Comunità
dell’isolotto
domenica
22 giugno 2014
i
minori non accompagnati che arrivano in Italia
riflessioni del gruppo genitori
con il contributo di Tatjana della
associazione Quelli del Bazaar
Lettura dal Vangelo di
Giovanni
In quel tempo, Gesù partì dalla Samaria per
andare in Galilea. Ma egli stesso aveva dichiarato che un profeta non riceve
onore nella sua patria. Quando però giunse in Galilea, i Galilei lo accolsero
con gioia, poiché avevano visto tutto quello che aveva fatto a Gerusalemme
durante la festa; anch'essi infatti erano andati alla festa.
Andò dunque di nuovo
a Cana di Galilea, dove aveva cambiato l'acqua in vino. Vi era un funzionario
del re, che aveva un figlio malato a Cafarnao. Costui, udito che Gesù era
venuto dalla Giudea in Galilea, si recò da lui e lo pregò di scendere a guarire
suo figlio poiché stava per morire. Gesù gli disse: "Se non vedete segni e
prodigi, voi non credete". Ma il funzionario del re insistette:
"Signore, scendi prima che il mio bambino muoia". Gesù gli risponde:
"Va', tuo figlio vive". Quell'uomo credette alla parola che gli aveva
detto Gesù e si mise in cammino. Proprio mentre scendeva, gli vennero incontro
i servi a dirgli: "Tuo figlio vive!" S'informò poi a che ora avesse
cominciato a star meglio. Gli dissero: "Ieri, un'ora dopo mezzogiorno la
febbre lo ha lasciato". Il padre riconobbe che proprio in quell'ora Gesù
gli aveva detto: "Tuo figlio vive", e credette lui con tutta la sua
famiglia. [Giovanni, 4,43-54]
Lettura da Nel mare ci
sono i coccodrilli
Quando mia mamma ha detto: ”preparati, che dobbiamo
partire” una sera di ritorno da un pomeriggio di giochi nei campi, e io le ho
chiesto: ”per dove?” e lei ha risposto: ”andiamo via dall’Afghanistan” io
pensavo che avremmo oltrepassato e montagne vicine al villaggio, tutto lì,
perché per me l’Afghanistan era quelle cime, era quei torrenti, non sapevo
quanto fosse grande.
“Mio
fratello e mia sorella non vengono con noi, mamma?”
“No,
loro staranno con la zia.”
“Mio
fratello è ancora piccolo, non vuole stare con la zia”
“Ci
penserà tua sorella. Ha quasi 14 anni, è una donna”
“Ma noi
quando torniamo?”
“Presto.”
“Presto
quando?”
“Presto”
“Ho il
torneo di Buzul-bazi.”
“Hai
visto le stelle Enaiat?”
“Cosa
c’entrano le stelle?”
“Contale
Enaiat.”
“E’
impossibile. Sono troppe.”
“Allora
comincia” ha detto la mamma, “altrimenti non finirai mai.”
Prima di addormentarmi la mamma mi ha preso la testa e se
l’è stretta al petto per un tempo più lungo del solito, e ha detto: “Tre cose
non devi mai fare nella vita, Enaiat, per nessun motivo: la prima è usare le
droghe, la seconda è usare le armi, la terza è rubare.”
Il
viaggio di Enaiatollah Akbari, partito da Nava in Afghanistan all’età di 11
anni, è durato 8 anni, dopo i quali ha
potuto parlare nuovamente con la sua mamma.
[da Nel mare ci
sono i coccodrilli, di Fabio Geda e Enaiatollah Akbari]
dal
Vangelo di Matteo nel linguaggio di José Arregui
Beati voi non perché siete
poveri ma perché smetterete di esserlo
Beati voi non perché
piangete ma perché giungerà presto la gioia
Beati voi non perché siete
perseguitati ma perché è vicina la liberazione
Liberatevi dalla miseria gli
uni con gli altri, questo è il solo modo con cui Dio vi libererà
Siate felici, solo così
anche dio sarà felice
E’ tempo di essere felici!
José Arregui è un teologo basco impegnato sul fronte del
rinnovamento, costretto dal Vescovo a lasciare l’ordine francescano: ha
affermato, per esempio che “difficilmente possiamo annunciare la buona novella
con un linguaggio superato. Le nostre immagini
di Dio, le nostre preghiere, i nostri dogmi, tutta la teologia sono
terribilmente superati … se non attualizziamo il linguaggio …la buon notizia
non sarà una buona notizia per nessuno”. Per questo impegno è stato.
Nel 2010 ha scritto un testo dal
titolo “Gesù di Nazareth per il XXI
secolo” dove ha indicato quelli che sono a suo avviso gli 8 punti
fondamentali del messaggio evangelico. I primi tre:
1. Imparare a essere felici[1];
2. Resistere e immaginare un
mondo nuovo
3. Curare le ferite
Sul primo punto - Imparare ad essere buoni e felici - Arregui scrive “Se dovessi restare con un’unica
parola del vangelo, rinunciando a tutte le altre, sceglierei questa: “Beati!” ”. Continua dicendo che questa parola è
ripetuta 50 volte e che solo questo avrebbe
dovuto farci capire che …. la felicità è la forza inarrestabile che
sospinge il mondo. (…). La felicità è il sogno primo e il
comandamento supremo di Dio per tutti gli esseri. Sii, dunque felice!
Abbiamo
scelto questo brano e questo commento di José Arreguì perché alla fine di tutto
il nostro percorso, di tutte le nostre riflessioni sulle relazioni tra genitori
e figli, il succo, quello che noi davvero vorremmo per i nostri figli è che
‘siano felici’. Ma poiché le cose non sono mai semplici si apre subito la
domanda su cosa significhi poi questa espressione.
Introduzione
Parlaci dei figli
I vostri figli non sono i vostri figli.
Sono i figli e le figlie della brama che la Vita ha di sé.
Essi non provengono da voi, ma per tramite vostro,
e benché stiano con voi non vi appartengono.
Potete dar loro il vostro amore ma non i vostri pensieri,
perché essi hanno i propri pensieri.
Potete alloggiare i loro corpi ma non le loro anime,
perché le loro anime abitano nella casa del domani,
che voi non potete visitare, neppure in sogno.
Potete sforzarvi d’essere simili a loro, ma non cercate di renderli
simili a voi.
Perché la vita non procede a ritroso e non perde tempo con ieri.
Voi siete gli archi dai quali i vostri figli sono lanciati come frecce
viventi.
L’arciere vede il bersaglio sul sentiero dell’infinito, e con la sua
forza vi tende affinché le sue frecce vadano rapide e lontane.
Fatevi tendere con gioia dalla mano dell’arciere;
perché se egli ama la freccia che vola, ama ugualmente l’arco che sta
saldo.
dal libro “Il profeta” di Gibran Kahlil
Nei nostri
incontri leggiamo spesso questa bellissima riflessione poetica che entra nel
profondo del nostro rapporto con i figli esaltando la gioia che è insieme
sofferenza nel crescere insieme alla loro ricerca di autonomia e autodeterminazione.
Questa riflessione ci interroga di più oggi pensando alla necessità che vede
madri e padri in altre parti del mondo costretti a “lanciare” i propri figli
verso l’ignoto con la speranza che possano trovare la salvezza. In questi casi
i genitori-arco e i figli-freccia non riflettono il positivo e vitale intreccio
tra generazioni ma il doloroso e drammatico bisogno di sopravvivere
probabilmente non contemplato dal poeta.
Soltanto nei primi 4 mesi del 2014, il numero di migranti
giunti sulle nostre coste, ha raggiunto una cifra 13 volte superiore allo
stesso periodo nel 2013. Solo lo scorso anno, in Italia sono arrivati quasi
8.000 minori stranieri non accompagnati, di cui il 40% in Sicilia. Nel mondo,
sono quasi 35 milioni (oltre metà della
popolazione italiana) i bambini e ragazzi con meno di 20 anni (fonti Onu) che
cercano riparo in paesi stranieri. Scappano da povertà, violenze, guerre. Hanno
perso la loro casa e spesso le loro famiglie, oppure vengono fatti fuggire dai
loro genitori come estremo atto d’amore per dar loro una possibilità di vita
migliore.
La testimonianza di Hussan 16 anni -
“Laggiù starò meglio”
Hussan ha appena
16 anni quando parte dal Bangladesh. In mano ha un biglietto
di sola andata e
in testa un pensiero: «Laggiù starò meglio».
I suoi genitori
usano quasi tutti i loro risparmi per pagare il trafficante consigliato
da alcuni amici,
che promette di portare il piccolo Hussan al sicuro in Italia. Si
fidano, perché
non hanno altra scelta.
«I miei primi
giorni in Italia furono molto difficili», racconta Hussan, con il sorriso di
chi sente che ormai quel passato è lontano.
«L’uomo con cui stavo
viaggiando rubò il mio passaporto e il mio telefono,
e mi lasciò a Ostia.
Ero completamente solo, e spaventato».
Alla stazione di
Ostia, Hussan incontra un gruppo di bengalesi. Con il loro aiuto,
riesce a entrare
in contatto con un vecchio amico che vive a Palermo e a
racimolare
qualche soldo per rimettersi in viaggio.
«Appena arrivai
in Sicilia le cose iniziarono ad andare meglio» dice Hussan.
«Un’assistente
sociale si occupò del mio caso e mi portò in una comunità per ragazzi
stranieri.
Ora ho imparato
a parlare italiano e ho molti amici, sono felice di essere qui».
Nonostante le difficoltà iniziali, Hussan si considera
fortunato e si chiede spesso cosa sarebbe successo se non fosse stato aiutato
dagli assistenti sociali e dagli operatori del gruppo-appartamento. Un aiuto
indispensabile, ma che le comunità presenti sul territorio non riescono più a
garantire.
Per i minori quando arrivano in Italia, l'accoglienza
assomiglia a un limbo, in cui restano in attesa per mesi prima di essere
trasferiti in case-famiglia, come prescrive la legge. Vivono in strutture di
passaggio inadeguate e promiscue, per la mancanza di personale formato e per la compresenza di adulti con esigenze,
età e vissuti molto diversi e rischiano di cadere vittime di criminalità
organizzata, sfruttamento e tratta di esseri umani. «È necessario mettere fine
alla gestione caotica ed emergenziale della loro accoglienza », dice Raffaella
Milano, Direttore Programmi Italia-Europa di Save the Children. «Non è più
tollerabile vedere centinaia di ragazzi scappare dalle strutture di prima
accoglienza, a poche ore dal loro arrivo ed esporsi al rischio di finire in
circuiti di sfruttamento. Quello che viene offerto loro, spesso, è un materasso
buttato per terra e niente altro».
La mancanza di fondi e l’alto numero di ragazzi che si
allontano dalle comunità non sono problemi nuovi, ma – nonostante le continue
denunce e gli appelli delle associazioni come Save The Children e Terres des
Hommes – non si intravede ancora alcuna soluzione all’orizzonte. Quello dei
fondi è il problema principale per chi aiuta gli stranieri non accompagnati.
Hanno la passione, la voglia di fare, e
la volontà di accogliere i ragazzi. Ma se mancano i fondi per garantire anche
cose elementari come cibo e vestiti, come possono andare avanti?
Qualche numero sui minori non accompagnati in Italia
In Italia, il numero dei minori
stranieri non accompagnati è aumentato del 98,4% in due anni. Per un
totale di oltre 9 mila. Per la maggior parte si tratta di maschi, prossimi alla maggiore età e
provenienti soprattutto dai Paesi dell’Africa, dal Bangladesh e
dall’Afghanistan. Questi alcuni dati presenti nel V Rapporto ANCI-Cittalia
dedicato a questo particolare tipo di immigrazione.
VADEMECUM
SUI DIRITTI DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI[2]
a
cura di Elena Rozzi – Save the Children
1.Introduzione
I minori stranieri, anche se entrati irregolarmente in Italia, sono titolari di tutti i diritti sanciti dalla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989, ratificata in Italia e resa esecutiva con legge n. 176/91. La Convenzione stabilisce che in tutte le decisioni riguardanti i minori deve essere tenuto in conto come considerazione preminente il superiore interesse del minore (principio del “superiore interesse del minore”) e che i principi da essa sanciti devono essere applicati a tutti i minori senza discriminazioni (principio di “non discriminazione”).
I minori stranieri, anche se entrati irregolarmente in Italia, sono titolari di tutti i diritti sanciti dalla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989, ratificata in Italia e resa esecutiva con legge n. 176/91. La Convenzione stabilisce che in tutte le decisioni riguardanti i minori deve essere tenuto in conto come considerazione preminente il superiore interesse del minore (principio del “superiore interesse del minore”) e che i principi da essa sanciti devono essere applicati a tutti i minori senza discriminazioni (principio di “non discriminazione”).
La Convenzione
riconosce poi a tutti i minori un’ampia seria di diritti, tra cui il diritto alla protezione, alla salute,
all’istruzione, all’unità familiare, alla tutela dallo sfruttamento, alla partecipazione.
Ma quali diritti sono effettivamente riconosciuti dalla normativa italiana ai minori stranieri non accompagnati?
E nei casi in cui i diritti che dovrebbero essere loro riconosciuti sono invece violati da disposizioni amministrative o dalle prassi, quali strumenti abbiamo per fare in modo che siano effettivamente garantiti?
In questo breve “vademecum” trovate alcune risposte alle domande che più frequentemente vengono poste riguardo ai diritti dei minori non accompagnati.
Ma quali diritti sono effettivamente riconosciuti dalla normativa italiana ai minori stranieri non accompagnati?
E nei casi in cui i diritti che dovrebbero essere loro riconosciuti sono invece violati da disposizioni amministrative o dalle prassi, quali strumenti abbiamo per fare in modo che siano effettivamente garantiti?
In questo breve “vademecum” trovate alcune risposte alle domande che più frequentemente vengono poste riguardo ai diritti dei minori non accompagnati.
2. I minori stranieri non
accompagnati
2.1 Chi sono?
I minori stranieri non accompagnati
sono quei minori stranieri che si trovano in Italia privi di assistenza e rappresentanza da parte
dei genitori o di altri adulti per loro legalmente responsabili in base alle
leggi vigenti nell’ordinamento italiano.
Oltre ai minori
completamente soli, dunque,
rientrano in tale definizione anche i minori che vivono con adulti diversi dai genitori, che non
ne siano tutori o affidatari in base a un provvedimento formale, in quanto
questi minori sono comunque privi di rappresentanza legale in base alla legge
italiana.
E’ discusso se i minori che vivono con parenti entro il quarto grado (fratelli, zii, cugini ecc.) che non ne siano tutori o affidatari in base a un provvedimento formale (c.d. affidati “di fatto”) siano da considerarsi o meno “minori non accompagnati”: alcuni ritengono che lo siano, mentre altri ritengono che non siano da considerarsi “non accompagnati” in quanto la legge italiana non richiede un provvedimento formale in caso di affidamento a parenti entro il quarto grado.
E’ discusso se i minori che vivono con parenti entro il quarto grado (fratelli, zii, cugini ecc.) che non ne siano tutori o affidatari in base a un provvedimento formale (c.d. affidati “di fatto”) siano da considerarsi o meno “minori non accompagnati”: alcuni ritengono che lo siano, mentre altri ritengono che non siano da considerarsi “non accompagnati” in quanto la legge italiana non richiede un provvedimento formale in caso di affidamento a parenti entro il quarto grado.
Il Comitato per
i minori stranieri ha affermato che sono da considerarsi “accompagnati” i
minori affidati con provvedimento formale a parenti entro il terzo grado
regolari, mentre sono da considerarsi “non accompagnati” negli altri casi.
2.2 Hanno
diritto alla protezione ed all’assistenza?
Ai minori
stranieri non accompagnati si applicano le norme previste in generale dalla
legge italiana in materia di assistenza e protezione dei minori. Si applicano, tra le altre, le norme
riguardanti:
·
il collocamento in luogo sicuro del
minore che si trovi in stato di abbandono; la competenza in materia di
assistenza dei minori stranieri è attribuita, come per i minori italiani,
all’Ente Locale (in genere il Comune);
·
l’affidamento del minore temporaneamente
privo di un ambiente familiare idoneo a una famiglia o a una comunità;
l’affidamento può essere disposto dal Tribunale per i minorenni (affidamento
giudiziale) oppure, nel caso in cui ci sia il consenso dei genitori o del
tutore, può essere disposto dai servizi sociali e reso esecutivo dal Giudice
Tutelare (affidamento consensuale); la legge non prevede che per procedere
all’affidamento si debba attendere la decisione del Comitato per i minori
stranieri sulla permanenza del minore in Italia;
·
l’apertura della tutela per il minore i cui genitori non possano esercitare la
potestà.
Ogni minore straniero non
accompagnato deve essere segnalato:
·
alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale per i minorenni, ad eccezione del caso in cui il minore sia accolto
da un parente entro il quarto grado idoneo a provvedervi;
·
Giudice Tutelare, per l’apertura della tutela;
·
al Comitato per i minori stranieri, ad
eccezione del caso in cui il minore abbia presentato domanda di asilo (i minori
non accompagnati richiedenti asilo non rientrano nella competenza del
Comitato).
Come vedremo nei
paragrafi successivi, la disposizione dell’affidamento e l’apertura della
tutela hanno importanti conseguenze rispetto all’ottenimento del permesso di
soggiorno e alla possibilità per il minore di presentare ricorsi.
2.3 Hanno diritto di restare in
Italia?
1) L’inespellibilità: I
minori stranieri non possono
essere espulsi, tranne che per motivi di ordine pubblico e sicurezza dello
Stato (e in questi casi il provvedimento di espulsione è disposto dal Tribunale
per i minorenni) e salvo il diritto a seguire il genitore o l’affidatario
espulsi.
2) Il rimpatrio assistito: I
minori stranieri non accompagnati (non richiedenti asilo) possono però essere
rimpatriati mediante il “rimpatrio assistito”.
1) Il rimpatrio
assistito si differenzia dall’espulsione in quanto è un provvedimento che può
essere adottato solo se, in seguito a un’indagine nel paese d’origine del
minore e a una valutazione della sua situazione specifica, si ritiene che ciò
sia opportuno nell’interesse del minore e al fine di garantirne il diritto
all’unità familiare. Il rimpatrio assistito, che è disposto dal Comitato per i
minori stranieri, viene eseguito accompagnando il minore fino al riaffidamento
alla famiglia o alle autorità responsabili del paese d’origine, e in seguito al
rimpatrio viene proposto al minore un progetto
di reinserimento (scolastico, lavorativo ecc.).
Infine, a
differenza dell’espulsione, il rimpatrio non comporta il divieto di reingresso
per 10 anni.
2) Dopo aver
ricevuto la segnalazione riguardante un minore straniero non accompagnato, il
Comitato per i minori stranieri avvia entro 60 giorni le indagini nel paese d’origine. Le
indagini vengono svolte da organizzazioni non governative convenzionate con il
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, quali il Servizio Sociale
Internazionale, il VIS, l’AIBI ecc.
Durante il procedimento il minore deve essere sentito dai servizi sociali o dall’ente presso cui è ospitato, riguardo alla sua opinione circa l’eventualità del rimpatrio.
Durante il procedimento il minore deve essere sentito dai servizi sociali o dall’ente presso cui è ospitato, riguardo alla sua opinione circa l’eventualità del rimpatrio.
Dopo che
l’organizzazione non governativa ha svolto le indagini nel paese d’origine e
possibilmente elaborato un progetto di reinserimento da proporre al minore, e
dopo che il minore è stato sentito, il Comitato decide se è nell’interesse del
minore essere rimpatriato o restare in Italia.
Nel primo caso, il Comitato informa il Tribunale per i minorenni, che rilascia il nulla-osta al rimpatrio a meno che vi siano procedimenti giurisdizionali a carico del minore e sussistano inderogabili esigenze processuali. Ottenuto il nulla-osta, il Comitato dispone il rimpatrio assistito, che viene eseguito dalla Polizia (nel caso di rimpatri coattivi), dai servizi sociali e/o dall’organizzazione che ha svolto le indagini nel paese d’origine.
Nel primo caso, il Comitato informa il Tribunale per i minorenni, che rilascia il nulla-osta al rimpatrio a meno che vi siano procedimenti giurisdizionali a carico del minore e sussistano inderogabili esigenze processuali. Ottenuto il nulla-osta, il Comitato dispone il rimpatrio assistito, che viene eseguito dalla Polizia (nel caso di rimpatri coattivi), dai servizi sociali e/o dall’organizzazione che ha svolto le indagini nel paese d’origine.
Se invece il
Comitato valuta che sia nell’interesse del minore restare in Italia, dispone il
“non luogo a provvedere al rimpatrio”
e segnala la situazione del minore alla Magistratura e ai servizi sociali per
l’eventuale affidamento.
3) I criteri in
base a cui il Comitato per i minori stranieri decide se il minore debba essere
rimpatriato o restare in Italia non sono chiaramente stabiliti né dalla legge,
né dal Comitato stesso.
In base all’orientamento finora adottato dal Comitato, in generale il minore non può essere rimpatriato se il rimpatrio comporta gravi rischi: ad es. se non si riescono a individuare né i familiari né autorità del paese d’origine disposte ad assumere l’affidamento del minore a seguito del rimpatrio, o se i genitori hanno tenuto comportamenti gravemente pregiudizievoli nei confronti del minore, o se il minore proviene da un paese in guerra o dove rischierebbe di essere perseguitato.
Nel caso in cui il rimpatrio non comporti gravi rischi per il minore, non è chiaro quali criteri vengano adottati. Per rispettare pienamente la Convenzione sui diritti del fanciullo si dovrebbero comunque considerare una serie di fattori, quali la volontà del minore (il minore ha infatti diritto di esprimere la propria opinione e che questa sia debitamente presa in considerazione, tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità), la volontà dei suoi familiari, le opportunità (di istruzione, assistenza ecc.) disponibili nel suo paese, le condizioni di inserimento (scolastico, lavorativo, relazionale ecc.) del minore in Italia.
In base all’orientamento finora adottato dal Comitato, in generale il minore non può essere rimpatriato se il rimpatrio comporta gravi rischi: ad es. se non si riescono a individuare né i familiari né autorità del paese d’origine disposte ad assumere l’affidamento del minore a seguito del rimpatrio, o se i genitori hanno tenuto comportamenti gravemente pregiudizievoli nei confronti del minore, o se il minore proviene da un paese in guerra o dove rischierebbe di essere perseguitato.
Nel caso in cui il rimpatrio non comporti gravi rischi per il minore, non è chiaro quali criteri vengano adottati. Per rispettare pienamente la Convenzione sui diritti del fanciullo si dovrebbero comunque considerare una serie di fattori, quali la volontà del minore (il minore ha infatti diritto di esprimere la propria opinione e che questa sia debitamente presa in considerazione, tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità), la volontà dei suoi familiari, le opportunità (di istruzione, assistenza ecc.) disponibili nel suo paese, le condizioni di inserimento (scolastico, lavorativo, relazionale ecc.) del minore in Italia.
Tali fattori
dovrebbero essere tenuti in conto, benché non in modo rigido e vincolante, per
valutare caso per caso quale soluzione risponda maggiormente all’interesse del
minore: è quindi fondamentale che il Comitato per i minori stranieri riceva
tutte le informazioni relative a questi aspetti dagli operatori che seguono il
minore a livello locale, mediante relazioni approfondite e aggiornate.
4) Nel caso in
cui ritenga che il rimpatrio non sia nel suo superiore interesse, il minore ha
diritto di presentare ricorso alla Magistratura (Tribunale ordinario o TAR) per
ottenere l’annullamento del provvedimento. Vi sono già stati diversi casi in
cui il provvedimento di rimpatrio è stato annullato.
Per la presentazione del ricorso, il minore può essere rappresentato dal tutore o dai genitori dal paese d’origine (in questo caso i genitori devono inviare al difensore una dichiarazione di procura effettuata presso un notaio locale, tradotta e legalizzata presso il consolato italiano).
Per la presentazione del ricorso, il minore può essere rappresentato dal tutore o dai genitori dal paese d’origine (in questo caso i genitori devono inviare al difensore una dichiarazione di procura effettuata presso un notaio locale, tradotta e legalizzata presso il consolato italiano).
3) La richiesta di asilo
I minori
stranieri non accompagnati che temono di subire persecuzioni nel loro paese,
per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato
gruppo sociale o per le proprie opinioni politiche, hanno diritto di presentare
domanda di asilo.
In questo caso
il minore non viene segnalato al Comitato per i minori stranieri e non viene
avviato il procedimento riguardante l’eventuale rimpatrio.
La domanda di
asilo viene esaminata dalla Commissione
per il riconoscimento dello status di rifugiato, che nel corso del procedimento
sente il minore e il suo tutore.
Se la
Commissione riconosce al minore lo status di rifugiato, questi riceve un
permesso per asilo.
Se la Commissione rigetta la domanda di asilo, può comunque chiedere al questore di rilasciare al richiedente un permesso per motivi umanitari, qualora il rimpatrio non sia opportuno
Se la Commissione rigetta la domanda di asilo, può comunque chiedere al questore di rilasciare al richiedente un permesso per motivi umanitari, qualora il rimpatrio non sia opportuno
Il minore ha
comunque diritto, rappresentato dal tutore o dai genitori (vedi sopra), di
presentare ricorso al Tribunale ordinario contro la decisione della
Commissione.
4) Hanno
diritto di ottenere un permesso di soggiorno?
1) Tutti i
minori stranieri non accompagnati hanno diritto, per il solo fatto di essere
minorenni (e quindi in generale inespellibili), di ottenere un permesso di soggiorno per minore età.
Questo permesso dovrebbe essere rilasciato solo nei casi in cui non vi siano le condizioni per rilasciare un altro tipo di permesso (per affidamento, per motivi familiari ecc.).
Questo permesso dovrebbe essere rilasciato solo nei casi in cui non vi siano le condizioni per rilasciare un altro tipo di permesso (per affidamento, per motivi familiari ecc.).
Una circolare
del Ministero dell’Interno ha affermato che il permesso per minore età non
consente di lavorare e non può essere convertito in permesso per studio o lavoro,
al compimento dei 18 anni.
Tuttavia, il mancato riconoscimento del diritto di esercitare attività lavorativa è da considerarsi illegittimo (vedi par. 7).
Tuttavia, il mancato riconoscimento del diritto di esercitare attività lavorativa è da considerarsi illegittimo (vedi par. 7).
Inoltre, la
legge prevede che il minore possa ottenere un permesso per studio o lavoro, al compimento
dei 18 anni, nei casi in cui siano soddisfatte determinate condizioni (vedi
par. 8).
2) I minori
titolari di permesso per minore età possono convertire questo permesso in un
permesso di soggiorno per affidamento se:
·
ricevono un provvedimento di "non luogo a
provvedere al rimpatrio" dal Comitato per i minori stranieri;
·
e vengono affidati ai sensi della legge 184/83
(ovvero con affidamento disposto dal Tribunale per i minorenni oppure disposto
dai servizi sociali e reso esecutivo dal Giudice Tutelare).
Il permesso per affidamento che viene rilasciato in questi casi consente di lavorare e può essere convertito in permesso per studio o lavoro, al compimento dei 18 anni.
Il permesso per affidamento che viene rilasciato in questi casi consente di lavorare e può essere convertito in permesso per studio o lavoro, al compimento dei 18 anni.
3) I minori
affidati ai sensi dell’art. 4 della legge 184/83 (che comprende sia
l’affidamento disposto dal Tribunale per i minorenni, sia l’affidamento
disposto dai servizi sociali e reso esecutivo dal Giudice Tutelare) a un
cittadino straniero regolarmente soggiornante e che convivono con l’affidatario
vengono iscritti nel permesso di soggiorno dell’affidatario fino al compimento
dei 14 anni, e ricevono un permesso di
soggiorno per motivi familiari al compimento dei 14 anni.
Si può sostenere
che anche i minori che sono entrati in Italia dopo aver compiuto 14 anni, e che
quindi non sono stati iscritti nel permesso di soggiorno dell’affidatario,
possano ricevere un permesso per motivi familiari.
Nel caso in cui
la Questura non rilasci un permesso per motivi familiari ma solo un permesso
per minore età, è possibile presentare ricorso alla Magistratura per chiedere
il permesso per motivi familiari.
Il permesso di
soggiorno per motivi familiari consente di lavorare e può essere convertito in
permesso per studio o lavoro, al compimento dei 18 anni.
4) Si può
sostenere che le norme riguardanti i minori affidati ai sensi della legge
184/83 (iscrizione nel permesso di soggiorno dell’affidatario e dopo il
compimento dei 14 anni rilascio del permesso per motivi familiari) dovrebbero
essere applicate anche a:
·
i minori sottoposti a tutela e che convivono con il tutore (che, se straniero, deve
essere regolarmente soggiornante);
·
i minori affidati
“di fatto” (cioè senza alcun provvedimento adottato ai sensi
della legge 184/83) a un parente entro il quarto grado regolarmente
soggiornante e che convivono con il parente. Benché molte Questure non
rilascino un permesso per motivi familiari ma solo un permesso per minore età
ai minori che si trovano in queste condizioni, è comunque possibile presentare
ricorso alla Magistratura al fine di ottenere il permesso per motivi familiari.
5) Gli stranieri
che hanno terminato l’espiazione di una pena detentiva per reati commessi
durante la minore età e hanno partecipato a un programma di assistenza e
integrazione sociale possono ottenere, al momento delle dimissioni dal carcere,
un permesso di soggiorno per protezione
sociale. In alcune città tale norma viene applicata anche a coloro che
sono stati sottoposti a misure alternative al carcere.
Il permesso per
protezione sociale può inoltre essere rilasciato agli stranieri che si trovino
in una situazione di violenza o grave sfruttamento (prostituzione, grave
sfruttamento lavorativo ecc.) e tale per cui vi siano concreti pericoli per la
loro incolumità per effetto dei tentativi di sottrarsi ai condizionamenti di
un’organizzazione criminale o delle dichiarazioni rese nel corso di un processo
a carico degli sfruttatori. Il permesso per protezione sociale consente di
lavorare ed è rinnovabile anche dopo il compimento dei 18 anni.
6) I minori
stranieri non accompagnati che presentano domanda di asilo ricevono un permesso di soggiorno per richiesta di asilo;
se in seguito vengono riconosciuti come rifugiati ottengono un permesso per
asilo; in caso contrario, la Commissione può chiedere alla Questura il rilascio
di un permesso per motivi umanitari.
Il permesso per
richiesta di asilo non consente di lavorare, mentre il permesso per asilo e il
permesso per motivi umanitari lo consentono; questi tipi di permesso di
soggiorno sono rinnovabili anche dopo il compimento dei 18 anni.
7) La domanda
di permesso di soggiorno per il minore non accompagnato deve essere
presentata da chi esercita i poteri tutelari sul minore e dunque:
·
se è stato nominato un tutore, la domanda deve
essere presentata dal tutore;
·
se non è stato nominato un tutore, ma il minore
è collocato in un istituto o comunità o è comunque assistito dall’Ente Locale,
la domanda deve essere presentata dal legale rappresentante dell’istituto o
comunità o dall’Ente locale, in quanto esercenti i poteri tutelari;
·
se non è stato nominato un tutore e il minore
non è collocato in un istituto o comunità – come ad es. molti minori affidati
“di fatto” (senza provvedimento di affidamento ai sensi della legge 184/83) a
un parente – molte Questure accettano che la domanda sia presentata dal parente.
5) Hanno diritto all’assistenza sanitaria?
1) I minori stranieri titolari di un permesso di soggiorno (per minore età, per affidamento, per motivi familiari, per protezione sociale, per richiesta di asilo o per asilo) sono iscritti obbligatoriamente al Servizio Sanitario Nazionale e quindi hanno pienamente diritto di accedere a tutte le prestazioni fornite.
1) I minori stranieri titolari di un permesso di soggiorno (per minore età, per affidamento, per motivi familiari, per protezione sociale, per richiesta di asilo o per asilo) sono iscritti obbligatoriamente al Servizio Sanitario Nazionale e quindi hanno pienamente diritto di accedere a tutte le prestazioni fornite.
2) I minori stranieri
privi di permesso di soggiorno
non possono iscriversi al Servizio Sanitario Nazionale, ma hanno comunque
diritto alle cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia
ed infortunio e ai programmi di medicina preventiva.
Questa limitata garanzia del diritto alla salute per i minori irregolari è in contrasto con la Convenzione sui diritti del fanciullo, che stabilisce che tutti i minori, senza discriminazioni, devono avere accesso all’assistenza sanitaria.
Questa limitata garanzia del diritto alla salute per i minori irregolari è in contrasto con la Convenzione sui diritti del fanciullo, che stabilisce che tutti i minori, senza discriminazioni, devono avere accesso all’assistenza sanitaria.
6) Hanno
diritto di andare a scuola?
Tutti i minori
stranieri, anche se privi di permesso di soggiorno, sono soggetti all’obbligo scolastico e hanno diritto di
essere iscritti a scuola.
Questo diritto
riguarda la scuola di ogni ordine e
grado (quindi non solo la scuola dell’obbligo).
L’iscrizione dei minori stranieri avviene nei modi e alle condizioni previsti per i minori italiani, e può essere richiesta in qualunque periodo dell’anno scolastico.
L’iscrizione dei minori stranieri avviene nei modi e alle condizioni previsti per i minori italiani, e può essere richiesta in qualunque periodo dell’anno scolastico.
I minori
stranieri privi di documentazione anagrafica sono iscritti con riserva, ma
possono comunque ottenere il titolo conclusivo del corso di studi, nelle scuole
di ogni ordine e grado.
7) Hanno
diritto di lavorare?
1) Per i
titolari di permesso per minore età,
il diritto di lavorare non è né esplicitamente stabilito né escluso dalla
legge.
Una circolare
del Ministero dell’Interno del 2000 ha affermato che il permesso per minore età
non consente di esercitare
attività lavorativa: di conseguenza questo tipo di permesso spesso viene
rilasciato con la dicitura “non valido per lavoro” e molti Centri per l’Impiego
non accettano avviamenti al lavoro di minori titolari di questo permesso.
Il mancato
riconoscimento del diritto di svolgere attività lavorative per i minori
titolari di permesso per minore età, tuttavia, è da considerarsi illegittimo, in quanto, comportando
una discriminazione di questi minori e una violazione del principio del
“superiore interesse del minore”, viola la Costituzione e la Convenzione sui
diritti del fanciullo (in tal senso si è espresso ad esempio il Tribunale di
Torino).
Inoltre, la legge Bossi-Fini sembra prevedere
implicitamente che questi minori possano lavorare, in quanto tra i requisiti
per la conversione del permesso di soggiorno ai 18 anni è compreso anche lo
svolgimento di attività lavorativa. Infine, va considerato che le circolari del
Ministero dell’Interno non sono vincolanti per le altre Amministrazioni, quali
i Centri per l’Impiego o le Direzioni Provinciali del Lavoro.
In alcune
Province (ad es. Torino e Bolzano) le istituzioni locali competenti hanno
disposto che i minori titolari di permesso per minore età possano essere
avviati al lavoro.
Nelle Province in cui ciò non avviene, va ricordato che, proprio perché su questa questione c’è una lacuna normativa, il datore di lavoro che assuma un minore titolare di permesso per minore età potrebbe essere denunciato con l’accusa di aver violato la legge sull’immigrazione, anche se è molto elevata la probabilità che il giudice riconosca la legittimità dell’assunzione e quindi l’insussistenza del reato, in base alle motivazioni sopra delineate.
Nelle Province in cui ciò non avviene, va ricordato che, proprio perché su questa questione c’è una lacuna normativa, il datore di lavoro che assuma un minore titolare di permesso per minore età potrebbe essere denunciato con l’accusa di aver violato la legge sull’immigrazione, anche se è molto elevata la probabilità che il giudice riconosca la legittimità dell’assunzione e quindi l’insussistenza del reato, in base alle motivazioni sopra delineate.
2) I minori titolari di permesso
per affidamento, per motivi familiari, per protezione sociale o per asilo
possono lavorare alle stesse condizioni dei minori italiani.
3) Ai minori
stranieri si applicano le stesse norme in materia di lavoro che si applicano ai
minori italiani (salvo la discriminazione vista al punto 1), in base a cui i
minorenni possono essere ammessi al lavoro solo dopo il compimento dei 15 anni
e l’assolvimento dell’obbligo scolastico, e con modalità tali da non violare
l’obbligo formativo:
·
in generale l’età minima per l’ammissione al lavoro è fissata a 15 anni; per
stipulare un contratto di apprendistato o un contratto di formazione e lavoro,
l’età minima è fissata a 16 anni;
·
l’obbligo scolastico è assolto se il minore ha
frequentato il primo anno di scuola superiore ed è stato promosso, ovvero se ha
compiuto 15 anni e dimostra di aver frequentato la scuola per 9 anni;
·
i minori sono soggetti all’obbligo formativo
fino ai 18 anni; l’obbligo formativo può essere assolto nel sistema scolastico,
nel sistema della formazione professionale o nell’apprendistato; un minore può
stipulare un contratto diverso dall’apprendistato solo se tale contratto non
gli impedisce di frequentare la scuola o la formazione professionale.
8) Quando
compiono 18 anni, hanno diritto di restare regolarmente in Italia?
La possibilità
di restare in Italia con un regolare permesso di soggiorno dopo aver compiuto
18 anni dipende dal tipo di permesso di soggiorno che il minore ha ricevuto
precedentemente e da una serie di altre condizioni.
1) I minori presenti in Italia da 3 anni
e che hanno seguito un progetto di integrazione per 2 anni:
Possono ottenere un permesso per studio, accesso al lavoro, lavoro subordinato o autonomo, al compimento dei 18 anni, i minori stranieri non accompagnati che soddisfino le seguenti condizioni:
Possono ottenere un permesso per studio, accesso al lavoro, lavoro subordinato o autonomo, al compimento dei 18 anni, i minori stranieri non accompagnati che soddisfino le seguenti condizioni:
·
non hanno ricevuto un provvedimento di rimpatrio
da parte del Comitato per i minori stranieri;
·
sono entrati in Italia da almeno 3 anni, cioè prima
del compimento dei 15 anni;
·
hanno seguito per almeno 2 anni un progetto di integrazione sociale e
civile gestito da un ente pubblico o privato che abbia rappresentanza nazionale
e che sia iscritto nel registro previsto dall’art. 52 del regolamento di
attuazione D.P.R. 394/99; non è chiaro che cosa debba intendersi esattamente
per "progetto di integrazione sociale e civile" e come questa
disposizione sarà interpretata dalle Questure, ma è ipotizzabile che l’aver
frequentato corsi di studio o corsi di formazione professionale, o aver svolto
attività lavorative o attività finalizzate all’avviamento al lavoro quali borse
di formazione-lavoro possano essere elementi utili a dimostrare di aver seguito
un progetto di integrazione; si attendono chiarimenti in proposito da parte del
Governo;
·
frequentano corsi di studio, o svolgono attività lavorativa retribuita nelle forme e
con le modalità previste dalla legge italiana, o sono in possesso di contratto
di lavoro anche se non ancora iniziato;
·
hanno la disponibilità di un alloggio.
La sussistenza
di tali requisiti deve essere dimostrata, con idonea documentazione, dall’ente
gestore del progetto di integrazione.
2) I
minori con permesso per affidamento e “non luogo a provvedere al rimpatrio”
Possono ottenere
un permesso per studio, accesso al lavoro, lavoro subordinato o autonomo, o per
esigenze sanitarie o di cura, al compimento dei 18 anni, i minori che, dopo
aver ricevuto il provvedimento di "non luogo a provvedere al
rimpatrio" dal Comitato per i minori stranieri e dopo essere stati
affidati ai sensi della legge 184/83, hanno ottenuto prima di compiere 18 anni
un permesso per affidamento.
Poiché molto
spesso il provvedimento di "non luogo a provvedere al rimpatrio"
arriva in prossimità del compimento dei 18 anni, alcune Questure rilasciano
direttamente il permesso per studio o lavoro.
3) I
minori affidati ai sensi della legge 184/83
Possono ottenere
un permesso per studio, accesso al lavoro, lavoro subordinato o autonomo, o per
esigenze sanitarie o di cura, al compimento dei 18 anni, i minori che siano
affidati ai sensi dell’art. 2 della legge 184/83.
L’affidamento ai sensi dell’art. 2
della legge 184/83 comprende sia l’affidamento familiare, sia l’affidamento a
una comunità o istituto.
Comprende inoltre sia l’affidamento
disposto dal Tribunale per i minorenni, sia l’affidamento disposto dai servizi
sociali e reso esecutivo dal Giudice Tutelare: di conseguenza, come è stato
ribadito con chiarezza da un’importante sentenza della Corte Costituzionale, la
possibilità di ottenere un permesso al compimento dei 18 anni non è limitata ai
soli minori affidati con provvedimento del Tribunale per i minorenni, come
sostenuto da alcune Questure.
Va notato che l’art. 32, co. 1 del
T.U. 286/98 pone come unico requisito l’affidamento ai sensi dell’art. 2 della
legge 184/83, e non fa riferimento né ai requisiti dell’ingresso da almeno 3
anni + progetto da 2 anni, né al “non luogo a provvedere al rimpatrio” del
Comitato per i minori stranieri: la legge pone infatti come requisiti
alternativi l’affidamento e l’ingresso da almeno 3 anni + progetto da 2 anni.
Tali disposizioni, stabilite dalla legge, sono però largamente inapplicate: molte Questure non rilasciano alcun permesso, al compimento dei 18 anni, ai minori affidati ai sensi della legge 184/83 che non siano entrati da almeno 3 anni e/o che non abbiano ricevuto un provvedimento di “non luogo a provvedere al rimpatrio” dal Comitato per i minori stranieri.
Tuttavia, poiché l’art. 32, co. 1 richiede come unico requisito l’affidamento ai sensi dell’art. 2 della legge 184/83, in questi casi è possibile presentare ricorso al TAR per ottenere un permesso di soggiorno al compimento dei 18 anni.
Tali disposizioni, stabilite dalla legge, sono però largamente inapplicate: molte Questure non rilasciano alcun permesso, al compimento dei 18 anni, ai minori affidati ai sensi della legge 184/83 che non siano entrati da almeno 3 anni e/o che non abbiano ricevuto un provvedimento di “non luogo a provvedere al rimpatrio” dal Comitato per i minori stranieri.
Tuttavia, poiché l’art. 32, co. 1 richiede come unico requisito l’affidamento ai sensi dell’art. 2 della legge 184/83, in questi casi è possibile presentare ricorso al TAR per ottenere un permesso di soggiorno al compimento dei 18 anni.
4) I minori sottoposti a tutela e i
minori affidati “di fatto” a parenti entro il quarto grado
La legge non prevede esplicitamente la possibilità di ottenere un permesso per studio o lavoro al compimento dei 18 anni per i minori sottoposti a tutela o affidati “di fatto” a un parente entro il quarto grado (cioè senza alcun provvedimento adottato ai sensi della legge 184/83), che abbiano un permesso diverso dal permesso per motivi familiari e che non rispondano ai requisiti trattati al punto 1) (ingresso da almeno 3 anni + progetto da 2 anni ecc.).
La legge non prevede esplicitamente la possibilità di ottenere un permesso per studio o lavoro al compimento dei 18 anni per i minori sottoposti a tutela o affidati “di fatto” a un parente entro il quarto grado (cioè senza alcun provvedimento adottato ai sensi della legge 184/83), che abbiano un permesso diverso dal permesso per motivi familiari e che non rispondano ai requisiti trattati al punto 1) (ingresso da almeno 3 anni + progetto da 2 anni ecc.).
La Corte
Costituzionale ha però affermato che i minori sottoposti a tutela e i minori
affidati “di fatto” a un parente entro il quarto grado devono essere equiparati
ai minori affidati ai sensi dell’art. 2 della legge 184/83, ai fini del
rilascio del permesso di soggiorno al compimenti dei 18 anni.
In seguito a tale sentenza, una circolare del Ministero dell’Interno ha affermato che i permessi per minore età rilasciati ai minori sottoposti a tutela divenuti maggiorenni prima dell’entrata in vigore della legge 189/2002 devono essere convertiti.
In seguito a tale sentenza, una circolare del Ministero dell’Interno ha affermato che i permessi per minore età rilasciati ai minori sottoposti a tutela divenuti maggiorenni prima dell’entrata in vigore della legge 189/2002 devono essere convertiti.
Attualmente,
molte Questure non rilasciano alcun permesso, al compimento dei 18 anni, ai
minori sottoposti a tutela o affidati “di fatto” a un parente entro il quarto
grado.
In questi casi è
possibile presentare ricorso al TAR, al fine di ottenere un permesso di
soggiorno al compimento dei 18 anni.
5) I minori titolari di permesso per motivi familiari
I minori titolari di un permesso per motivi familiari possono ottenere un permesso per studio o lavoro subordinato o autonomo, al compimento dei 18 anni.
I minori titolari di un permesso per motivi familiari possono ottenere un permesso per studio o lavoro subordinato o autonomo, al compimento dei 18 anni.
6) I minori titolari di permesso per protezione sociale o asilo
Il permesso per protezione sociale, per richiesta di asilo e per asilo possono essere rinnovati anche dopo il compimento dei 18 anni.
Il permesso per protezione sociale, per richiesta di asilo e per asilo possono essere rinnovati anche dopo il compimento dei 18 anni.
Principali norme e circolari di
riferimento
Convenzione ONU sui diritti del fanciullo del 1989, ratificata e resa esecutiva con legge 176/91
Risoluzione del Consiglio dell’Unione Europea del 26.6.97 sui minori non accompagnati, cittadini di paesi terzi
Convenzione ONU sui diritti del fanciullo del 1989, ratificata e resa esecutiva con legge 176/91
Risoluzione del Consiglio dell’Unione Europea del 26.6.97 sui minori non accompagnati, cittadini di paesi terzi
·
Testo Unico 286/98 sull’immigrazione e
successive modifiche (D.lgs. 113/99, legge 189/2002 ecc.)
·
Legge 184/83 sull’adozione e l’affidamento e
successive modifiche (legge 476/98, legge 149/2001) Codice Civile, Titoli X e
XI
·
Regolamento di attuazione del T.U. 286/98,
D.P.R. 394/99
·
Regolamento del Comitato per i minori stranieri,
D.P.C.M. 535/99
·
Circolare del Ministero dell’Interno del
13.11.2000 relativa al permesso di soggiorno per minore età
·
Circolare del Ministero dell’Interno del
9.4.2001 relativa al permesso di soggiorno per minore età e al procedimento di
competenza del Comitato per i minori stranieri
·
Nota del Comitato per i minori stranieri
sull’interpretazione dell’art. 25 della legge 189/2002 (14.10.2002)
·
Linee Guida del Comitato per i minori stranieri
del 2003
I testi di queste norme e circolari
possono essere scaricati sul sito di Save the Children, www.savethechildren.it
, nella sezione relativa ai minori stranieri non accompagnati.
Minori Stranieri non Accompagnati: l’ascolto durante la prima accoglienza è fondamentale per evitare la fuga
Terre des Hommes
pubblica la prima Guida Psicosociale per l’accoglienza dei
minori stranieri
Un quinto dei migranti che
sbarcano sulle nostre coste è costituito da minori, la maggior parte dei quali sono soli. Senza alcuna figura
di riferimento, in mancanza di
un’adeguata assistenza psicologica e tutela giuridica i minori
stranieri non accompagnati (MNSA) sono
facile preda della criminalità organizzata e finiscono per
allontanarsi dalle strutture di accoglienza. Secondo gli ultimi dati (1)
disponibili sono irreperibili il
23,1% degli MSNA registrati al loro arrivo in Italia, percentuale che sale al
25,4% quando si parla delle ragazze. Dei 9.337 minori segnalati nel nostro
Paese, 693 sono bambine e ragazze, 176
delle quali sono scomparse e non possono più essere protette da abusi, violenze
e sfruttamento.
Per evitare
questa dispersione occorre che tutti gli operatori impegnati nell’accoglienza
dei minori stranieri siano adeguatamente preparati ad offrire loro un supporto qualificato, capace di
comprenderne le ragioni e accogliere il loro progetto migratorio per
assecondarne l’integrazione nella nostra società. Da qui nasce la Prima Guida Psicosociale per Operatori
impegnati nell’accoglienza dei Minori Stranieri Non Accompagnati,
realizzata da Terre des Hommes grazie
a un finanziamento della Fondazione
Prosolidar, da oggi disponibile gratuitamente alla pagina
“Nelle strutture
deputate alla primissima accoglienza di questi ragazzi non sono previsti
servizi di adeguata assistenza psicologica e psicosociale in grado di ascoltare
i bisogni più profondi di questi minori estremamente vulnerabili”, spiega Federica Giannotta, Responsabile
Advocacy e Programmi Italia di Terre des Hommes. “Ansia, paura, depressione,
rabbia, confusione, così come – in diversi casi riscontrati dai nostri
operatori – persino paranoia, accompagnano questi giovani che hanno come unico
obiettivo iniziare prima possibile il progetto di vita per il quale hanno
lasciato tutto. Se non si sentono ascoltati, compresi e supportati, o
riscontrano una carenza d’informazioni sui propri diritti, sono spinti alla
fuga”.
“Sappiamo tutti
in che situazioni emergenziali lavorino spesso gli operatori impegnati con i
minorenni stranieri non accompagnati”, dichiara Vincenzo Spadafora,
Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza. “Sappiamo quanto pesino la
mancanza di un sistema d’accoglienza basato sull’interesse dei minorenni in
viaggio e la scarsità di fondi. Questa Guida è uno stimolo per tutti noi a fare
meglio”.
La stesura della
Guida è stata curata da Giancarlo
Rigon, psichiatra e neuropsichiatra infantile, e Federica Giannotta, Responsabile
Advocacy e Programmi Italia di Terre des Hommes. Hanno collaborato Alessandra Ballerini, avvocato esperta
in Diritto dell’immigrazione; Lilian
Pizzi, psicologa e psicoterapeuta, coordinatrice a Siracusa del Progetto
Faro; Zouhaira Ben
Abdelkader, mediatrice culturale.
“La Guida nasce
dall’esperienza accumulata da Terre des Hommes dal 2011 ad oggi nell’assistenza
ai minori in arrivo nelle nostre coste, a Lampedusa prima e a Siracusa oggi,
con il Progetto Faro”, afferma Federica Giannotta. “Fedeli al nome
che abbiamo dato al nostro intervento, vogliamo fungere da punto di
orientamento per offrire una protezione efficace ai ragazzi e alle ragazze che
fuggono da conflitti, violenze, povertà e sfruttamento. Vogliamo evitare che
corrano questi rischi anche nel nostro Paese, per esempio allontanandosi dai
centri d’accoglienza sentendosi non compresi o trascurati”.
“L’approccio
psicosociale, trattandosi di minori in una situazione di emergenza complessa,
permette di mettere il bambino in sicurezza mitigando, attraverso
un’accoglienza che cura, la riattivazione di sintomi post-traumatici”,
ribadisce nella sua prefazione Vittoria
Ardino, Presidente Società Italiana per lo Studio dello Stress
Traumatico.
La Guida vuole
evidenziare la complessità dei bisogni dei minori stranieri non accompagnati e
proporre contributi utili alla realizzazione di interventi che vadano nella
direzione di offrire un supporto psicosociale che agevoli il compimento del
progetto migratorio di questi ragazzi.
Gli
operatori di Terre des Hommes, psicologi e mediatori culturali, dall’inizio di
marzo 2014 sono presenti nel centro di Prima Accoglienza per Minori non
Accompagnati Papa Francesco di Priolo Gargallo (Siracusa) per dare loro
assistenza e sostegno psicologico, attraverso colloqui, attività psicosociali e
ludiche. Si tratta della quarta fase del progetto Faro, iniziato nel 2011
con un intervento di assistenza giuridica e legale ai minori migranti in
Lampedusa (Faro I), proseguito nel 2012 con un ciclo di incontri di formazione
legale e sociale degli operatori di comunità (Faro II) in sette città italiane.
Nel 2013, Faro III è ritornato al Centro di Contrada Imbriacola di Lampedusa
con attività di assistenza psicologica e psicosociale in favore dei minori stranieri
non accompagnati e delle famiglie con bambini. Le attività di Faro IV saranno
estese a Lampedusa quando il CPSA verrà riaperto e a Capo Passero (SR).
Il progetto
rientra nella Campagna Destination Unknown della
Federazione Internazionale Terre des Hommes per la protezione dei bambini
migranti (children on the move) nel mondo in fuga da guerre, povertà e
violenze, che secondo i dati più recenti sono quasi 35 milioni (fonte UN).
Preghiera
eucaristica
Vogliamo coltivare le relazioni positive
e tutti gli aspetti che producono
serenità e benessere, senso di responsabilità e
libertà.
Vogliamo coltivare l’intreccio tra le generazioni
perché è fonte di sapienza,
di equilibrio e di felicità.
Vogliamo coltivare la consapevolezza
che i figli e le figlie non ci appartengono,
non sono fatti per rispondere alle nostre aspettative,
ma sono frecce che vanno verso la vita che è loro
davanti.
Vogliamo affermare che siamo responsabili di tutti i
piccoli,
di tutti i figli, e non solo dei “nostri”,
perché pensiamo di essere legati
da una umanità e fratellanza universale.
Vogliamo credere nelle capacità positive
dei bambini, dei ragazzi e di tutti i giovani,
ed aiutarli a crescere imparando
ad essere per loro esempi credibili.
Vogliamo sviluppare e far crescere in noi stessi
credibilità,
perché tutti i figli crescano in libertà e senso di
responsabilità.
Vogliamo non farci sopraffare dallo smarrimento di
questo tempo
e mostrare a noi stessi e ai nostri figli che è
possibile coltivare speranza,
che la vita ha senso e che vale la pena di essere
vissuta.
Ci sembra che questo sia anche il messaggio contenuto
nel Vangelo e nella testimonianza del cammino di Gesù
il quale la sera prima di essere ucciso
dai sacerdoti e dai potenti del tempo,
mentre sedeva a tavola con i suoi amici e le sue
amiche,
prese del pane, lo spezzò, lo distribuì loro dicendo:
“prendete e mangiatene tutti questo è il mio corpo”.
Poi preso un bicchiere, rese grazie,
lo diede loro e tutti ne bevvero, e disse loro:
”questo è il mio sangue che viene sparso per tutti i
popoli”.
Questo pane e questo vino,
queste riflessioni e queste emozioni,
questa comunità che li offre e li fa propri
divengano segni di liberazione dalle paure e dalle
ottusità
e si trasformino in una cultura nuova
nel segno del rispetto, della fiducia reciproca
tra tutte le persone
tra tutti i popoli.
Una
Casa chiamata Mondo
300
grammi di Bianco
ed
altrettanti di Nero
spolvera
poi con il Giallo
e
aggiungi Rosso
e Marrone
Usa rispetto e amore
e esalta ogni sapore
questa è la nostra
ricetta
per un mondo migliore
La
mia casa è la tua
Ma
maison est votre
Mi
casa es tu casa
My
house is your
Usa rispetto e amore
e esalta ogni sapore
questa è la nostra
ricetta
per un mondo migliore
CANZONE - Bambini
– Paola Turci
Bambino
Armato e disarmato
in una foto
Senza felicità
Sfogliato e
impaginato in questa vita
sola
Che non ti guarirà
Crescerò e sarò un
po' più uomo
ancora
Un'altra guerra mi
cullerà
Crescerò
combatterò questa paura
Che ora mi libera
Milioni,
sono i bambini
stanchi e soli in una notte di macchine
milioni,
tirano bombe a
mano ai loro cuori ma senza piangere
Ragazzini corrono
sui muri neri di città
Sanno tutto
dell'amore che si prende
e non si dà
Sanno vendere il
silenzio e il male
La loro poca
libertà
Vendono polvere
bianca ai nostri
anni
E alla pietà
Bambini, bambini
Bambino
In un barattolo è
rinchiuso un seme
Come una bibita
Lo sai che ogni
tua lacrima futura ha
un prezzo
Come la musica
Io non so quale
bambino questa sera
Aprirà ferite e
immagini
Aprirà
Le porte chiuse e
una frontiera
In questa terra di
uomini
Terra di uomini..
oh bambino
Qual è la piazza
in Buenos Aires dove
tradirono
Tuo padre il suo
passato assassinato
Desapareçidos
Ragazzini corrono
sui muri neri di città
Sanno tutto
dell'amore che si prende
e non si dà
Sanno vendere il
silenzio e il male
La loro poca
libertà
Vendono polvere
bianca ai nostri
anni
E alla pietà
Bambini, bambini
Bambino
Armato e disarmato
in una foto senza
felicità
Sfogliato e
impaginato in questa vita
sola
Che ti sorriderà
[1]
Ci siamo molto allontanati da questo messaggio
centrale del NT. […] abbiamo seppellito, seppellito e affogato, la logica della
felicità di Gesù sotto le pesanti tavole della morale, sotto dogmi
incomprensibili, sotto rigide istituzioni. Sentiamo parlare di altre cose, di
leggi e di accuse, molto più che di felicità: difesa dell’insegnamento della
religione cattolica a scuola, critica del matrimonio omosessuale, denuncia
della legge sull’aborto… Le cose di sempre.
“Beati!”.
Le beatitudini sono il nucleo del vangelo, e dovremmo farne il lievito della
vita, della società, della Chiesa, del mondo, energia trasformatrice capace di
rendere tutto buono e felice. (…). Non è questa la legge della vita? Non è
questa la legge di Dio? Cos’è che può renderci felici se non la bontà? E cosa
può farci buoni se non la felicità?
Non
ti renderanno buono delle leggi di pietra, né delle dottrine fatte di concetti.
La
felicità, nient’altro, ti farà buono. La felicità ti renderà umile e mite,
misericordioso e pacifico. La felicità farà di te il consolatore di chi piange
e ti darà vera fame e sete di giustizia. Quanto più sarai felice, tanto più
sarai mite e misericordioso e dispensatore di felicità. E anche quando
arriveranno la tribolazione e la persecuzione – ed è sicuro che arriveranno –,
la felicità ti manterrà sano e in piedi, saldo nella bontà malgrado tutto.
E
cos’è che ci renderà felici? (…). L’umiltà, non la grandezza né l’arroganza. La
misericordia nei confronti di chi piange, non l’indifferenza, non la severità.
Il desiderio di pace, non l’odio, non la forza, non la violenza.
Le
due cose insieme, dunque. E puoi cominciare dal lato che vuoi, poiché in fondo
sono una cosa sola. Inutilmente ti impegnerai ad essere buono senza essere
felice e anche ad essere felice senza essere buono. Invano ci impegneremo ad
essere buoni a forza di leggi morali e di dogmi religiosi, e, ugualmente, ad
essere felici a forza di avere, di sapere, di potere. (…).
[2]
Per approfondimenti e ulteriori
informazioni
Sul sito di Save the Children, www.savethechildren.it, nella sezione relativa ai minori stranieri non accompagnati, potete trovare:
. le fonti normative citate in questo vademecum;
. la giurisprudenza relativa all’ottenimento del permesso di soggiorno, al rimpatrio, all’affidamento e alla tutela.
Per ulteriori informazioni e consulenze su casi specifici, potete rivolgervi al Servizio di Consulenza Legale di Save the Children Italia, scrivendo all’indirizzo e-mail legale@savethechildren.it
Infine, per ricevere informazioni aggiornate sui minori stranieri non accompagnati in Italia (novità legislative, giurisprudenza, dati, appuntamenti ecc.) potete iscrivervi alla Newsletter trimestrale, compilando la richiesta scaricabile sul sito di Save the Children, www.savethechildren.it, nella sezione relativa ai minori stranieri non accompagnati.
Sul sito di Save the Children, www.savethechildren.it, nella sezione relativa ai minori stranieri non accompagnati, potete trovare:
. le fonti normative citate in questo vademecum;
. la giurisprudenza relativa all’ottenimento del permesso di soggiorno, al rimpatrio, all’affidamento e alla tutela.
Per ulteriori informazioni e consulenze su casi specifici, potete rivolgervi al Servizio di Consulenza Legale di Save the Children Italia, scrivendo all’indirizzo e-mail legale@savethechildren.it
Infine, per ricevere informazioni aggiornate sui minori stranieri non accompagnati in Italia (novità legislative, giurisprudenza, dati, appuntamenti ecc.) potete iscrivervi alla Newsletter trimestrale, compilando la richiesta scaricabile sul sito di Save the Children, www.savethechildren.it, nella sezione relativa ai minori stranieri non accompagnati.
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