Translate

sabato 10 ottobre 2009

TESTAMENTO BIOLOGICO



 

   LA DISCUSSIONE PARLAMENTARE SUL TESTAMENTO BIOLOGICO  

 


 

GLI INCONTRI DEL GIOVEDI' DELLA UAAR

Roma, 8 ottobre 2009

 

Relazione di Giancarlo Fornari, Presidente di LiberaUscita – Associazione per la depenalizzazione dell'eutanasia e la legalizzazione del testamento biologico

 

Parto, in questa esposizione, dalla mia esperienza come Presidente di Libera Uscita, nata nel 2000 per sollecitare la depenalizzazione dell'eutanasia. Due anni dopo abbiamo aggiunto a questo obiettivo anche il riconoscimento legale del testamento biologico, elaborando un modello di testamento messo a disposizione dei nostri iscritti e predisponendo un progetto di legge che tramite parlamentari amici siamo riusciti a presentare nelle ultime tre legislature: quella del 2001-2006, quella iniziata nel 2006 con il governo Prodi, infine l'ultima iniziata nel 2008 con il governo Berlusconi.

Quando parliamo di testamento biologico - ovvero di “Direttive anticipate di fine vita” o di Dat, “Disposizioni anticipate di trattamento”, come l'hanno ribattezzato i senatori della maggioranza - intendiamo, in pratica, un documento nel quale, nella malaugurata ipotesi in cui dovessimo trovarci un giorno in uno stato di incapacità di intendere e di volere irreversibile per un qualunque evento traumatico o morboso, stabiliamo sin da ora quali trattamenti medici potranno esserci praticati e quali no.  

In allegato a questo mio intervento chi vuole può trovare lo schema elaborato dalla nostra Associazione, non molto diverso nella sostanza da altri modelli che si possono trovare in giro. Il nostro semmai si distingue per una maggiore completezza, nel senso che prevede la possibilità di lasciare disposizioni anche in ordine ad altre evenienze connesse alla fine della vita come l'assistenza religiosa, le forme del funerale, l'eventuale cremazione con dispersione delle ceneri, la donazione di organi. Infine il registro comunale istituito per le evenienze di fine vita potrebbe essere utilizzato per la stessa vita, ad esempio per le dichiarazione di convivenza civile. Per tale motivo LiberaUscita preferisce denominarlo “registro delle biocard”, anziché dei “biotestamenti”.  

 

Qui mi limito a proporne alcuni passi.

 

MODELLO DI TESTAMENTO BIOLOGICO DI LIBERA USCITA (vedi testo integrale  in calce)

Nel pieno possesso delle mie facoltà mentali, e allo scopo di salvaguardare la dignità della mia persona, intendo con la presente esercitare in forma anticipata ... il diritto di autodeterminazione delle cure sanitarie sancito dall’art. 32 dalla Costituzione (“Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge”) (...)

 

Qualora io divenga incapace di intendere e di volere in modo permanente e fossi affetto da una malattia allo stadio terminale, o da una malattia o lesione cerebrale invalidante e irreversibile:

1 - non voglio essere sottoposto ad alcun intervento chirurgico o trattamento terapeutico se il loro risultato fosse, a giudizio di due medici dei quali uno specialista nominato da me o dal mio fiduciario: prolungamento del mio morire; mantenimento di uno stato d’incoscienza permanente; mantenimento di uno stato di demenza avanzata;

2 - egualmente in tali casi non voglio essere sottoposto ad interventi comunemente definiti “di sostegno vitale” quali, ad esempio, l’alimentazione, l’idratazione e la ventilazione artificiale, interventi che se già iniziati debbono essere interrotti.  

 

Ai fini della attuazione delle volontà espresse nel presente documento nomino mio rappresentante fiduciario il sig/la sig.ra:..................................... il quale accetta la nomina e si impegna a garantire le volontà sopra espresse.



Queste mie volontà, vincolanti per i medici finché non saranno da me annullate o modificate con successiva dichiarazione anche verbale, sono depositate in originale presso….………………………….. e in copia presso l’Associazione Libera Uscita.

 

Vi sono in questo documento alcuni punti da evidenziare:


  1. Si tratta di una dichiarazione di volontà vincolante che i medici sono tenuti a rispettare;

  2. vengono esclusi tassativamente tutti gli interventi che si risolvono solo in un inutile prolungamento dello stato di malattia irreversibile;

  3. tra gli interventi rifiutati ci sono anche quelli cosiddetti di sostegno vitale, riguardanti l'idratazione e l'alimentazione forzata;

  4. è prevista la nomina di una persona di fiducia (chiamata, appunto,“il fiduciario”), impegnata a garantire le volontà espresse nel documento in caso di incapacità del testatore.


 

Gli atti di sostegno vitale

Conviene dire subito due parole sul punto 3, che rappresenta una delle discriminanti principali tra le posizioni laiche e quelle dell'integralismo cattolico.

A parole, tutti – compreso il Catechismo della Chiesa - sono contrari all'accanimento terapeutico, e cioè al prolungamento a tempo indefinito di terapie cosiddette futili, che non producono alcuna utilità per il malato. Il problema sorge quando si tratta di definire il concetto di terapia.

Per tutte le associazioni specialistiche internazionali, ad esempio, l'idratazione e l'alimentazione forzata sono atti medici, e cioè terapie. Per la Chiesa cattolica, che naturalmente è convinta di saperne in fatto di medicina più dei medici, non sono terapie ma semplici atti di sostegno vitale. Poco importa che possano essere effettuate solo attraverso attività di tipo sanitario, da personale sanitario e attraverso apparecchiature sanitarie. Per loro non sono atti sanitari. Ragionano come se persone come la povera Eluana potessero essere nutrite al ristorante o dissetate dandogli da bere un bicchiere d'acqua minerale.

Quindi, con logica gesuitica, loro si sentono perfettamente in regola quando, pur dichiarando di essere contrari all'accanimento terapeutico, ammettono che una persona in stato vegetativo permanente possa, anzi “debba” continuare ad essere nutrita e dissetata forzatamente anche per venti o trenta anni. Perché questi, appunto, secondo loro non sono terapie ma atti di sostegno vitale, che non si possono e non si devono negare a nessuno. E che quindi vanno imposti, in base alla prassi cattolica che tende a trasformare i propri dogmi in leggi dello Stato, anche a chi non li vuole.

Vedremo meglio questo punto più avanti. Intanto – tornando all'attività svolta dalla nostra Associazione - aggiungo che tra il 2004 e il 2006 cominciammo ad impegnarci sul testamento biologico più che sull'eutanasia, che al momento ci sembrava un obiettivo assolutamente irrealizzabile. Ci pareva invece in quell'epoca che vi fossero prospettive più che favorevoli per l'approvazione in tempi brevi di una legge che attribuisse valore legale alle direttive di fine vita. A corroborare questo ottimismo c'erano argomenti abbastanza ragionevoli, sia di carattere giuridico che politico. 

 

Gli argomenti giuridici

Gli argomenti di questo tipo erano almeno tre: la Convenzione di Oviedo, l'art. 32 della Costituzione, il Codice deontologico dei medici.

1- In particolare la Convenzione di Oviedo, sottoscritta (anche se chissà perché non ancora ratificata con apposito atto) dallo Stato Italiano, all'art. 6 stabilisce che nel caso di una persona incapace a causa di malattia, incidente o handicap grave, qualunque intervento su di essa “può essere effettuato solo con il consenso di un suo rappresentante, di un'autorità, di una persona o di un organo designato dalla legge. La persona interessata deve nei limiti del possibile essere associata alla procedura di autorizzazione”.

2- La nostra Costituzione, con una norma di grande civiltà giuridica, stabilisce all'art. 32, secondo comma, che “Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”. Ciò significa che ciascuno di noi può rifiutare qualunque trattamento sanitario gli venga proposto, quali che siano le conseguenze che da tale rifiuto possono derivare.

Secondo la Costituzione, dunque, la vita di ciascuno di noi è nostra, non dei medici o della collettività. La vita è un diritto, non un dovere. Non esiste, in altri termini, un dovere di vivere.

Ed è evidente che questa norma è suscettibile di essere proiettata in un'epoca futura, nella quale potremmo non essere in condizione di esprimere il consenso o il rifiuto a un determinato trattamento. In previsione di questo caso, dovremmo poter essere autorizzati ad esprimere in anticipo la nostra volontà, altrimenti verrebbe stabilita un'ingiusta discriminazione tra chi, essendo cosciente, può opporsi a un determinato trattamento e chi invece, non potendovisi opporre, vi resterebbe fatalmente obbligato. Il diritto al testamento biologico, dunque, è implicito nel diritto all'autodeterminazione del malato stabilito dall'art. 32 della Costituzione.

3- A sua volta il Codice deontologico dei medici, nell'ultima versione approvata il 16 dicembre 2006, prevede espressamente le dichiarazioni anticipate di volontà e l'obbligo per il medico di rispettarle. In particolare, dopo aver vietato l'accanimento terapeutico con l'art. 16, con l'art. 35 impone ai medici di intraprendere attività diagnostica o terapeutica solo dopo aver acquisito il consenso del paziente:

“Il medico non deve intraprendere attività diagnostica e/o terapeutica senza l’acquisizione del consenso esplicito e informato del paziente”.

“In ogni caso, in presenza di documentato rifiuto di persona capace, il medico deve desistere dai conseguenti atti diagnostici e/o curativi, non essendo consentito alcun trattamento medico contro la volontà della persona”.

E dopo queste affermazioni, che ripetono i concetti espressi dall'art. 32 della Costituzione, aggiunge:

“Il medico deve intervenire, in scienza e coscienza, nei confronti del paziente incapace, nel rispetto della dignità della persona e della qualità della vita, evitando ogni accanimento terapeutico, tenendo conto delle precedenti volontà del paziente”.

Ma ancora più specifico è l'art. 38 - intitolato significativamente “Autonomia del cittadino e direttive anticipate” - che prevede espressamente la validità del testamento biologico:

“Il medico deve attenersi, nell’ambito della autonomia e indipendenza che caratterizza la professione, alla volontà liberamente espressa della persona di curarsi e deve agire nel rispetto della dignità, della libertà e autonomia della stessa”.

“Il medico, se il paziente non è in grado di esprimere la propria volontà, deve tenere conto nelle proprie scelte di quanto precedentemente manifestato dallo stesso in modo certo e documentato”.

Significativo anche l'art. 39 (“Assistenza al malato a prognosi infausta”), che così recita:

“In caso di malattie a prognosi sicuramente infausta o pervenute alla fase terminale, il medico deve improntare la sua opera ad atti e comportamenti idonei a risparmiare inutili sofferenze psichicofisiche e fornendo al malato i trattamenti appropriati a tutela, per quanto possibile, della qualità di vita e della dignità della persona.

In caso di compromissione dello stato di coscienza, il medico deve proseguire nella terapia di sostegno vitale finché ritenuta ragionevolmente utile evitando ogni forma di accanimento terapeutico”.

 

La situazione politica

Dal punto di vista politico, erano allora alle porte le elezioni per il rinnovo del Parlamento, nelle quali le prospettive del centrosinistra diventavano di più in più favorevoli. C'erano anche i precedenti di alcune Conferenze episcopali cattoliche, come quelle tedesche e spagnole, che avevano accettato la possibilità che il malato potesse impartire ai medici direttive per una fine dignitosa; precedenti che facevano immaginare che anche da noi la Chiesa avrebbe accettato una legge simile o quanto meno non avrebbe fatto le barricate per contrastarla. 

Addirittura in Spagna la Conferenza espiscopale ha un suo modello di testamento biologico, che potete trovare egualmente in appendice, nel quale, dopo avere premesso che “la vita in questo mondo è un dono e una benedizione di Dio, però non è il valore supremo assoluto. So che la morte è inevitabile e pone fine alla mia esistenza terrena, ma grazie alla fede credo che mi apra il cammino ad una vita che non ha fine, accanto a Dio”, così si prosegue:




Per questo, io sottoscritto ____________________ chiedo che se per causa della mia infermità dovessi trovarmi in una situazione critica irrecuperabile, non mi si mantenga in vita per mezzo di trattamenti sproporzionati o straordinari; che non mi si applichi la eutanasia attiva, né che mi si prolunghi abusivamente e irrazionalmente il mio processo di morte; che mi vengano somministrati i trattamenti adeguati per lenire le sofferenze”.

 

Un testo, come si vede, non molto distante da quello nostro.

Così, quando il governo Prodi si presentò per il giuramento al Quirinale, ci sembrò certo che entro i confini di quella legislatura la legge sul testamento biologico sarebbe stata un fatto compiuto. E tramite i parlamentari nostri amici ci affrettammo a far riproporre nei due rami del Parlamento, aggiornato e corretto, il disegno di legge sul testamento biologico che avevamo già presentato nelle due precedenti legislature.

Tutto sanno che cosa è successo da allora. La fine anticipata della legislatura ha fatto decadere i pochi passi avanti che aveva fatto la discussione della legge in Commissione sanità, e la nuova maggioranza di centrodestra ha portato all'approvazione in Senato, il 26 marzo di quest'anno, di un disegno di legge dal contenuto diametralmente opposto a quello che noi avevamo immaginato. Non una legge “sul” testamento biologico ma una legge “contro” il testamento biologico.

 

Una legge scandalosa

Diamo subito uno sguardo al progetto di legge approvato nel marzo scorso del Senato, mettendo a confronto alcuni suoi articoli con quelli corrispondenti del progetto presentato dal senatore Adriano Musi per conto di LiberaUscita (non dissimile, su questi punti, dai disegni di legge presentati dai senatori Ignazio Marino e Umberto Veronesi)

 

 DDL LIBERA USCITA                                                   DDL APPROVATO DAL SENATO





















Art. 3-1- Il consenso e il dissenso nei confronti dei trattamenti sanitari possono essere espressi anche in via anticipata in un testamento di fine vita, redatto per il caso in cui il paziente non potesse esprimerli in futuro a causa di una sopravvenuta perdita della capacità naturale, sottoscritto dal paziente stesso con l'assistenza di due testimoni.


Art. 3-2 - Nella dichiarazione anticipata di trattamento il soggetto, in stato di piena capacità di intendere e di volere e in situazione di compiuta informazione medico-clinica, dichiara il proprio orientamento circa l’attivazione o non attivazione di trattamenti sanitari, purchè in conformità a quanto prescritto dalla legge e dal codice di deontologia medica.


Art.3-2 - L’eventuale rifiuto alle cure, espresso ai sensi del comma precedente, deve essere rispettato anche quando riguardi i cosiddetti trattamenti di sostegno vitale quali la ventilazione, l'idratazione e l'alimentazione artificiale.


Art. 3–6- L’alimentazione e l’idratazione, nelle diverse forme in cui la scienza e la tecnica possono fornirle al paziente, sono forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze fino alla fine della vita. Esse non possono formare oggetto di dichiarazione anticipata di trattamento.


Art.3-1 - Il documento (...) può contenere anche la nomina di un fiduciario abilitato a curarne l'osservanza .


Art.6-4- Il fiduciario se nominato si impegna a vigilare perchè al paziente vengano somministrate le migliori terapie palliative disponibili, evitando che si creino situazioni sia di accanimento terapeutico, sia di abbandono terapeutico.

Art.6-5. Il fiduciario se nominato si impegna a verificare attentamente che non si determinino a carico del paziente situazioni che integrino fattispecie di cui agli articoli 575, 579 e 580 del codice penale.


Art.3-1- Il documento (...) nel caso di ricovero della persona che lo ha formato deve essere allegato alla cartella clinica e il suo contenuto è vincolante per i sanitari.


Art.7-1-Le volontà espresse dal soggetto nella sua dichiarazione anticipata di trattamento sono prese in considerazione dal medico curante che, sentito il fiduciario, annota nella cartella clinica le motivazioni per le quali ritiene di seguirle o meno.


 

Solo poche osservazioni, perché il disegno di legge del Senato – quella che noi abbiamo definito “la legge scandalo” - si commenta da solo.

Il testamento biologico, che non solo nel nostro disegno di legge e negli altri progetti del centro sinistra, ma proprio nella sua natura stessa, è una “espressione di volontà”, viene degradato, all'art. 3, secondo comma, a semplice dichiarazione “di orientamento”.

Anche questo “orientamento” non può comunque riguardare l’alimentazione e l’idratazione artificiali, che per il Senato, in ossequio al punto di vista della Chiesa cattolica, non sono terapie ma “forme di sostegno vitale fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze fino alla fine della vita”. L'invasione per anni del corpo di una persona con sonde nasogastriche diventa così per legge un fatto “fisiologico”.  La sua finalità – prolungare artificialmente una vita che non è più vita – diventa surrettiziamente “alleviare le sofferenze”.

Ciò che più conta, il testamento biologico perde del tutto il carattere vincolante che qualunque testamento dovrebbe avere. La persona cui è diretto, il tecnico incaricato di applicarlo, se ne può tranquillamente lavare le mani: il medico curante, bontà sua, lo “prende in considerazione” ma poi è completamente libero di seguirlo o meno, basta che annoti sbrigativamente nella cartella le motivazioni per le quali ritiene di assumere questa decisione.

Ma la manipolazione gesuitica con cui la legge stravolge la sostanza dei concetti che utilizza per raggiungere i propri fini raggiunge livelli davvero ignobili nell'articolo in cui disciplina la figura del fiduciario: che non è più, come nei progetti nostro e della sinistra e come deve essere qualunque fiduciario degno di questo nome, la persona incaricata di eseguire le volontà di chi lo ha nominato, ma tutto il contrario, la persona incaricata di evitare “che si creino situazioni di abbandono terapeutico”.

Il fiduciario diventa così, paradossalmente, anziché un mandatario del testatore, il cane da guardia della legge partorita dai Bagnasco e dalle Binetti, il suo compito è l'opposto di quello che gli ha affidato l'autore del testamento: costui voleva morire, il fiduciario deve vigilare perché venga condannato a vivere.

Non solo, ma la legge arriva a livelli di ipocrisia spregevoli - mi scuso di adoperare termini così forti ma non è possibile farne a meno - quando impone al malcapitato fiduciario anche l'obbligo di “verificare attentamente che non si determinino a carico del paziente situazioni che integrino fattispecie di cui agli articoli 575, 579 e 580 del codice penale”, ossia situazioni che possano essere qualificate come omicidio, omicidio del consenziente, istigazione o aiuto al suicidio. Il che significa che qualora la volontà del testatore dovesse comunque essere applicata, e a seguito di ciò dovesse essere avviata un'azione penale per uno di questi reati il fiduciario, in quanto colpevole della mancata vigilanza, ne sarebbe considerato in tutto e per tutto corresponsabile.

In queste condizioni non saprei proprio chi vorrà accettare un incarico così pericoloso. E non a caso la legge si preoccupa di prevedere, bontà sua, la possibilità del fiduciario di rinunciare all'incarico, nel momento in cui si dovesse accorgere dei rischi che corre: dopo averlo terrorizzato affinché non possa adempiere al suo compito gli lascia, all'art.6 sesto comma, l'uscita di sicurezza delle dimissioni. Tutto predisposto, insomma, perché si levi di mezzo più presto possibile.

In appendice a questa relazione è riportato, per completezza, il testo integrale del ddl approvato dal Senato, con evidenziati i punti più rilevanti. Dato il poco tempo disponibile voglio aggiungere qui solo un commento rigurdante il tono predicatorio dell'intera legge – una dichiarazione di fede, un manifesto confessionale più che un provvedimento legislativo – reso evidente, ad esempio, dall'articolo 1, lettera a), secondo il quale “La presente legge (...) riconosce e tutela la vita umana quale diritto inviolabile ed indisponibile, garantito anche nella fase terminale dell’esistenza e nell’ipotesi in cui la persona non sia più in grado di intendere e di volere, fino alla morte accertata nei modi di legge”. Viene spontaneo dire “Amen”, tanto sembra di stare in Chiesa ad ascoltare una predica. Manca solo la rituale affermazione - ma questa non se la sono proprio sentita di metterla - che la vita è un dono inalienabile di Dio.

La manipolazione semantica è evidente perfino nel titolo della legge, che proclama di contenere “disposizioni in materia di alleanza terapeutica”, istituzionalizzando così il concetto su cui è poggiata la retorica cattolica dell'assistenza – l'alleanza medico-ammalato – e stravolgendo il tradizionale concetto dell'assistenza medica come esercizio di una professione liberale. In questa visione distorta – finalizzata in modo viscido a togliere validità al testamento biologico - il medico non è più un professionista al servizio del malato, da lui pagato direttamente o indirettamente tramite il SSN, e che come tale è tenuto ad eseguire le sue volontà così come devono fare il suo avvocato, il suo architetto o il suo notaio, ma diventa un suo “alleato”. Strana definizione che dal punto di vista giuridico – perché è questo che dovrebbe avere di mira una legge - non significa nulla. Una cosa però significa con certezza, e cioè che in questa inedita alleanza, per il modo in cui viene configurata dalla legge, i rapporti tra i presunti alleati sono totalmente squilibrati, si tratta di una alleanza tra ineguali. Nel conflitto potenziale tra i due soggetti, il paziente e il medico, quella che prevale è la volontà di quest'ultimo. L'alleanza terapeutica medico-paziente è, insomma, come l'alleanza bellica Mussolini-Hitler: stavano insieme ma le decisioni importanti le prendeva l'Imbianchino e non l'Uomo della Provvidenza.

 

Come mai siamo arrivati a questo punto

Di fronte a norme come queste sono due le cose che dovremmo cercare di capire: primo, quali possono essere le prospettive del prossimo iter parlamentare; secondo, cosa potremo fare se il testo approvato dal Senato dovesse diventare legge dello Stato.

Di questo parlerò tra breve. Intanto, però, mi sembra importante spendere qualche minuto per domandarci come mai siamo arrivati in poco più di tre anni, dall'euforica illusione - che non eravamo solo noi a coltivare - circa la sollecita approvazione di una legge sul riconoscimento del testamento biologico, alla disastrosa situazione attuale; motivi che sarebbe riduttivo ricondurre al semplice passaggio da un governo di centrosinistra a uno di centrodestra.

In realtà, il tipo di legge venuta fuori sul testamento biologico è solo uno dei punti di emersione di una strategia politica e confessionale che, come diventa più evidente di giorno in giorno, punta ormai al totale stravolgimento delle basi di laicità e dei diritti civili su cui è fondato il nostro Stato repubblicano.

In sostanza, ci troviamo di fronte a una perdita di potere dello Stato laico a cui fa fronte un apparentemente inarrestabile incremento del potere della Chiesa cattolica. Potremmo discutere a lungo sui motivi di questa involuzione. Qui voglio accennare – dal mio punto di vista – solo ad alcuni di questi.

Due dei motivi del progressivo indebolimento della causa laica sono ormai strutturali nella situazione politica italiana, vi accenno solo perché sin troppo noti:

- il paradossale aumento del potere interdittivo della Chiesa dopo la scomparsa della Dc, conseguenza del fatto che la diaspora democristiana in tutti i partiti consente agli integralisti cattolici di marciare divisi, come diceva uno slogan del '68, per colpire uniti; 

- la cronica sopravvalutazione da parte dei partiti cosiddetti laici – per una sorta di timore reverenziale – del potere interdittivo reale della Chiesa in una società secolarizzata; potere amplificato anche grazie alla grande stampa, che senza alcuna eccezione fa da servile cassa di risonanza a qualunque presa di posizione del clero, anche la più futile, si tratti di Harry Potter, di Dan Brown o della medicina omeopatica.  

In questa situazione già squilibrata si è inserito l'effetto deleterio del referendum sulla legge 40 del 12-13 giugno 2005: un boomerang, un errore colossale che è stato un punto di svolta per la presa di coscienza da parte della stessa Chiesa del suo potere (in parte reale, in parte millantato) nella politica italiana. Questa non vuole essere una critica ai suoi promotori, se non altro perché noi stessi abbiamo messo i banchetti per raccogliere firme e girato i quartieri, spesso insieme a compagni dell'UAAR, per distribuire volantini.

Ma purtroppo il fatto che il referendum non toccasse temi vicini alla sensibilità e agli interessi concreti delle masse ha provocato – per il perverso meccanismo del quorum – il suo fallimento. E la pesante mobilitazione del clero e degli integralisti cattolici avvenuta in quella occasione ha rappresentato l'inizio in Italia di una fase storica analoga alla Reconquista da parte dei re cattolici della Spagna invasa dai mussulmani.

Dò qui solo alcuni flash su passaggi di questa Reconquista che richiederebbero analisi molto più meditate:

-     i funerali di Papa Wojtyla, con l'eccezionale partecipazione di popolo, e la nomina in sua vece del Prefetto dell'ex Inquisizione Ratzinger, scelto proprio per la sua capacità di guidare una “Riscossa della Chiesa” contro il laicismo, l'illuminismo, il secolarismo della società attuale, specie italiana. L'uomo giusto per “rimettere le cose a posto”;

-     l'ingresso nell'Ulivo, sponsorizzata dalla Margherita di Francesco Rutelli, di una cordata di militanti religiosi che inaugurano un nuovo modo di fare politica basato sul rifiuto pregiudiziale della mediazione e sulla pretesa di far prevalere ad ogni costo dei valori presunti “non negoziabili”

-     il successo di misura alle elezioni del 2008, che ha portato anche un “cattolico adulto” come Prodi a dover mediare sin dall'inizio con le autorità religiose, come dimostra il condono deciso “perché lo aveva chiesto Giovanni Paolo II” o la nomina di cattolici sia pure screditati come Mastella al Ministero della Giustizia.

A questi elementi di carattere pubblico se ne dovrebbero aggiungere altri più sottotraccia, tra i quali metterei ad esempio il progressivo aumento di potere dell'Opus Dei nella società, nella finanza, nella politica italiana. Si dice che lo stesso Wojtyla dovesse la sua elezione alla potente Prelatura spagnola, ed è un fatto che Navarro Valss, il capo del suo Ufficio Stampa, è un numerario dell'Opus Dei, e che Padre Georg, il fascinoso segretario dell'attuale Papa, sia a sua volta un ex docente di teologia di una Università dell'Opus Dei; grazie a lui questa organizzazione si trova, dunque, in una posizione strategica per influenzare ogni atto dell'attuale Pontefice.

E a proposito di Rutelli, non bisogna dimenticare quanto si sia speso per ottenere licenze e lauti finanziamenti per l'insediamento a Trigoria del Campus Biomedico, ospedale universitario dell'Opus Dei, e che sempre lui è stato a portare la Binetti, docente di quella Università e numeraria dell'Opus Dei con tanto di frusta e cilicio, al Senato della Repubblica collocandola in posizione strategica nella Commissione sanità.

Ma non mancano particolari più inquietanti, come la partecipazione del leader dei DS D'Alema alla cerimonia di canonizzazione del fondatore dell'Opus Dei Escrivà, avvenuta in Vaticano nel 2002, o il fatto – apparentemente inspiegabile – che poco dopo essere stato sostituito da Benedetto XVI nell'incarico di Capo Ufficio stampa, il numerario Navarro Valss sia stato chiamato come opinionista dal quotidiano La Repubblica. Memorabile un suo articolo dal titolo “Eluana e l'enigma della coscienza” nel quale presentava il testamento biologico come l'anticamera di una specie di pulizia etnica non dissimile da quella del nazismo contro gli ebrei. E toccando imprudentemente un tema – quello delle persecuzione contro gli ebrei – sul quale la Chiesa cattolica può vantare luminose tradizioni. L'enigma c'è senz'altro ma non è quello del testamento biologico, è quello di come mai un personaggio come Navarro Valss possa fare l'opinionista di Repubblica - avevamo scritto in una lettera aperta indirizzata a lui, a Ezio Mauro e a Eugenio Scalfari (chi vuole la può trovare sulla rivista telematica contrappunti.info, all'indirizzo

http://www.contrappunti.info/ma/index.phpoption=com_content&task=view&id=691&Itemid=0) dopo la quale, sarà stato un caso, non abbiamo più avuto il piacere di leggere la sua firma su Repubblica. La presenza per un paio d'anni di un opinionista dell'Opus Dei su un giornale pretesamente laico come Repubblica dà comunque l'idea di quanto esteso e ramificato sia il potere di questa setta.

 

Errori e tradimenti nella passata legislatura

Tutti questi dettagli fanno da contorno, in parte spiegandola, alla scelta – fatta dal governo Prodi - del ramo del Parlamento nel quale avviare in prima lettura la discussione della diecina di progetti di legge, incluso il nostro, presentati da maggioranza ed opposizione.

 

Riassumo in questa tabella i rapporti di forza nei due rami del Parlamento:

 

























 


SEGGI ALLA CAMERA


SEGGI AL SENATO


L’UNIONE


340


159


LA CASA DELLE LIBERTA'


277


156


MAGGIORANZA PRO UNIONE


63


3


 

Suppongo che voi, volendo portare a casa in tempi brevi il disegno di legge approvato da almeno un ramo del Parlamento, avreste fatto iniziare la discussione nella Commissione Sanità della Camera.

Errore. La legge è stata discussa in Commissione Sanità del Senato, dove il buon Ignazio Marino, dopo due anni di dibattiti, decine di audizioni di esperti e associazioni tra cui anche la nostra e impossibili tentativi di mediazione, non era riuscito a cavare un ragno dal buco. E a nulla serve, sul piano parlamentare, la coraggiosa sentenza della I sezione civile della Corte di Cassazione, che il 7 ottobre 2007 riconosce la validità del testamento biologico basandosi su una corretta interpretazione estensiva dell'art. 32 della Costituzione.

Data la scarsa se non inesistente maggioranza di cui godeva in Commissione, per di più minata dai teodem pronti a votare con la parte contraria, non ci voleva la sfera di vetro per capire come sarebbe andata a finire. Ignazio Marino è stato messo a combattere una battaglia perduta in partenza.

In realtà, quella del testamento biologico nella scorsa legislatura è stata una fine annunciata, perfino cinicamente programmata da un centrosinistra che non voleva alienarsi in modo definitivo le simpatie vaticane e che per questo era (ed è) disposto a sacrificare le sue battaglie più qualificanti.   

 

In questa legislatura: tradimenti, errori, miserie della classe politica

L'avvento della massiccia maggioranza di centrodestra a seguito delle elezioni anticipate del 2008 fa supporre, inizialmente, che la legge sul testamento biologico difficilmente potrà vedere la luce neanche in questa legislatura. E in effetti la Commissione sanità, nonostante le pressioni del centrosinistra, porta avanti la discussione in modo fiacco e svogliato.

A sparigliare le carte interviene però un fatto clamoroso: l'imminente fine della lunga agonia di Eluana Englaro, resa possibile dalle decisioni della Cassazione che riconoscevano la validità delle direttive di fine vita che l'infelice ragazza, sia pure in modo informale, aveva consegnato alla memoria del padre. 

Questa sentenza e quella conseguente della Corte d'Appello di Milano fanno entrare in fibrillazione i sacri palazzi e – per conseguenza – buona parte del mondo politico italiano. Quando si vede che la tenacia di Beppino Englaro nel voler mettere fine alle violenze arrecate da diciassette anni al corpo inanimato della povera Eluana sta per avere la meglio sulle resistenze dei medici, si susseguono i tentativi isterici di bloccare il corso degli eventi.

 

1- dapprima si fa in modo che il Parlamento approvi a maggioranza un ordine del giorno con la richiesta alla Corte costituzionale di dichiarare invalida la sentenza della Cassazione su Eluana, in quanto invasiva delle attribuzioni delle Camere. Un atto giuridicamente penoso, come qualunque studente del primo anno di giurisprudenza potrebbe spiegare, e che infatti la Corte ha rinviato seccamente al mittente;

2 – visto l'insuccesso di questo tentativo il ministro Sacconi, bella tempra di catto-socialista craxiano, con un decreto che rappresenta un autentico atto di bullismo politico ricatta la casa di cura in cui si doveva far cessare l'accanimento terapeutico ai danni della povera Eluana. Per non perdere la convenzione con il SSN i dirigenti della clinica sono costretti a ritirare la loro disponibilità;

3 – visto che si è resa disponibile un'altra clinica che non si piega al ricatto ministeriale il governo decide di intervenire con un decreto legge che vieti l'intervento. Ma lo gela il Presidente della Repubblica, che con un gesto esemplare comunica ufficialmente la sua indisponibilità a firmarlo. Siamo a venerdì 6 febbraio;

4 – A questo punto, mentre nella nuova clinica si sta preparando l'intervento nei confronti di Eluana il governo invita le Camere, in lotta contro il tempo, ad approvare con legge lo schema di decreto abortito. A questi fini il Senato viene convocato d'urgenza lunedì 9 febbraio.

 

Il dibattito al Senato

Il resoconto stenografico delle sedute svolte nell'aula di Palazzo Madama nei giorni 9 e 10 febbraio 2009 meriterebbe di essere studiato nelle scuole per dare un'idea del livello di questi dibattiti.

Si arriva a negare che il provvedimento che verrebbe approvato sia una legge ad personam; si sostiene, falsamente, che secondo la maggioranza delle scuole di medicina l'idratazione e l'alimentazione artificiale non sarebbero atti medici; si afferma retoricamente (Quagliarello, vice presidente del gruppo Pdl) che “ in Occidente acqua e cibo non si negano nemmeno alle piante o ad altri esseri vegetali” e che l'intervento previsto dalla sentenza avrebbe l'effetto di “di far morire di fame e di sete una persona non autonoma e gravemente disabile” (Musso, Pdl). Altrettanto falsamente si afferma che il voto riguarderebbe “la possibilità da parte di estranei di valutare il bene della vita in funzione della qualità con la quale viene vissuta”, fingendo di credere che Eluana debba morire perché la Cassazione e suo padre hanno giudicato la sua vita indegna di essere vissuta, mentre invece la decisione di mettere fine alla sua vita è stata presa solo perché è stata lei stessa a chiederlo anticipatamente. 

Invano esponenti della minoranza avvertono che “si sta esercitando attorno al povero corpo di una donna un macabro esercizio senza pietà e senza rispetto della dignità umana”, e ricordano che lo stesso Papa Giovanni Paolo II, giunto al confine della vita, rifiutò l'accanimento terapeutico, “chiedendo con umiltà di essere lasciato tornare alla casa del Padre”. E Veronesi richiama le parole del filosofo cattolico Giovanni Reale, che vede nel caso di Eluana “un abuso da parte di una civiltà tecnologica che vuole sostituirsi alla natura”, avvertendo che “si è perduta la saggezza della giusta misura e la Chiesa e il Governo sono vittime di questo paradigma dominante, che vorrebbe tenere in vita Eluana contro la natura”.

Chi crede che nell'azione del Governo sia in gioco la difesa della dignità della vita umana – osserva il sen.re Perduca del Pd - “non può non vedere che quello stesso Governo, poche ore prima, ha fatto approvare una norma che impedirà ad una donna che già vive il peso della clandestinità di poter pensare ad una maternità accedendo alle cure sanitarie. È questa la difesa della vita che avete in testa? Non c'è niente di peggio – commenta - quando l'animosità dei convertiti si unisce al cinismo di un potere insofferente delle regole”.



Ma la maggioranza fa quadrato e la Presidenza taglia i tempi della discussione. Degli oltre 1500 emendamenti presentati dall'opposizione ne ha ammessi solo settanta. Sta svolgendo il suo intervento il sen.re Villari, alle 20,25, quando arriva la notizia che Eluana è deceduta. La corsa contro il tempo non ha avuto risultati.

Nella bagarre che fa seguito al minuto di raccoglimento c'è chi piange, chi medita in silenzio, chi, come il già citato Quagliarello, si scaglia con la bava alla bocca contro tutto e tutti: “Eluana non è morta, Eluana è stata ammazzata”. Tutti assassini, dai magistrati della Cassazione ai genitori della ragazza, ai medici che l'hanno aiutata a morire, forse fino allo stesso presidente della Repubblica. Del resto il Quagliariello non fa che echeggiare le parole del Cardinale Lozano Barragan, Presidente del Pontificio Consiglio degli operatori sanitari della Santa Sede, che pochi giorni prima, dopo aver premesso gesuiticamente “non è certamente questo il momento di alzare il livello delle polemiche”, aveva dichiarato che "interrompere alimentazione ed idratazione equivarrebbe ad un abominevole assassinio”. Mentre Gasparri parla di “immane tragedia” un oscuro esponente della Lega Nord, certo Bricolo, si sfoga così: “Signor Presidente, c'è rabbia, tanta rabbia, perché questa morte si poteva sicuramente evitare. Un Paese civile non può far morire una persona di fame e di sete. Questo è inaccettabile!”

Il giorno dopo il senatore Leoni, dello stesso partito, arriverà addirittura a recriminare che non siano stati mandati i parà, armati di borracce, a fare irruzione nella clinica di Eluana. E' assurdo, dice testualmente, che “inuna società così organizzata come la nostra non si sia potuto fare di più per Eluana: la nostra società ha teste di cuoio, pronte ad intervenire in molti casi. Tuttavia non sono riuscite a superare le barriere della clinica "La Quiete". Abbiamo i Medici senza frontiere, che però non sono riusciti ad arrivare a portare un bicchiere d'acqua ad Eluana”.

Affermazioni che insieme a quelle del Presidente Berlusconi, che pochi giorni prima aveva assicurato che la povera donna, dopo diciassette anni di stato vegetativo e di alimentazione e idratazione forzate, aveva le mestruazioni e tutto sommato poteva anche partorire un figlio, danno l'idea dell'analfabetismo umano, culturale e intellettuale di questa classe politica.

 

L'accordo maggioranza-opposizione sui contenuti e sulle procedure

La turbolenta discussione si conclude comunque con un accordo proposto della Finocchiaro: la maggioranza abbandonerà l'idea di approvare in aula un provvedimento così parziale e di emergenza come l'abortito decreto legge Berlusconi-Sacconi, demandando invece alla Commissione Sanità di riprendere la discussione sui dodici progetti di legge (tra cui il nostro) lasciati lì a impolverarsi, in modo da arrivare all'approvazione di una legge organica. Dal canto suo il Pd si impegna a non ostacolare la possibilità di giungere anche in tempi brevissimi alla sua approvazione. Il Capo Gruppo del Pdl Gasparri condivide questa soluzione ma vuole mettere dei paletti al dibattito in Commissione: l'Aula dovrà approvare un ordine del giorno nel quale siano indicate le linee fondamentali della futura legge sul testamento biologico.

E difatti il giorno dopo – martedì 10 febbraio - la Camera, dopo un lungo dibattito, approva a maggioranza un ordine del giorno Gasparri nel quale, premesso che “in questo paese nessuno dovrà più morire di fame e di sete”, si afferma che l'idratazione e l'alimentazione forzata sono atti di sostegno vitale (e non, quindi, terapie sanitarie). Dal punto di vista logico è come se il Parlamento stabilisse per legge che la causa dell'influenza suina sono le zanzare ma tant'è, anche la mozione del Pd, presentata dalla Finocchiaro, in ossequio all'opinione cattolica afferma che quelle misure non sono terapie, salvo prevedere timidamente, in via eccezionale, la possibilità di rifiutarle. Ma anche redatto in questi termini l'odg Finocchiaro non piace ai teodem del Pd, alcuni dei quali – citiamo ad esempio la senatrice Baio e i senatori Gustavino e D'Ubaldo – annunciano che voteranno l'odg della maggioranza.

Su queste basi viene ripresa a tappe forzate la discussione della legge, prima in Commissione poi in aula. Il governo e le guardie svizzere di cui strabocca il Parlamento, che prima la osteggiavano, adesso la pretendono subito, quello che loro giudicano il golpe della Cassazione va stoppato, non ci devono essere altri casi Englaro. Il Vaticane pilota questi sforzi e li appoggia con interventi quasi quotidiani della Cei, della Curia e dello stesso Pontefice.

E l'opposizione naturalmente non si tira indietro nel dare una mano. Già Veltroni, quando la Camera ebbe la strana idea di denunciare alla Corte costituzionale il preteso conflitto di attribuzioni che sarebbe stato sollevato dalla sentenza della Cassazione sul caso Englaro, invece di far votare il Pd contro questa ridicola decisione aveva invitato i suoi parlamentari a lasciare l'aula. Al momento finale della discussione sulla legge prende un'altra decisione miserabile: obbliga Ignazio Marino a dimettersi da Capo gruppo del Pd in Commissione Sanità per sostituirlo con l'ultracattolica Dorina Bianchi. L'emendamento del Pd con il quale, pur accettando che l'idratazione e l'alimentazione forzata venissero qualificate atti di sostegno vitale, si ammetteva che in casi eccezionali il malato potesse anche rifiutarli, non viene sottoscritto né da Rutelli né dalla stessa Dorina Bianchi. Nelle votazioni segrete almeno una ventina di senatori dell'opposizione voteranno in favore della maggioranza. Ed è così che in un mese e mezzo, dal 10 febbraio al 26 marzo, può uscire dal Senato la legge scandalo che all'inizio abbiamo esaminato. Ancora più prona ai desiderata della Curia di quanto questa avrebbe osato immaginare.

 

Che prospettive, oggi

E ora, dopo questo excursus nella storia e nella preistoria dello scandaloso provvedimento con il quale ci troviamo oggi a fare i conti, possiamo concludere ritornando ai due interrogativi che ci eravamo posti inizialmente. Che probabilità ci sono che la legge, a seguito del dibattito alla Camera, venga non dico integralmente corretta, ma almeno parzialmente modificata nelle sue parti più eclatanti? E che cosa potrebbe fare l'opposizione, e potremmo fare noi, nel caso, invece, che la legge dovesse rimanere più o meno quella varata dal Senato?

La discussione avviata alla Commissione Affari sociali della Camera non offre, al momento, elementi tali da accreditare opinioni precise. Conclusa la discussione generale, iniziata l'8 luglio, da questa settimana iniziano le audizioni di associazioni ed esperti, per poi giungere a un testo base. Oltre al testo approvato dal Senato, ci sono infatti altri 12 disegni di legge presentati alla Camera da esaminare. «Su un tema così delicato – ha detto il relatore Domenico Di Virgilio (Pdl) – c'è necessità di dialogare. Proprio per questo al dibattito hanno preso parte 41 deputati, di cui 17 non facenti parte della commissione. Si prevede che il ddl potrà arrivare in aula a dicembre. Lo scopo è quello di verificare se il testo approvato dal Senato è migliorabile». Migliorabile, sì, ma in quali direzioni: quelle dei Sacri Palazzi o dello Stato Repubblicano?

Per cercare di capirlo, più che quelli di Montecitorio, possono forse aiutare i segnali, positivi o negativi, che arrivano dal mondo politico, dai media, dal Vaticano. Provo a riassumerli in questa tabella.

 

































Berlusconi ha dichiarato a fine settembre che il governo lascerà libertà di coscienza ai parlamentari nella votazione della legge sul testamento biologico


Lo stesso Berlusconi ha affermato più volte, tra luglio e settembre, che i rapporti del governo con la Chiesa sono ottimi, “e lo dimostrerà la legge sul testamento biologico”. Un chiaro baratto tra la legge voluta dal Vaticano e l'indulgenza curiale sui suoi peccati sessuali


Fini ha denunciato diverse volte, tra luglio e settembre, il carattere illiberale della legge approvata dal Senato, prodotto di una ideologia da Stato etico


Il Capo gruppo PDL al Senato, Gasparri, ha respinto con forza queste accuse. “Noi non siamo clericali” (ma no?) hanno detto insieme lui e il suo coraggioso vice Quagliarello


Venti deputati ex An hanno reso pubblica la loro adesione alle tesi di Fini su immigrazione e sul testamento di fine vita.

L'on.le Marcello De Angelis, direttore della rivista Area e parlamentare molto vicino a Gianfranco Fini, considera quello del Senato “un testo pessimo” 


La quasi totalità degli ex “colonnelli” di Fini e dei deputali di provenienza An è schierata, per ovvi motivi, più dalla parte di Berlusconi che del loro vecchio leader. Eventuali defezioni nello schieramento del Pdl sarebbero comunque più che compensate dall'Udc e dai numerosi Teodem

del PD


L'Italia dei valori, che al Senato era stato l'unico partito a fare una battaglia intransigente contro il ddl Calabrò, alla Camera insisterà per una sua revisione sostanziale  


Il cardinal Bertone - che passa in rassegna le sue truppe come fa ogni bravo generale prima della battaglia - ha ricevuto Bossi, il quale ha assicurato che la Lega è sdraiata nel sostegno al ddl approvato dal Senato


Franceschini, rivolgendosi indirettamente a Bagnasco, ha detto che la Chiesa ha diritto di intervenire, “ma non può dirci come votare: è una scelta che appartiene all’autonomia del politico”. L'orientamento della base del Pd ha costretto l'attuale segretario a spostarsi su posizioni più laiciste


Il cardinale Bagnasco, presidente della CEI, ha detto che non è accettabile “un diritto di libertà tanto inedito quanto raccapricciante: il diritto di morire”. Il peso dei teodem del partito democratico sensibili ai richiami di Bagnasco più che a quelli di Franceschini è notevole anche alla Camera, dove ci sono Rutelli e la Binetti


Nel Pd hanno posizioni laiche anche D'Alema e Bersani, oltre ovviamente a Marino


Bersani ha già fatto sapere al Segretario di Stato Bertone che chiederà di incontrarlo dopo la sua eventuale nomina a segretario


La grande stampa, da Repubblica al Corriere della Sera alla Stampa, propende per una revisione, parziale o globale, della legge. Sulla stessa linea il Giornale di Feltri


Ovviamente schierata per una conferma del testo del Senato tutta la stampa clericale, con in prima fila Il Tempo, Famiglia Cristiana, Il Foglio e le infinite testate locali e parrocchiali


 

Cosa potrebbe accadere

Nonostante non manchino gli elementi positivi, personalmente non credo ci sia molto da essere ottimisti. Forse può darsi si ottenga qualcosa per quel che riguarda il riconoscimento, su cui battono molti aspiranti mediatori, di una cosiddetta “zona grigia” nella quale la legge non dovrebbe avventurarsi lasciando al medico e ai familiari della persona incapace la decisione che non si vuole lasciare all'autonomia del singolo. Forse la vocazione vaselinosa della sempiterna Democrazia Cristiana troverà qualche formula abbastanza ambigua per dare l'idea che alla Camera è stato fatto qualche passo indietro rispetto alla tracotanza da Santa Inquisizione con la quale la maggioranza al Senato ha regolato una materia tanto delicata.

Ma non penso che quel testo possa davvero essere migliorato sostanzialmente, ad esempio ridando un carattere vincolante al testamento, ammettendo in modo netto che questo possa riguardare anche gli atti di sostegno vitale o eliminando l'intimidazione terroristica del fiduciario.

Mi auguro naturalmente di essere smentito. Ma ad avvalorare il pessimismo non ci sono tanto i rapporti di forza, invero esorbitanti, tra maggioranza ed opposizione, quanto un fatto politico molto rilevante, e cioè l'attuale, estrema debolezza di Berlusconi.

Paradossalmente un Berlusconi forte come poteva essere a maggio scorso, prima che esplodessero gli scandali di Villa Certosa, di Palazzo Grazioli e delle feste di compleanno delle ragazzine di Casoria poteva anche assecondare il filone “agnostico” della sua personalità: agnostico, sia chiaro, non per una scelta morale ma, al contrario, per una scelta di immoralità.

Un Berlusconi debole come quello attuale – oltretutto costretto, dopo l'annullamento del Lodo Alfano, a difendersi in tribunale dalle accuse dei giudici come un qualunque cittadino - non può permettersi divagazioni laiciste, la sua leadership si sfalderebbe in una settimana sotto i colpi di un attacco violento del Vaticano. 

Tutto lascia supporre, quindi, che il testamento biologico sia la prima delle concessioni che il Cardinal Bertone pretenderà. Seguiranno la RU 486, nuovi finanziamenti alle scuole e agli ospedali cattolici, e via barattando. Lo Stato laico immolato un pezzo dopo l'altro dal Presidente del Consiglio per colpa delle registrazioni sul “lettone di Putin” di una escort barese, il povero Cavour si starà rivoltando nella tomba.

 

 

Che fare

Se tutto, dunque, lascia credere che alla fine la legge rimarrà più o meno com'è, che cosa potrebbe fare l'opposizione, e che cosa potremmo fare noi?

L'idea del referendum abrogativo, come è ovvio, è la prima che viene alla mente. A quanto si dice, le opinioni degli italiani sarebbero favorevoli. Secondo gli ultimi sondaggi (Renato Mannheimer, sul "Corriere della Sera" del 1° aprile), il 51% della popolazione sa oggi cos'è un Testamento biologico (e un altro 41% ne ha almeno sentito parlare), il 75% (il 55% - cioè la maggioranza assoluta - anche di chi si professa credente e frequenta regolarmente le funzioni religiose) si augura di poter liberamente rifiutare o limitare nel tempo le cure per l'ipotesi di venire a trovarsi un domani in una situazione di coma irreversibile, e il 68% chiederebbe, per quel caso, anche l'interruzione di nutrizione e idratazione artificiali (tra i cattolici il 47%, il 24% lo esclude, mentre il rimanente 29% non ha ancora un'opinione in merito).

Qualunque cosa dicano i sondaggi, il referendum rimane però un argomento su cui meditare, perché il rischio di un insuccesso – davanti a pressioni vaticane prevedibilmente ancora più violente di quelle esercitate nel referendum sulla legge 40, allo strapotere mediatico delle cinque stazioni televisive berlusconiane, allo schieramento maggioritario dei partiti del centrodestra con l'aggiunta dell'Udc, alla debolezza e alle divisioni del PD - sarebbe assai preoccupante. Non dico che il referendum non andrebbe comunque fatto, dico che bisognerebbe pensarci non una ma dieci volte per evitare il flop di quello sulla legge 40.  

Più incoraggiante mi sembra la strada del ricorso alla Corte costituzionale, tali e tanti – come ha confermato anche la sentenza del 17 settembre del Tar del Lazio - sono i profili di illegittimità di una legge che si mette sotto i piedi almeno tre o quattro articoli della Costituzione.

Altrettanti incoraggianti sono i segnali che arrivano dai Comuni italiani, che negli ultimi mesi hanno cominciato a muoversi istituendo registri per il testamento biologico dei cittadini, sotto la spinta di varie associazioni tra cui la nostra (che per prima si è attivata per l'istituzione del registro nel X Municipio di Roma) e l'Associazione Luca Coscioni.

Ad oggi sono 16 i Comuni (oltre ai due Municipi romani Roma X e Roma XI) e due le Province che hanno istituito il registro. In altri 30 comuni sono in atto raccolte di firme da parte delle associazioni - tra cui, per quanto riguarda in particolare Modena e Firenze, l'Associazione LiberaUscita - per presentare proposte di iniziativa popolare o appoggiare mozioni di consiglieri a tali fini. Gli ultimi importanti Comuni in cui è stato istituito, o è in corso di istituzione, il registro dei testamenti biologici sono Vicenza, Siena, Calenzano.

E' di ieri a Firenze l'approvazione di una delibera del consiglio comunale presentata dal Pd, partito di maggioranza, che istituisce il registro dei testamenti biologici. La delibera, prima firmataria la consigliera del Pd Claudia Livi, garantisce la possibilità di inserire in un apposito registro le indicazioni del notaio, del fiduciario o del depositario del testamento, in modo da garantire la certezza della data di presentazione e la fonte di provenienza.

Contro la delibera, tutti i consiglieri dell'opposizione e tre della maggioranza. Il sindaco, Matteo Renzi, ha deciso di non partecipare ai lavori e di non rilasciare dichiarazioni. Polemica l’Arcidiocesi, che ha espresso “rammarico e preoccupazione”. La stessa censura lanciata, tre mesi fa, contro la delibera che aveva concesso la cittadinanza onoraria a Beppe Englaro.

 

L'attacco è complessivo, dobbiamo prepararci

Come ho detto all'inizio, dobbiamo tenere presente che l'attacco al testamento biologico è solo uno dei punti di emersione di una strategia più ampia. Mettere in discussione il principio di autodeterminazione del malato, presupporre che il nostro corpo, non più nostro, debba seguire il destino imposto non da noi ma da medici, poliziotti, magistrati, stabilire che ciascuno di noi possa essere condannato da una legge dello stato a dieci, venti o trenta anni di coma alimentato da macchine, trasformare quello che loro chiamano “il diritto inalienabile” alla idratazione e all'alimentazione forzate in un “dovere inderogabile” di alimentazione e idratazione, è solo un primo passo verso una normalizzazione clericale del nostro sistema politico. In una situazione di progressivo arretramento e indebolimento dello Stato laico non ci sono limiti alle pretese della Chiesa di riconquistare gli spazi che la secolarizzazione le aveva fatto perdere.

Dopo il testamento biologico la nuova frontiera di questa offensiva sono le conquiste dei diritti civili maturate negli ultimi decenni, a cominciare dall'aborto e dal divorzio. Non a caso nei giorni scorsi Benedetto XVI in visita nella Repubblica Ceca ha aperto un nuovo fronte scagliandosi contro il divorzio e la famiglia allargata, prodotti avvelenati del Demonio che ha corrotto la nostra società. 

Dobbiamo quindi prepararci sin da ora a combattere un nuovo “KulturKampf” per la laicità delle istituzioni. Un compito fondamentale in questa battaglia spetta alle associazioni laiche, che dovranno mobilitarsi come poche volte hanno fatto, per raccolte di firme, discussioni, manifestazioni, azioni di disturbo, disobbedienze civili. Prevedendo anche manifestazioni particolari tra cui un sit-in davanti alla Camera da tenere al momento che la legge andrà in aula. Cercando di procedere il più possibile unite, anziché divise come per solito hanno fatto finora. Conoscendola, sono certo che la UAAR sarà in prima fila in questa battaglia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

TESTAMENTO BIOLOGICO

 


 

(modello esteso secondo LiberaUscita, da adattare alle singole circostanze)

 

Io sottoscritto/a

(cognome)........................................................…(nome) ...............................................…… nato/a a ......................................................................…. (prov........) il .......……...................

residente a ....................................……………….via .........................................………... .....

nel pieno possesso delle mie facoltà mentali, e allo scopo di salvaguardare la dignità della mia persona,

 

Premesso che

- intendo anzitutto riaffermare con questo documento, che deve essere considerato come una vera e propria dichiarazione di volontà, il mio diritto, in caso di malattia, di essere adeguatamente informato delle diverse possibilità di cura e di poter scegliere fra di esse e al caso anche di rifiutarle, nel rispetto dei miei principi e delle scelte di seguito indicate;

 

- intendo inoltre che le dichiarazioni contenute in questo documento abbiano valore anche nell'ipotesi in cui in futuro mi accada di perdere la capacità di decidere o di comunicare le mie decisioni ai medici curanti sulle scelte da fare riguardo ai trattamenti sanitari proposti;

 

- a tali fini prevedo la nomina di un fiduciario che si impegna a garantire lo scrupoloso rispetto delle mie volontà e, se necessario, a sostituirsi a me in tutte le decisioni;

 

- considero non dignitose e per me non accettabili situazioni senza alcuna prospettiva di guarigione che vengano inutilmente prolungate attraverso cure e/o trattamenti sanitari e/o metodi artificiali;

 

Dispongo che

 

qualora io divenissi incapace di intendere e di volere in modo permanente e fossi affetto da una malattia allo stadio terminale, o da una malattia o lesione cerebrale invalidante e irreversibile:

- non voglio essere sottoposto ad alcun intervento   chirurgico o trattamento terapeutico se il loro risultato fosse, a giudizio di due medici, dei quali uno specialista:

·        il prolungamento del mio morire;

·        il mantenimento di uno stato d'incoscienza permanente;

·        il mantenimento di uno stato di demenza avanzata.

 

- altrettanto in tali casi non voglio essere sottoposto ad interventi oggi comunemente definiti "di sostegno vitale" quali, ad esempio, l'alimentazione, l'idratazione e la ventilazione artificiale, interventi che se già iniziati debbono essere interrotti.

- siano intrapresi tutti i provvedimenti atti ad alleviare le mie sofferenze, compreso l'uso di farmaci oppiacei, anche se essi rischiassero di anticipare la fine della mia vita.

 

 

Disposizioni per l'eutanasia (qualora venga depenalizzata)

 

Nella prospettiva, inoltre, di un'auspicata depenalizzazione, anche nel nostro paese, dell'eutanasia, qualora la suddetta sospensione di ogni trattamento terapeutico o di sostegno vitale non determini la fine della mia esistenza in tempi rapidi, chiedo che mi sia praticato il trattamento eutanasico, nel modo che sarà ritenuto più idoneo dai medici curanti per la conclusione serena e senza sofferenze della mia esistenza.

 

Altre disposizioni particolari

 

Detto infine le seguenti disposizioni:

- richiedo/non richiedo l'assistenza religiosa;

- il mio corpo può/non può essere utilizzato per trapianti e per scopi scientifici e didattici;

- voglio/non voglio essere cremato/a (sono già iscritto/a a ..................................................);

- desidero/non desidero morire nella mia abitazione;

- voglio che il mio funerale avvenga con le seguenti   forme:. ...............................................

- altre eventuali volontà ..........................................................................................................

 

Nomina del fiduciario

 

Ai fini della attuazione delle volontà espresse nel presente documento nomino mio rappresentante fiduciario il sig/la sig.ra:

 

(cognome)........................................................…(nome) ...............................................…… nato/a a ......................................................................…. (prov........) il .......……...................

residente a ....................................……………….via .........................................………... .....

il quale accetta la nomina e si impegna a garantire le volontà sopra espresse e a sostituirsi a me per tutte le decisioni che io non potessi prendere qualora perdessi la capacità di decidere per me stesso.

 

Disposizioni finali

 

Queste mie volontà potranno essere da me revocate o modificate in qualsiasi momento con una successiva dichiarazione anche verbale, di cui le persone coinvolte nella presente dichiarazione dovranno prendere atto.

Un originale/una copia del presente documento viene da me trasmesso alla Associazione Liberauscita, con sede in Roma, via Genova 24, tel. 0647823807, della quale sono socio. (depennare se il testatore non è socio oppure se non desidera affidare a Liberauscita la conservazione del presente atto).

 

Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà

 

Noi sottoscritti, come sopra descritti, consapevoli che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000, dichiariamo autentiche le nostre firme apposte in calce al presente testamento biologico, al quale alleghiamo copia fotostatica dei nostri documenti di identità.

 

Luogo e data .......................................………………….....

Firma del testatore ….................................................……

Firma del fiduciario..........……..........................................

 

CAMERA DEI DEPUTATI – XVI LEGISLATURA – A.C. N. 2350

 

 

 

Pag. 1

 

 

PROPOSTA DI LEGGE

APPROVATA, IN UN TESTO UNIFICATO, DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 26 marzo 2009 (con 150 voti a favore e 123 contrari)

 

Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento

 

Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica

il 31 marzo 2009

Pag. 2

 

 

Art. 1.

(Tutela della vita e della salute).

      1. La presente legge, tenendo conto dei princìpi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione:

          a) riconosce e tutela la vita umana, quale diritto inviolabile ed indisponibile, garantito anche nella fase terminale dell'esistenza e nell'ipotesi in cui la persona non sia più in grado di intendere e di volere, fino alla morte accertata nei modi di legge;

          b) riconosce e garantisce la dignità di ogni persona in via prioritaria rispetto all'interesse della società e alle applicazioni della tecnologia e della scienza;

          c) vieta ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale ogni forma di eutanasia e ogni forma di assistenza o di aiuto al suicidio, considerando l'attività medica nonché di assistenza alle persone esclusivamente finalizzata alla tutela della vita e della salute nonché all'alleviamento della sofferenza;

          d) impone l'obbligo al medico di informare il paziente sui trattamenti sanitari più appropriati, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 4, riconoscendo come prioritaria l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente, che acquista peculiare valore proprio nella fase di fine vita;

          e) riconosce che nessun trattamento sanitario può essere attivato a prescindere dall'espressione del consenso informato nei termini di cui all'articolo 2, fermo il principio per cui la salute deve essere tutelata come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario, se non per

Pag. 3

 

 

disposizione di legge e con i limiti imposti dal rispetto della persona umana;

          f) garantisce che in casi di pazienti in stato di fine vita o in condizioni di morte prevista come imminente, il medico debba astenersi da trattamenti straordinari non proporzionati, non efficaci o non tecnicamente adeguati rispetto alle condizioni cliniche del paziente o agli obiettivi di cura.

      2. La presente legge garantisce politiche sociali ed economiche volte alla presa in carico del paziente, in particolare dei soggetti incapaci di intendere e di volere e della loro famiglia.

 

Art. 2.

(Consenso informato).

      1. Salvo i casi previsti dalla legge, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito ed attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

      2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefìci e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

      3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione fra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

      4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato.

      5. Il consenso informato al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente.

 

Pag. 4

 

 

      

     6. In caso di interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di inabilitato o di minore emancipato, il consenso informato è prestato congiuntamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto consentito dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute dell'incapace.

      7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la potestà parentale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda quanto consentito anche dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

      8. Qualora il soggetto sia minore o legalmente incapace o incapace di intendere e di volere e l'urgenza della situazione non consenta di acquisire il consenso informato così come indicato nei commi precedenti, il medico agisce in scienza e coscienza, conformemente ai princìpi della deontologia medica nonché della presente legge.

      9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere o di volere sia in pericolo per il verificarsi di un evento acuto.

 

Art. 3.

(Contenuti e limiti della dichiarazione anticipata di trattamento).

      1. Nella dichiarazione anticipata di trattamento il dichiarante esprime il proprio orientamento in merito ai trattamenti sanitari in previsione di un'eventuale futura perdita della propria capacità di intendere e di volere.Nel caso in cui il paziente abbia sottoscritto una dichiarazione anticipata di trattamento, è esclusa la possibilità per qualsiasi persona terza, ad esclusione dell'eventuale fiduciario, di provvedere alle funzioni di cui all'articolo 6.

      2. Nella dichiarazione anticipata di trattamento il soggetto, in stato di piena capacità di intendere e di volere e in situazione di compiuta informazione medico-clinica, dichiara il proprio orientamento circa l'attivazione o non attivazione di trattamenti sanitari, purché in conformità a quanto prescritto dalla legge e dal codice di deontologia medica.

      3. Nella dichiarazione anticipata di trattamento può essere esplicitata la rinuncia da parte del soggetto ad ogni o ad alcune forme particolari di trattamenti sanitari in quanto di carattere sproporzionato o sperimentale.

      4. Nella dichiarazione anticipata di trattamento il soggetto non può inserire indicazioni che integrino le fattispecie di cui agli articoli 575, 579 e 580 del codice penale.

      5. Anche nel rispetto della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, l'alimentazione e l'idratazione, nelle diverse forme in cui la scienza e la tecnica possono fornirle al paziente, sono forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze fino alla fine della vita. Esse non possono formare oggetto di dichiarazione anticipata di trattamento.

      6. La dichiarazione anticipata di trattamento assume rilievo nel momento in cui è accertato che il soggetto in stato vegetativo non è più in grado di comprendere le informazioni circa il trattamento sanitario e le sue conseguenze e per questo motivo non può assumere decisioni che lo riguardano. La valutazione dello stato clinico è formulata da un collegio medico formato da un medico legale, un anestesista-rianimatore ed un neurologo, sentiti il medico curante e il medico specialista della patologia. Tali medici, ad eccezione del medico curante, sono designati dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero o della azienda sanitaria locale di competenza.

 

Art. 4.

(Forma e durata della dichiarazione anticipata di trattamento).

      1. Le dichiarazioni anticipate di trattamento non sono obbligatorie, sono redatte in forma scritta con atto avente data certa e firma del soggetto interessato maggiorenne, in piena capacità di intendere e di volere dopo una compiuta e puntuale informazione medico-clinica, e sono raccolte esclusivamente dal medico di medicina generale che contestualmente le sottoscrive.

      2. Le dichiarazioni anticipate di trattamento, manoscritte o dattiloscritte, devono essere adottate in piena libertà e consapevolezza, nonché sottoscritte con firma autografa.

      3. Salvo che il soggetto sia divenuto incapace, la dichiarazione anticipata di trattamento ha validità per cinque anni, che decorrono dalla redazione dell'atto ai sensi del comma 1, termine oltre il quale perde ogni efficacia. La dichiarazione anticipata di trattamento può essere rinnovata più volte, con la forma e le modalità prescritte dai commi 1 e 2.      

      4. La dichiarazione anticipata di trattamento può essere revocata o modificata in ogni momento dal soggetto interessato. La revoca, anche parziale, della dichiarazione deve essere sottoscritta dal soggetto interessato.

      5. La dichiarazione anticipata di trattamento deve essere inserita nella cartella clinica dal momento in cui assume rilievo dal punto di vista clinico.

      6. In condizioni di urgenza o quando il soggetto versa in pericolo di vita immediato, la dichiarazione anticipata di trattamento non si applica.

 

 

Pag. 7

 

 

Art. 5.

(Assistenza ai soggetti in stato vegetativo).

      1. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adotta le linee guida cui le regioni si conformano nell'assicurare l'assistenza domiciliare per i soggetti in stato vegetativo permanente.

 

Art. 6.

(Fiduciario).

      1. Nella dichiarazione anticipata di trattamento il dichiarante può nominare un fiduciario maggiorenne, capace di intendere e di volere, il quale accetta la nomina sottoscrivendo la dichiarazione.

      2. Il fiduciario, se nominato, è l'unico soggetto legalmente autorizzato ad interagire con il medico e si impegna ad agire nell'esclusivo e migliore interesse del paziente, operando sempre e solo secondo le intenzioni legittimamente esplicitate dal soggetto nella dichiarazione anticipata.

      3. Il fiduciario, se nominato, si impegna a vigilare perché al paziente vengano somministrate le migliori terapie palliative disponibili, evitando che si creino situazioni sia di accanimento terapeutico, sia di abbandono terapeutico.      

      4. Il fiduciario, se nominato, si impegna a verificare attentamente che non si determinino a carico del paziente situazioni che integrino fattispecie di cui agli articoli 575, 579 e 580 del codice penale.

      5. Il fiduciario può rinunciare per iscritto all'incarico, comunicandolo al dichiarante o, ove quest'ultimo sia incapace di intendere e di volere, al medico responsabile del trattamento sanitario.

 

Art. 7.

(Ruolo del medico).

      1. Le volontà espresse dal soggetto nella sua dichiarazione anticipata di trattamento sono prese in considerazione dal medico curante che, sentito il fiduciario, annota nella cartella clinica le motivazioni per le quali ritiene di seguirleo meno.

      2. Il medico non può prendere in considerazione indicazioni orientate a cagionare la morte del paziente o comunque in contrasto con le norme giuridiche o la deontologia medica. Le indicazioni sono valutate dal medico, sentito il fiduciario, in scienza e coscienza, in applicazione del principio dell'inviolabilità della vita umana e della tutela della salute, secondo i princìpi di precauzione, proporzionalità e prudenza.       

      3. Nel caso di controversia tra il fiduciario ed il medico curante, la questione è sottoposta alla valutazione di un collegio di medici composto da un medico legale, un anestesista-rianimatore ed un neurologo, sentiti il medico curante e il medico specialista della patologia. Tali medici, ad eccezione del medico curante, sono designati dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero o della azienda sanitaria locale di competenza. Il parere espresso dal collegio non è vincolante per il medico curante, il quale non è tenuto a porre in essere prestazioni contrarie alle sue convinzioni di carattere scientifico e deontologico.

 

Art. 8.

(Autorizzazione giudiziaria).

      1. In assenza del fiduciario, in caso di contrasto tra soggetti parimenti legittimati ad esprimere il consenso al trattamento sanitario, la decisione è autorizzata dal giudice tutelare, su parere del collegio medico di cui all'articolo 7, o, in caso di urgenza, sentito il medico curante.

      2. L'autorizzazione giudiziaria è necessaria anche in caso di inadempimento o di inerzia da parte dei soggetti legittimati ad esprimere il consenso al trattamento sanitario.

      3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, il medico è tenuto a dare immediata segnalazione al pubblico ministero.

 

 

Pag. 9

 

 

Art. 9.

(Disposizioni finali).

      1. È istituito il Registro delle dichiarazioni anticipate di trattamento nell'ambito di un archivio unico nazionale informatico. Il titolare del trattamento dei dati contenuti nel predetto archivio è il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

      2. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, stabilisce le regole tecniche e le modalità di accesso, di tenuta e di consultazione del Registro di cui al comma 1. Il decreto stabilisce altresì i termini e le forme entro i quali i soggetti che lo vorranno potranno compilare le dichiarazioni anticipate di trattamento presso il medico di medicina generale e registrarle in uffici dedicati presso le aziende sanitarie locali, le modalità di conservazione delle dichiarazioni anticipate di trattamento presso le aziende sanitarie locali e le modalità di trasmissione telematica al Registro di cui al comma 1.        

      3. La dichiarazione anticipata di trattamento, le copie della stessa, le formalità, le certificazioni e qualsiasi altro documento sia cartaceo sia elettronico ad esse connesso e da esse dipendente non sono soggetti all'obbligo di registrazione e sono esenti dall'imposta di bollo e da qualunque altro tributo.

      4. Dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. All'attuazione del medesimo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPOSTA DI LEGGE N° 800 DEL 18 GIUGNO 2008

d’iniziativa dei senatori MUSI, SBARBATI, BIANCO, MICHELONI e LANNUTTI

(Proposta assorbita dal testo unificato approvato dal Senato il 26 marzo 2009)

 

ART. 1

(Diritto all’informazione)

1. Il medico è tenuto a informare il paziente, salvo espresso rifiuto di quest’ultimo, di tutti gli aspetti della sua condizione sanitaria e dei dati sull’evoluzione della patologia. In particolare ha il dovere di informarlo in modo corretto, completo e da lui pienamente comprensibile sulla diagnosi e sulla prognosi della sua malattia, sui vantaggi e i rischi delle procedure diagnostiche e terapeutiche proposte e su ogni possibile alternativa.

2. Il medico fornisce le informazioni di cui al comma 1 osservando tutte le dovute cautele comunicative in relazione alle particolari condizioni fisiche e psichiche di ogni singolo paziente.

 

ART. 2

(Diritto al consenso e al dissenso)

1. Ogni persona capace, sulla base delle informazioni ricevute ai sensi dell’articolo 1, ha il diritto di scegliere, autonomamente e liberamente, se accettare o rifiutare i trattamenti sanitari considerati dai medici appropriati alla sua patologia in atto.

 

ART. 3

(Direttive anticipate di fine vita)

1. Il consenso e il dissenso nei confronti dei trattamenti sanitari possono essere espressi anche in via anticipata in un testamento di fine vita, redatto per il caso in cui il paziente non potesse esprimerli in futuro a causa di una sopravvenuta perdita della capacità naturale, sottoscritto dal paziente stesso con l'assistenza di due testimoni. Il documento – che può contenere anche la nomina di un fiduciario abilitato a curarne l'osservanza - nel caso di ricovero della persona che lo ha formato deve essere allegato alla cartella clinica e il suo contenuto è vincolante per i sanitari.

2. L’eventuale rifiuto alle cure, espresso ai sensi del comma precedente, deve essere rispettato anche quando riguardi i cosiddetti trattamenti di sostegno vitale quali la ventilazione, l'idratazione e l'alimentazione artificiale e anche se dalla mancata effettuazione dei diversi trattamenti proposti o dalla loro sospensione, se già iniziati, derivi un pericolo concreto per la salute o per la vita del paziente.

I sanitari e i responsabili del centro di ricovero che abbiano dato applicazione alle direttive espresse ai sensi del comma precedente sono esenti da ogni responsabilità configurabile ai sensi delle disposizioni civili e penali vigenti in materia.

4. Le associazioni depositarie di copia delle dichiarazioni anticipate di volontà dei propri soci possono presentarla ai sanitari in caso di impedimento ad esibire l’originale da parte della persona stessa o del suo fiduciario.

5. I Comuni e le circoscrizioni amministrative comunali possono istituire registri per la consegna delle direttive di fine vita dei cittadini da trasferire in caso di necessità alle istituzioni sanitarie, su richiesta delle istituzioni stesse o del fiduciario.

 

ART. 4

(Mancata indicazione del fiduciario)

1. Qualora una persona si trovi in stato di incapacità naturale, valutato irreversibile sulla base delle attuali conoscenze scientifiche, e nelle dichiarazioni formulate ai sensi dell’articolo 3 non abbia nominato un fiduciario, il giudice tutelare, su segnalazione dell’istituto di ricovero e cura, dell’associazione depositaria delle dichiarazioni medesime ovvero di chiunque sia venuto a conoscenza dello stato di incapacità, provvede a tale nomina.



ART. 5

(Casi controversi)

Nel caso vi sia divergenza tra le decisioni della persona nominata ai sensi dell’articolo 3 ovvero dell’articolo 4 e le proposte dei medici curanti, è possibile il ricorso senza formalità, da parte dei soggetti in conflitto o di chiunque vi abbia interesse, al giudice del luogo ove ha dimora l’incapace, che decide tenuto conto delle dichiarazioni di volontà di cui all’articolo 3, comma 1.

 

(Il presente testo era stato elaborato con la collaborazione di LiberaUscita)

 

 

 

IL TESTAMENTO BIOLOGICO IN ALCUNI PAESI EUROPEI

 

Tutti i principali paesi europei hanno una legislazione che attribuisce efficacia legale alle direttive di fine vita. Ecco un sintetico quadro delle norme sulla materia.

 

FRANCIA

La nota Legge Leonetti sui diritti del malato approvata nel 2005 dopo un drammatico “caso Welby” francese, la vicenda di un giovane - Vincent Humbert - che aveva chiesto di essere fatto morire, con un libro-supplica, al Presidente della Repubblica (legge n. 2005-370 del 22 aprile 2005), autorizza il medico, in deroga al “Code de la santé publique”, a prendere la decisione di limitare o interrompere il trattamento, nel caso in cui la persona malata non sia in grado di esprimere la propria volontà, anche se tale decisione sia suscettibile di porre il paziente in pericolo di vita.

In esecuzione di tali modifiche è intervenuto il decreto n. 2006-120 del 6 febbraio 2006, che modificando l’articolo R. 4127-37 del code de la santé publique disciplina la facoltà del medico di astenersi da ogni accanimento terapeutico, nel caso in cui le terapie siano inutili e sproporzionate o abbiano il solo effetto del mantenimento in vita in modo artificiale.

Il provvedimento definisce le modalità della procedura collegiale da attuarsi nel caso di impossibilità, da parte del paziente, di esprimere la propria volontà: la decisione in merito deve essere presa dal medico curante previa concertazione con l’équipe medica, se esistente, e su parere motivato di almeno un altro medico in qualità di consulente. Non deve esserci alcun rapporto gerarchico tra il medico curante e il consulente. Può essere acquisito, su richiesta di uno dei due medici suddetti, il parere di un secondo medico consulente, tenuto conto degli orientamenti anteriormente espressi dal paziente. Se il paziente è un minore o un maggiorenne sotto tutela, il medico consulta anche gli esercenti la potestà parentale o la tutela, a meno che non si tratti di una situazione di urgenza. La decisione del medico è motivata.

L’articolo L. 1111-11 prevede la possibilità, per una persona maggiorenne, di formulare direttive anticipate (directives anticipées), la cui disciplina è dettata dal decreto n. 2006-119 del 6 febbraio 2006. Tali direttive indicano gli orientamenti del soggetto relativamente alle limitazioni o cessazioni di trattamenti medici, con riferimento agli eventuali casi in cui egli non sia più in condizione di esprimere la propria volontà, e sono revocabili in ogni momento. Esse rilevano soltanto quando siano state redatte a distanza di meno di tre anni dalla perdita di coscienza del soggetto stesso, sono vincolanti per il medico e restando rilevanti per tutta la durata di tale stato del paziente .

Nel caso in cui il medico intenda prendere una decisione in merito alla limitazione o alla cessazione di un trattamento ma le direttive anticipate non compaiano nella cartella in suo possesso, deve accertarsi della loro eventuale esistenza presso il fiduciario, se nominato, o presso la famiglia o, in mancanza, i parenti o presso il medico curante ovvero presso il medico che ha indirizzato a lui stesso il paziente (articolo R. 1111-20).

L’articolo L. 1111-12 prevede la possibilità per una persona maggiorenne, nell'ipotesi di una futura malattia grave e incurabile, di nominare un fiduciario da consultare nel caso di sopravvenienza dello stato di incapacità. Il parere del fiduciario, salvo casi di urgenza o impossibilità, prevale su ogni altro parere non medico - tranne che, ovviamente, sulle direttive anticipate dello stesso malato - nelle decisioni circa le indagini, gli interventi o i trattamenti medici.

 

GERMANIA

In Germania è di ieri (18 giugno 2009) l'approvazione di una legge, entrata in vigore il 1° settembre scorso, che regola in modo specifico le Disposizioni del paziente.

In base alla legge qualunque cittadino maggiorenne può preventivamente dare, negare o limitare nel tempo il suo consenso a determinati trattamenti medici - nessuno escluso: compresi, quindi, trattamenti salvavita quali la nutrizione e l'idratazione artificiali - che dovessero un giorno risultare indicati al suo caso in ogni stadio di una sua malattia, infermità o disabilità di qualsivoglia tipo e grado.

Al contrario, se lo desidera, il cittadino può invece chiedere espressamente che venga fatto ricorso, ove sostenibile, a ogni ritrovato della scienza e della tecnica per tenerlo il più a lungo possibile in vita.

Le disposizioni di fine vita, revocabili in qualsiasi momento senza alcuna formalità, o modificabili per sopravvenuto ripensamento ovvero attualizzabili secondo la parabola della sua salute, saranno vincolanti per il suo tutore o altra figura assimilabile, per i medici e il personale paramedico che lo avranno in cura, per gli istituti che dovessero ospitarlo, per i suoi cari, per chiunque.

Non vi sono prescrizioni specifica quanto alla forma delle disposizioni, per cui resteranno valide tutte le volontà già anticipate da milioni di persone in atti fai-da-te o compilando moduli prestampati, a meno che il testatore non voglia estenderle, ora che la legge glielo permette, a trattamenti all'epoca non contemplati.

 

OLANDA

Il testamento biologico è disciplinato in Olanda dalla Legge del 12 aprile 2001 (“Legge per il controllo di interruzione della vita su richiesta e assistenza al suicidio”), il cui art. 1, primo paragrafo, lettera b) definisce la “assistenza al suicidio” come “l’assistere intenzionalmente un altro al suicidio o il fornirgli i mezzi come indicato all'articolo 294, secondo paragrafo, secondo periodo, del Codice Penale”.

L’art. 2, primo paragrafo esclude la punibilità del medico per aver provocato la morte del malato consenziente qualora siano stati rispettati i “criteri di accuratezza”, ivi stabiliti. L’art. 2, secondo paragrafo consente l’applicazione dei suddetti criteri anche nel caso in cui il paziente non sia più in grado di manifestare la propria volontà, ma abbia rilasciato - in stato di capacità "di valutare ragionevolmente i propri interessi al riguardo" e comunque dopo il compimento dei 16 anni - una dichiarazione anticipata scritta, contenente una richiesta di interruzione della vita. Per i soggetti di età compresa tra i 16 e i 18 anni, si prevede terzo paragrafo) che la richiesta - contenuta o meno in una dichiarazione anticipata - possa essere eseguita a condizione che i genitori o il tutore siano stati coinvolti nella decisione. Inoltre, anche per i minorenni di età compresa tra i 12 e i 16 anni si ammette la richiesta, a condizione che sussista lo stato di capacità summenzionato e che i genitori (o i genitori adottivi) siano d'accordo (quarto paragrafo).

La legge in esame prevede (articoli da 3 a 17) l’istituzione di commissioni regionali di controllo per interruzione della vita su richiesta e assistenza al suicidio. Esse hanno il compito di verificare che il medico abbia rispettato - nell'atto di interruzione della vita o di assistenza al suicidio - i citati criteri di accuratezza.

 

REGNO UNITO

Fino al 2007 il testamento biologico (living will) non era espressamente previsto dalla disciplina legislativa, ma era riconosciuto da una consolidata giurisprudenza, che ha definito le condizioni per la sua validità.

Punto di partenza di quest’orientamento giurisprudenziale è il caso Bland, deciso nel 1993 dalla Corte Suprema del Regno Unito (Divisional Court), con una sentenza in cui si afferma che non sussiste per i medici l’obbligo di somministrare trattamenti ritenuti inutili secondo una valutazione medica delle condizioni di vita del paziente, e non rispondenti al suo migliore interesse. In tali circostanze, secondo la Corte, qualora il paziente non sia in grado né di accettare né di rifiutare il trattamento, i medici sono tenuti a decidere dopo averne discusso con i familiari. In ogni caso, i medici non sono vincolati dagli orientamenti dei familiari, né da quelli del rappresentante terapeutico eventualmente nominato in precedenza dal malato

Il “Mental Capacity Act”, in vigore dal 1 ottobre 2007, ha introdotto norme apposite per i soggetti incapaci di prendere decisioni in modo autonomo e per le dichiarazioni anticipate di volontà. L’Act consente a tuti i cittadini, purché maggiorenni, di specificare quali tipi di trattamento intendano rifiutare compilando un apposito modulo. E' possibile inoltre dare incarico ad un terzo di decidere nel caso che non si fosse più in grado di autodeterminarsi. 

 

SPAGNA

La Legge n. 41 del 14 novembre 2002 reca “Disposizioni di base per la regolamentazione dell’autonomia del paziente nonché dei diritti e degli obblighi in materia di informazione e documentazione clinica” (cd. "Legge sui diritti dei pazienti").

In particolare, il Capitolo IV, artt. 8-13, ("Rispetto dell’autonomia del paziente") riconosce validità ed efficacia giuridica alle decisioni che, in modo libero, ponderato e volontario, il soggetto abbia preso sui trattamenti sanitari cui intenda sottoporsi o che intenda rifiutare, decisione che però può essere assunta solo dopo che il medico gli avrà fornito un'informazione completa ed adeguata (articolo 2, commi 2 e 4, e articoli 4, 6, 10).

 

DANIMARCA

Molto semplice e chiara la situazione in Danimarca, che ssi è data una legge in materia di Testamento biologico. Con tale legge si è istituita una “Banca dati elettronica” che custodisce le direttive anticipate presentate dai cittadini. Nell'ipotesi di malattia incurabile o di grave incidente, i cittadini tramite il “testamento medico”, che ogni sanitario è tenuto a rispettare, possono chiedere l’interruzione delle cure e dei trattamenti, e di non essere tenuti in vita artificialmente. Nel caso di sopravvenuta incapacità, il diritto del malato può essere esercitato dai famigliari.

 

 





CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA

TESTAMENTO VITAL

(dal sito ufficiale www.conferenciaepiscopal.es)

Alla mia famiglia, al mio medico, al mio sacerdote, al mio notaio.

Se arriva il momento nel quale non sarò più in grado di esprimere la mia volontà circa i trattamenti medici che mi dovrebbero essere applicati, desidero e chiedo che questa Dichiarazione sia considerata come espressione formale della mia volontà, assunta in piena coscienza, responsabilità e libertà, e che sia rispettata come se si trattasse di un testamento.



Ritengo che la vita in questo mondo è un dono e una benedizione di Dio, però non è il valore supremo assoluto. So che la morte è inevitabile e pone fine alla mia esistenza terrena, ma grazie alla fede credo che mi apra il camino ad una vita che non ha fine, accanto a Dio.

Per questo, io, il sottoscritto ____________________ chiedo che se per causa della mia infermità dovessi trovarmi in una situazione critica irrecuperabile, non mi si mantenga in vita per mezzo di trattamenti sproporzionati o straordinari; che non mi si applichi la eutanasia attiva, né che mi si prolunghi abusivamente e irrazionalmente il mio processo di morte; che mi vengano somministrati i trattamenti adeguati per lenire le sofferenze.



Chiedo ugualmente aiuto affinché possa accogliere la mia propria morte umanamente e cristianamente. Desidero potermi preparare per questo avvenimento finale della mia esistenza, in pace, con la compagnia dei miei cari e il conforto della mia fede cristiana.

Sottoscrivo questa Dichiarazione dopo una matura riflessione. E chiedo che quelli che dovranno aver cura di me rispettino la mia volontà. Sono cosciente del fatto che vi chiedo di assumervi una grave e difficile responsabilità. Ma proprio per condividerla con voi e per alleggerirvi da qualsiasi sentimento di colpa, ho redatto e firmo questa dichiarazione.

 

Nessun commento:

Posta un commento