intermedie o nelle superfici inaccessibili che indegnamente si fanno rientrare negli standard di verde pubblico? Il verde pubblico deve essere fruibile e non essere semplicemente un'area di colore verde non fruibile. La nuova legge (che prende spunto dal riconoscimento del 21 novembre quale «Giornata nazionale degli alberi», con l’obiettivo di perseguire il rispetto del protocollo di Kyoto, la valorizzazione del patrimonio arboreo e boschivo, la riduzione delle emissioni, la prevenzione del dissesto idrogeologico, il miglioramento della qualità dell'aria e la valorizzazione delle tradizioni legate all'albero), interviene in realtà su un aspetto del tutto dimenticato da parte delle amministrazioni italiane: la vivibilità degli insediamenti urbani. Come possiamo vivere in agglomerati di cemento e ferro senza pubblici spazi verdi di 'natura'? Vediamo come l'articolo 4 di questa legge protegge il decreto del Ministro dei lavori pubblici del 2 aprile 1968, n. 1444, - rapporto annuale del Comitato sull'applicazione nei comuni italiani delle disposizioni del decreto ministeriale 1444 - obbligo per i comuni di approvare le necessarie varianti urbanistiche per il verde e i servizi entro il 31 dicembre di ogni anno - destinazione delle maggiori entrate derivanti dai contributi per il rilascio dei permessi di costruire e dalle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, alla realizzazione di opere pubbliche di urbanizzazione, di recupero urbanistico e di manutenzione del patrimonio comunale in misura non inferiore al 50 per cento del totale annuo. E' finita dunque l'era di amministrazioni che mistificano i parcheggi pubblici con le aree verdi per raggiungere gli standard? E' finita l'era in cui le varianti urbanistiche servono solo per consumare territorio? E' finita l'era in cui le amministrazioni battono moneta urbanistica per concedere cemento ai costruttori solo per pagare i consulenti del Sindaco, lasciando città senza opere di urbanizzazione? Sembrerebbe di sì, ma solo a patto che venga istituito il Comitato di vigilanza (e bisognerà vedere come sarà composto, perché nulla si dice a riguardo) libero da influenze politiche, altrimenti la Legge non trova di fatto applicabilità, venendo a mancare l’organo essenziale, quello di controllo, cosa che accade sovente nel nostro Paese. Lo strumento di legge ora c’è e sicuramente può consentire comportamenti meno discrezionali da parte dei Sindaci. Addirittura con la nuova legge i Sindaci possono incentivare iniziative finalizzate a favorire l'assorbimento delle emissioni di anidride carbonica (Co2) dall'atmosfera tramite l'incremento e la valorizzazione del patrimonio arboreo delle aree urbane, senza contare le nuove disposizioni per la tutela e la salvaguardia degli alberi monumentali o la promozione di iniziative locali per lo sviluppo degli spazi verdi urbani per consentire l'assorbimento delle polveri sottili e per ridurre l'effetto «isola di calore estiva», favorendo al contempo una regolare raccolta delle acque piovane. Il prossimo 21 novembre è ancora lontano, ma non troppo. E’ necessario però fare pressione perché almeno per quella data il “Comitato per lo sviluppo del verde pubblico" sia già stato istituito e sia soprattutto libero da influenze politiche, altrimenti avremo in Italia l'ennesima bella legge non attuabile. 

Concetti generali e considerazioni sull’importanza del verde per la qualità della vita nelle città 

Le nuove condizioni di vita delle città sempre più caratterizzate nei grandi aggregati urbani, ma ormai anche in tutte le aree metropolitane ad esse collegate, da gravi problemi di mobilità, di inquinamento atmosferico e acustico, di ritmi di vita sempre più frenetici e quindi di invivibilità, hanno portato per assurdo da una parte a nuove sensibilità da parte dei cittadini verso l'ambiente e il verde urbano, ma anche  interventi pubblici e privati che tendono a considerare il verde come un intralcio in quest'opera di ammodernamento/adeguamento  alle nuove condizioni imposte dal “progresso”. Questo atteggiamento oltre a determinare il sempre più frequente confinamento del verde urbano in aree di risulta, sta sempre più contribuendo a diffondere l'errato concetto che gli alberi e il verde urbano in genere sia un impiccio e un intralcio ad una moderna vita e allo sviluppo delle città.
Con questo grave e irresponsabile atteggiamento spesso proprio alimentato dall'azione della pubblica amministrazione, si dimentica invece il ruolo importante attribuito al verde e al rapporto con la natura che da secoli architetti e urbanisti più sensibili e accorti hanno postulato. Ma soprattutto si tende a far dimenticare il ruolo fondamentale degli alberi nel miglioramento della qualità della vita nelle città:
per la loro importante funzione ornamentale ed estetica;
per l'aumento del valore degli immobili costruiti e per la riduzione dei costi di mantenimento energetico.
per l'importante e fondamentale azione di mitigare gli estremi climatici del sole, del vento della pioggia;
 perché migliorano in modo decisivo la qualità dell'aria e dell'acqua mediante importanti funzioni quali la produzione di ossigeno, l'assorbimento di anidride carbonica, l'abbattimento delle concentrazioni e delle sostanze inquinanti sospese nell'aria;
perchè offrono rifugio e  sostentamento a molti animali.
Eppure la loro sopravvivenza nei centri urbani è sempre più a rischio a causa delle esigenze del traffico veicolare e della progressiva riduzione della manutenzione  e della cura che dovrebbero svolgere le autorità competenti. A questo si aggiunge il progressivo e sempre più grave smantellamento del servizio giardini comunale e quindi il conseguente abbandono del fattore principale per la conservazione e valorizzazione del verde urbano: la manutenzione ordinaria.
La diminuzione della manutenzione porta a sempre più diffuse pratiche di appalti e di interventi per esempio di potature  che per questioni di economia di spesa portano a pratiche massicce di "capitozzatura" che nel caso degli alberi di alto fusto rappresenta una delle cause più gravi del deperimento degli alberi. Invece delle potature fatte a regola d'arte secondo un’antica tradizione professionale ampiamente acquisita in campo orticolo, la pratica della "capitozzatura"  significa asportazione indiscriminata e sregolata di buona parte della chioma. Questa pratica si fonda su una mancanza di conoscenze adeguate sulla biologia degli alberi; sulla mancanza di consapevolezza delle funzioni fondamentali svolte dagli alberi; e in nome di principi di economicità rispetto ai problemi della mancanza di adeguate risorse.
Anche la riprogettazione di spazi urbani caratterizzati da presenza di verde e di alberate risulta ormai largamente improntata a criteri di bassissimo livello progettuale che mettono sempre al primo posto le esigenze di attività commerciali o ricreative non compatibili con il verde urbano. Al posto di sistemazioni giunteci dal passato più o meno recente, che vedevano nel verde l'elemento fondamentale del progetto, si assiste a un proliferare di nuovi progetti e nuove sistemazioni dove la cementificazione o la riduzione della componente del verde sembrano essere i fattori primari da garantire. 
I questo contesto schematicamente delineato, al di là di ogni atteggiamento gratuitamente catastrofistico, occorre recuperare due fattori decisivi indispensabili per una necessaria inversione di tendenza:
qualità, professionalità e specializzazione  nella progettazione;
manutenzione come pratica primaria a cui indirizzare gli interventi delle amministrazioni che hanno in proprietà o in gestione il verde urbano. 

Ma soprattutto occorre recuperare il concetto che il verde urbano, in quanto fattore primario della qualità della vita urbana, deve ritornare ad avere anche in sede progettuale una dignità e contenuti che oggi non ha più. Non è pensabile, come avviene oggi, relegare il nuovo verde urbano sopra le solette di cemento armato dei parcheggi interrati, o negli spazi di risulta dei nuovi insediamenti, in fazzoletti occasionali di terreno spesso già manomessi,  come discariche di inerti .
Sugli effetti positivi degli alberi per il miglioramento delle condizioni di vita nelle nostre città vorremmo citare due passi di uno studio redatto per  descrivere gli effetti mitiganti di un parco arboreo nel sito del previsto nuovo inceneritore della Piana (  Valutazione di un Sistema del Verde per la mitigazione dell’Impatto del Termovalorizzatore sulla Qualità dell’aria della piana Fiorentina, redatto dal Dipartimento di Ortofloricoltura – Università degli Studi di Firenze – Polo Scientifico Viale delle idee, 30, 50019 Sesto Fiorentino), che chiarisce molto bene gli effetti positivi della foresta urbana:  
Queste le importanti  considerazioni e i dati riportati nel Capitolo primo: 
  «Le quattro vie preferenziali attraverso le quali gli alberi possono influire sulla qualità dell’aria sono: - Riduzione della temperatura ed altri effetti microclimatici; - Rimozione diretta di inquinanti atmosferici; - Emissioni di composti organici volatili (VOC); - Riduzione dei consumi energetici».  
Nella parte relativa alla rimozione degli inquinanti dall’aria si fanno queste affermazioni e si riportano questi  significativi dati:
«Gli alberi rimuovono gli inquinanti gassosi dall’aria principalmente attraverso gli stomi delle foglie (via stomatica), sebbene alcuni gas siano rimossi direttamente dalla superficie della pianta. Una volta che si trovano all’interno della foglia  i gas si diffondono negli spazi intercellulari e possono essere assorbiti dagli strati acquosi trasformandosi in acidi oppure possono interagire con le superfici più interne della foglia (Smith, 1990).      Gli alberi agiscono direttamente anche sulla quantità di polveri presenti nell’aria intercettando il pulviscolo. Anche se una maggior parte del particolato viene assorbito all’interno dell’albero, tuttavia la maggior  parte delle particelle intercettate vengono trattenute sulla superficie della pianta ( negli strati vegetativi superficiali). Di conseguenza la vegetazione rappresenta un sito di immagazzinamento solo temporaneo di molte particelle atmosferiche.   
E’ stato stimato che nel 1994 gli alberi presenti nella città di New York hanno rimosso 1.821 tonnellate di inquinanti atmosferici con un risparmio per la popolazione valutato intorno ai 9,5 milioni di dollari. La rimozione di inquinanti atmosferici da parte della vegetazione urbana di NewYork ha superato quelle verificatesi ad Atlanta ( 1.196 tonnellate, corrispondente a 6,5 milioni di dollari) ed a  Baltimora ( 499 tonnellate, 2,7 milioni di dollari), ma l’inquinamento rimosso per metro quadro di copertura vegetativa è risultata pressoché la stessa per le tre città ( New York: 13,7 g/m2/anno; Baltimora 12,2 g/m2/anno; Atlanta 10,6 g/m2/anno - dati Nowak e Crane, 2003-). Queste quantità di inquinanti rimossi dall’atmosfera differiscono fra le diverse città in conseguenza della quantità di inquinanti, la lunghezza della stagione vegetativa, le precipitazioni ed altre variabili meteorologiche. Inoltre, ovviamente la grandezza degli alberi influisce in maniera sostanziale sulla capacità di rimozione degli inquinanti: alberi sani con un diametro superiore a 77 cm rimuovono approssimativamente 70 volte più inquinanti in un anno ( 1,4 Kg/anno) di quanto ne rimuovano alberi con un diametro di 8 cm ( 0,02 Kg/anno) (Nowak, 1994) ». 

***
Appendice
1. BIBLIOGRAFIA CITATA NELLINCONTRO COMUNITARIO.
Un falso trattato di fine 800 inizi 900 che spiega molto bene il segreto, profondo e fondamentale legame che lega (o dovrebbe legare) l’uomo contemporaneo ai giardini:  
JORN DE PRÉCY, E il giardino creò l’uomo. Un manifesto ribelle e sentimentale per filosofi giardinieri, a cura di Marco Martella, Firenze, Ponte alle Grazie, 2013, pp. 125, euro 10.

Un bellissimo saggio sul significato simbolico e sull’importanza dell’immagine dell’albero nel mondo antico e nei miti e nelle religioni all’origine delle civiltà umane: 
JACQUES BROSSE, Mitologia degli alberi. Dal giardino dell’Eden al legno della Croce, Milano, BUR, 1998, pp.314.

Sull’intelligenza e la sensibilità delle piante: 
STEFANO MANCUSO, ALESSANDRA VIOLA, Verde brillante. Sensibilità e intelligenza del mondo vegetale, Firenze, Giunti, 2013, pp. 144, euro 14.

2.Testo della Legge  14 gennaio 2013, n. 10: Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani 

                               Art. 1 

      Disposizioni in materia di Giornata nazionale degli alberi 

  1. La Repubblica riconosce il 21 novembre quale «Giornata nazionale
degli alberi» al fine di  perseguire,  attraverso  la  valorizzazione
dell'ambiente e del patrimonio arboreo e boschivo,  l'attuazione  del
protocollo di Kyoto, ratificato ai sensi della legge 1º giugno  2002,
n. 120, e le politiche di riduzione delle emissioni,  la  prevenzione
del  dissesto  idrogeologico  e   la   protezione   del   suolo,   il
miglioramento  della  qualita'  dell'aria,  la  valorizzazione  delle
tradizioni legate all'albero nella cultura italiana e la  vivibilita'
degli insediamenti urbani. 
  2. Nella Giornata di cui al comma 1, il Ministero  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare realizza nelle scuole di  ogni
ordine e grado, nelle universita'  e  negli  istituti  di  istruzione
superiore,   di   concerto   con   il   Ministero    dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e con il Ministero  delle  politiche
agricole  alimentari  e  forestali,  iniziative  per  promuovere   la
conoscenza dell'ecosistema boschivo, il rispetto delle specie arboree
ai fini dell'equilibrio tra  comunita'  umana  e  ambiente  naturale,
l'educazione civica ed ambientale sulla legislazione vigente, nonche'
per stimolare un comportamento quotidiano sostenibile al  fine  della
conservazione delle biodiversita', avvalendosi delle  risorse  umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione  vigente,  senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza  pubblica.  Nell'ambito
di tali iniziative, ogni anno la  Giornata  di  cui  al  comma  1  e'
intitolata ad uno specifico tema di rilevante valore etico, culturale
e  sociale.  In  occasione  della  celebrazione  della  Giornata   le
istituzioni scolastiche curano, in collaborazione con i comuni  e  le
regioni e con il Corpo forestale dello Stato, la messa  a  dimora  in
aree pubbliche, individuate d'intesa con ciascun comune, di  piantine
di specie autoctone, anche messe a disposizione dai  vivai  forestali
regionali, preferibilmente di  provenienza  locale,  con  particolare
riferimento alle varieta' tradizionali  dell'ambiente  italiano,  con
modalita' definite con decreto del  Ministro  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare,  d'intesa  con  il  Ministro  delle
politiche  agricole  alimentari  e  forestali  e  con   il   Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, nell'ambito  delle
risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
  3. A decorrere dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
legge, l'articolo 104 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e'
abrogato. 

                               Art. 2 
  
            Modifiche alla legge 29 gennaio 1992, n. 113 

  1. Al fine di assicurare l'effettivo rispetto dell'obbligo, per  il
comune di residenza, di porre a dimora un albero  per  ogni  neonato,
alla legge 29 gennaio  1992,  n.  113,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 1, comma 1,  dopo  le  parole:  «i  comuni»  sono
inserite le seguenti: «con popolazione superiore a 15.000  abitanti»,
le parole: «entro dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro
sei mesi», dopo le  parole:  «neonato  residente»  sono  inserite  le
seguenti: «e di ciascun minore adottato» e sono aggiunti, in fine,  i
seguenti periodi: «Il termine si applica tenendo  conto  del  periodo
migliore  per  la  piantumazione.  La  messa  a  dimora  puo'  essere
differita in caso di avversita' stagionali o  per  gravi  ragioni  di
ordine tecnico. Alle piantumazioni di cui alla presente legge non  si
applicano le  disposizioni  del  codice  dei  beni  culturali  e  del
paesaggio, di cui al decreto legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42,
salvo che il sito su cui si realizza l'intervento  sia  sottoposto  a
vincolo monumentale»; 
    b) all'articolo 1, il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
      «2. Entro il termine di cui al comma  1,  l'ufficio  anagrafico
comunale  fornisce  informazioni  dettagliate  circa   la   tipologia
dell'albero e il luogo dove l'albero e' stato piantato  alla  persona
che ha richiesto la registrazione anagrafica.  Il  comune  stabilisce
una procedura di  messa  a  dimora  di  alberi  quale  contributo  al
miglioramento urbano i cui oneri siano posti a carico  di  cittadini,
imprese od associazioni per finalita' celebrative o commemorative»; 
    c) dopo l'articolo 3 e' inserito il seguente: 
      «Art. 3-bis. - 1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione, ciascun  comune  provvede  a  censire  e
classificare  gli  alberi  piantati,   nell'ambito   del   rispettivo
territorio, in aree urbane di proprieta' pubblica. 
      2. Due mesi prima  della  scadenza  naturale  del  mandato,  il
sindaco rende noto il  bilancio  arboreo  del  comune,  indicando  il
rapporto fra il numero  degli  alberi  piantati  in  aree  urbane  di
proprieta' pubblica rispettivamente al principio  e  al  termine  del
mandato stesso, dando conto dello stato di consistenza e manutenzione
delle aree verdi urbane di propria competenza. Nei casi di  cui  agli
articoli 52 e 53 del testo unico delle leggi  sull'ordinamento  degli
enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,  e
in ogni ulteriore ipotesi di cessazione anticipata  del  mandato  del
sindaco, l'autorita' subentrata  provvede  alla  pubblicazione  delle
informazioni di cui al presente comma». 
  2. Le attivita' previste dalle  disposizioni  di  cui  al  presente
articolo sono  svolte  nell'ambito  delle  risorse  allo  scopo  gia'
disponibili  a  legislazione  vigente  e,  comunque,  senza  nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 

                               Art. 3 
  
  Monitoraggio sull'attuazione della legge 29 gennaio 1992, n. 113 

  1. Presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio
e del mare e'  istituito  un  Comitato  per  lo  sviluppo  del  verde
pubblico. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della  tutela  del
territorio e del mare sono definite la composizione e le modalita' di
funzionamento del Comitato. 
  2. Il Comitato provvede a: 
    a)  effettuare  azioni  di  monitoraggio  sull'attuazione   delle
disposizioni della legge 29 gennaio 1992,  n.  113,  e  di  tutte  le
vigenti disposizioni di legge con finalita' di incremento  del  verde
pubblico e privato; 
    b) promuovere l'attivita' degli enti locali interessati  al  fine
di individuare  i  percorsi  progettuali  e  le  opere  necessarie  a
garantire l'attuazione delle disposizioni di cui alla lettera a); 
    c) proporre un piano nazionale che, d'intesa  con  la  Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto
1997, n. 281, fissi criteri e linee guida  per  la  realizzazione  di
aree verdi permanenti intorno alle maggiori conurbazioni e di  filari
alberati lungo le strade, per consentire un adeguamento dell'edilizia
e delle infrastrutture pubbliche  e  scolastiche  che  garantisca  la
riqualificazione degli edifici, in coerenza con quanto previsto dagli
articoli  5  e  6  della  presente   legge,   anche   attraverso   il
rinverdimento delle pareti e dei lastrici  solari,  la  creazione  di
giardini e orti e il miglioramento degli spazi; 
    d) verificare le azioni poste  in  essere  dagli  enti  locali  a
garanzia della sicurezza delle alberate stradali e dei singoli alberi
posti a dimora  in  giardini  e  aree  pubbliche  e  promuovere  tali
attivita' per migliorare la tutela dei cittadini; 
    e) predisporre una relazione, da trasmettere alle Camere entro il
30 maggio di ogni anno, recante i risultati  del  monitoraggio  e  la
prospettazione  degli  interventi  necessari  a  garantire  la  piena
attuazione della normativa di settore; 
    f) monitorare l'attuazione delle azioni  poste  in  essere  dalle
istituzioni scolastiche nella Giornata nazionale degli alberi di  cui
all'articolo 1, comma 1; 
    g) promuovere gli interventi volti a favorire i giardini storici. 
  3. All'attuazione del presente  articolo  si  provvede  nell'ambito
delle risorse umane e strumentali vigenti e senza  nuovi  o  maggiori
oneri per la finanza pubblica. Ai componenti del Comitato di  cui  al
comma 1 non sono corrisposti  gettoni,  compensi,  rimborsi  spese  o
altri emolumenti comunque denominati. 

                               Art. 4 

 Misure per la salvaguardia e la gestione delle dotazioni territoriali
  di  standard  previste  nell'ambito  degli  strumenti   urbanistici
  attuativi dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 

  1.  Il  Comitato  per  lo  sviluppo  del  verde  pubblico  di   cui
all'articolo 3 della presente legge, d'intesa  con  le  regioni  e  i
comuni, presenta, in allegato  alla  relazione  di  cui  al  medesimo
articolo   3,   comma   2,   lettera   e),   un   rapporto    annuale
sull'applicazione nei comuni italiani delle disposizioni  di  cui  al
decreto del Ministro dei lavori pubblici  2  aprile  1968,  n.  1444,
relative agli  strumenti  urbanistici  generali  e  attuativi,  e  in
particolare ai nuovi  piani  regolatori  generali  e  relativi  piani
particolareggiati o lottizzazioni convenzionate, ai nuovi regolamenti
edilizi  con  annesso   programma   di   fabbricazione   e   relative
lottizzazioni  convenzionate  e  alle   revisioni   degli   strumenti
urbanistici esistenti. 
  2. I comuni che risultino inadempienti rispetto alle norme  di  cui
al decreto ministeriale n. 1444 del 1968  e,  in  particolare,  sulle
quantita'  minime  di  spazi  pubblici   riservati   alle   attivita'
collettive, a verde pubblico o a parcheggi da osservare  in  rapporto
agli insediamenti residenziali e produttivi, approvano le  necessarie
varianti urbanistiche per il verde e i servizi entro il  31  dicembre
di ogni anno. 
  3. Le maggiori entrate derivanti dai contributi per il rilascio dei
permessi di costruire e dalle sanzioni previste dal testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di  cui
al decreto del Presidente della Repubblica 6  giugno  2001,  n.  380,
sono   destinate   alla   realizzazione   di   opere   pubbliche   di
urbanizzazione,  di  recupero  urbanistico  e  di  manutenzione   del
patrimonio comunale in misura non  inferiore  al  50  per  cento  del
totale annuo. 
  4. Le aree riservate al verde pubblico urbano  e  gli  immobili  di
origine  rurale,  riservati  alle  attivita'  collettive  sociali   e
culturali  di  quartiere,  con  esclusione  degli  immobili  ad   uso
scolastico e sportivo, ceduti al comune nell'ambito delle convenzioni
e  delle  norme  previste  negli  strumenti  urbanistici   attuativi,
comunque denominati, possono essere concessi in gestione, per  quanto
concerne la manutenzione, con  diritto  di  prelazione  ai  cittadini
residenti nei comprensori oggetto delle suddette convenzioni e su cui
insistono i suddetti beni o  aree,  mediante  procedura  di  evidenza
pubblica, in forma ristretta, senza pubblicazione del bando di gara. 
  5. Ai fini della partecipazione alle procedure di evidenza pubblica
di cui al comma 4, i cittadini residenti costituiscono  un  consorzio
del  comprensorio  che  raggiunga  almeno  il  66  per  cento   della
proprieta' della lottizzazione. 
  6. Le regioni e i comuni possono prevedere incentivi alla  gestione
diretta delle aree e degli immobili di cui al comma 4  da  parte  dei
cittadini costituiti in consorzi anche mediante riduzione dei tributi
propri. 

                               Art. 5 


            Modifica alla legge 27 dicembre 1997, n. 449 

  1. All'articolo 43, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n.  449,
dopo il primo periodo, sono  inseriti  i  seguenti:  «Si  considerano
iniziative di cui al comma 1, nel rispetto dei requisiti  di  cui  al
primo periodo del presente comma, anche quelle finalizzate a favorire
l'assorbimento  delle  emissioni  di  anidride  carbonica   (CO 2   )
dall'atmosfera  tramite  l'incremento   e   la   valorizzazione   del
patrimonio arboreo delle aree  urbane,  nonche'  eventualmente  anche
quelle dei comuni finalizzate alla creazione e alla  manutenzione  di
una rete di aree naturali ricadenti nel loro  territorio,  anche  nel
rispetto delle disposizioni del regolamento di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357. Nei casi di cui
al secondo periodo, il comune puo' inserire il  nome,  la  ditta,  il
logo o il marchio dello sponsor  all'interno  dei  documenti  recanti
comunicazioni istituzionali. La tipologia  e  le  caratteristiche  di
tali documenti sono definite, entro sessanta  giorni  dalla  data  di
entrata in  vigore  della  presente  disposizione,  con  decreto  del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,  di
concerto  con  il  Ministro  dell'interno,  sentita   la   Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto
1997, n. 281,  e  successive  modificazioni.  Fermi  restando  quanto
previsto dalla normativa  generale  in  materia  di  sponsorizzazioni
nonche' i vincoli per la tutela dei parchi e giardini  storici  e  le
altre misure di tutela delle aree verdi urbane,  lo  sfruttamento  di
aree verdi pubbliche da parte dello sponsor ai  fini  pubblicitari  o
commerciali, anche se concesso in  esclusiva,  deve  aver  luogo  con
modalita' tali da non compromettere, in ogni caso, la possibilita' di
ordinaria fruizione delle stesse da parte del pubblico». 

                               Art. 6 

 Promozione di iniziative locali per lo  sviluppo  degli  spazi  verdi
                               urbani 

  1. Ai fini di cui alla presente legge, le regioni, le province e  i
comuni, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e delle risorse
disponibili, promuovono l'incremento degli  spazi  verdi  urbani,  di
«cinture verdi» intorno alle conurbazioni per  delimitare  gli  spazi
urbani,  adottando  misure  per  la  formazione   del   personale   e
l'elaborazione di capitolati finalizzati alla migliore  utilizzazione
e manutenzione delle aree, e adottano  misure  volte  a  favorire  il
risparmio e l'efficienza  energetica,  l'assorbimento  delle  polveri
sottili e a ridurre l'effetto «isola di calore estiva», favorendo  al
contempo una regolare raccolta delle acque piovane,  con  particolare
riferimento: 
    a) alle nuove edificazioni,  tramite  la  riduzione  dell'impatto
edilizio e il rinverdimento dell'area oggetto di nuova edificazione o
di una significativa ristrutturazione edilizia; 
    b) agli edifici esistenti, tramite l'incremento, la conservazione
e la tutela del patrimonio arboreo esistente nelle aree  scoperte  di
pertinenza di tali edifici; 
    c) alle coperture a verde, di cui all'articolo 2,  comma  5,  del
regolamento di cui al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  2
aprile 2009, n. 59, quali strutture dell'involucro  edilizio  atte  a
produrre risparmio  energetico,  al  fine  di  favorire,  per  quanto
possibile, la trasformazione dei lastrici solari in giardini pensili; 
    d) al rinverdimento delle pareti degli edifici,  sia  tramite  il
rinverdimento  verticale  che  tramite  tecniche  di  verde   pensile
verticale; 
    e) alla previsione e alla  realizzazione  di  grandi  aree  verdi
pubbliche   nell'ambito   della   pianificazione   urbanistica,   con
particolare riferimento alle zone a maggior densita' edilizia; 
    f) alla previsione  di  capitolati  per  le  opere  a  verde  che
prevedano l'obbligo delle necessarie infrastrutture  di  servizio  di
irrigazione e drenaggio e specifiche schede  tecniche  sulle  essenze
vegetali; 
    g) alla creazione di percorsi formativi per il personale  addetto
alla  manutenzione  del  verde,  anche  in  collaborazione   con   le
universita', e alla sensibilizzazione della cittadinanza alla cultura
del verde attraverso i canali di comunicazione e di informazione. 
  2. Ai fini del risparmio del suolo e della salvaguardia delle  aree
comunali non urbanizzate, i comuni possono: 
    a) prevedere particolari misure di vantaggio volte a favorire  il
riuso  e  la  riorganizzazione  degli  insediamenti  residenziali   e
produttivi  esistenti,  rispetto  alla  concessione   di   aree   non
urbanizzate ai fini dei suddetti insediamenti; 
    b)  prevedere   opportuni   strumenti   e   interventi   per   la
conservazione e il ripristino del paesaggio rurale  o  forestale  non
urbanizzato di competenza dell'amministrazione comunale. 
  3. Le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui al comma  2
sono  definite  d'intesa  con  la   Conferenza   unificata   di   cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28  agosto  1997,  n.  281,  e
successive modificazioni. 
  4. I comuni e le  province,  in  base  a  sistemi  di  contabilita'
ambientale,  da  definire  previe  intese  con  le   regioni,   danno
annualmente conto, nei rispettivi siti internet, del  contenimento  o
della  riduzione  delle  aree  urbanizzate  e   dell'acquisizione   e
sistemazione  delle   aree   destinate   a   verde   pubblico   dalla
strumentazione urbanistica vigente. 

                               Art. 7 

Disposizioni  per  la  tutela  e   la   salvaguardia   degli   alberi
  monumentali, dei filari e  delle  alberate  di  particolare  pregio
  paesaggistico, naturalistico, monumentale, storico e culturale 

  1. Agli effetti della presente legge e di ogni altra  normativa  in
vigore nel territorio della Repubblica, per «albero  monumentale»  si
intendono: 
    a) l'albero ad alto fusto isolato o facente parte  di  formazioni
boschive naturali  o  artificiali  ovunque  ubicate  ovvero  l'albero
secolare tipico, che possono essere considerati come rari  esempi  di
maestosita' e longevita', per eta' o  dimensioni,  o  di  particolare
pregio naturalistico,  per  rarita'  botanica  e  peculiarita'  della
specie, ovvero che recano un preciso riferimento ad eventi o  memorie
rilevanti dal punto di vista storico, culturale, documentario o delle
tradizioni locali; 
    b) i filari e le alberate di  particolare  pregio  paesaggistico,
monumentale, storico e culturale, ivi compresi  quelli  inseriti  nei
centri urbani; 
    c) gli alberi ad alto fusto  inseriti  in  particolari  complessi
architettonici di importanza storica e culturale,  quali  ad  esempio
ville, monasteri, chiese, orti botanici e residenze storiche private. 
  2. Entro sei mesi dalla data di entrata in  vigore  della  presente
legge, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, di concerto con il Ministro per  i  beni  e  le  attivita'
culturali ed il Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio
e del mare, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto  legislativo  28  agosto   1997,   n.   281,   e   successive
modificazioni, sono stabiliti i principi e i criteri direttivi per il
censimento degli alberi monumentali ad opera  dei  comuni  e  per  la
redazione ed il periodico aggiornamento da parte delle regioni e  dei
comuni degli elenchi di cui al comma  3,  ed  e'  istituito  l'elenco
degli alberi monumentali d'Italia alla cui gestione provvede il Corpo
forestale  dello  Stato.  Dell'avvenuto  inserimento  di  un   albero
nell'elenco e' data pubblicita'  mediante  l'albo  pretorio,  con  la
specificazione della localita'  nella  quale  esso  sorge,  affinche'
chiunque vi abbia interesse possa  ricorrere  avverso  l'inserimento.
L'elenco   degli   alberi   monumentali   d'Italia   e'    aggiornato
periodicamente ed e' messo a  disposizione,  tramite  sito  internet,
delle amministrazioni pubbliche e della collettivita'. 
  3. Entro un anno dalla data di entrata  in  vigore  della  presente
legge, le regioni recepiscono la definizione di albero monumentale di
cui al comma 1,  effettuano  la  raccolta  dei  dati  risultanti  dal
censimento operato dai comuni e, sulla base degli  elenchi  comunali,
redigono gli elenchi regionali e li trasmettono  al  Corpo  forestale
dello Stato. L'inottemperanza o la persistente inerzia delle  regioni
comporta, previa diffida ad adempiere entro un  determinato  termine,
l'attivazione dei poteri sostitutivi da  parte  del  Ministero  delle
politiche agricole alimentari e forestali. 
  4. Salvo che il fatto costituisca reato, per  l'abbattimento  o  il
danneggiamento  di  alberi  monumentali  si   applica   la   sanzione
amministrativa del pagamento di  una  somma  da  euro  5.000  a  euro
100.000. Sono fatti salvi gli abbattimenti, le modifiche della chioma
e   dell'apparato   radicale   effettuati   per   casi   motivati   e
improcrastinabili, dietro specifica autorizzazione  comunale,  previo
parere obbligatorio e vincolante del Corpo forestale dello Stato. 
  5. Per l'attuazione del presente articolo e' autorizzata  la  spesa
di 2 milioni di euro per l'anno 2013 e  di  1  milione  di  euro  per
l'anno 2014. Al relativo onere si  provvede  mediante  corrispondente
riduzione della dotazione del Fondo  per  interventi  strutturali  di
politica  economica,  di  cui   all'articolo   10,   comma   5,   del
decreto-legge   29   novembre   2004,   n.   282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. 

                               Art. 8 
  
                      Clausola di salvaguardia 

  1. Le disposizioni della  presente  legge  sono  applicabili  nelle
regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento  e  di
Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti  e  delle
relative norme  di  attuazione,  anche  con  riferimento  alla  legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 

    Data a Roma, addi' 14 gennaio 2013                     
Note all'art. 1: 
              La legge 1 giugno 2002 n. 120 (Ratifica  ed  esecuzione
          del Protocollo  di  Kyoto  alla  Convenzione  quadro  delle
          Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11
          dicembre 1997) e' pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  19
          giugno 2002, n. 142, S.O. 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  104,  del  regio
          decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e  riforma
          della legislazione  in  materia  di  boschi  e  di  terreni
          montani), pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  17  maggio
          1924, n. 117: 
              "Art. 104.  E'  istituita  nel  Regno  la  festa  degli
          alberi. 
              Essa sara' celebrata ogni anno nelle forme che  saranno
          stabilite d'accordo tra i Ministeri dell'economia nazionale
          e dell'istruzione pubblica.". 



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