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mercoledì 14 novembre 2007


UNA LUCE NEL BUIO: LA SENTENZA DELLA CASSAZIONE  



Dovrebbe essere ormai vicino alla conclusione il tragico caso di Eluana Englaro grazie a una lucida, argomentata sentenza della Cassazione (n. 21748-07 - Prima sezione civile, Presidente Maria Gabriella Luccioli, estensore Alberto Giusti). Come abbiamo commentato “a caldo”, la sentenza si segnala non solo perché dovrebbe finalmente far cessare l'incredibile accanimento medico-giudiziario, protrattosi oltre quindici anni, nei confronti dell'infelice Eluana ma anche perché afferma in modo netto e con logica ineccepibile alcuni importanti principi di diritto in materia di decisioni di fine vita.

Non ultimo quello della validità - anche in mancanza dell'attesa legge - delle direttive anticipate e quello dell'efficacia quanto meno interpretativa della Convenzione internazionale di Oviedo che le riconosce. Altrettanto importante è l'aver affermato che al contrario di quanto sostengono le gerarchie cattoliche i trattamenti cosiddetti di sostegno vitale (e cioè l'alimentazione, l'idratazione e la ventilazione forzata) sono veri e propri atti medici, che pertanto rientrano nel divieto di accanimento terapeutico e possono essere – al pari degli altri trattamenti – rifiutati dall'interessato.

 

Il coraggio della legalità

Una sentenza che si limita ad applicare in modo logico e corretto la legge, ma che si può quasi definire una rarità nel clima di soggezione politica e culturale ai diktat, sempre più arroganti, delle gerarchie vaticane sui temi eticamente sensibili e, in particolare, su tutto quanto riguarda le scelte di fine vita. Per avere un'idea di questa “rinuncia della politica” può bastare questa citazione: “Decisi di non partecipare più alle votazioni e ne diedi notizia al Presidente del Senato”. (...) “Ma naturalmente, qualora fossero in ballo questioni di natura etica che attengano alla mia coscienza di appartenente alla Chiesa Cattolica e di suddito del Vescovo di Roma, io voterei perché «salus coscientiarium, defensio juris naturalis et christianae societatis, suprema lex esto»”. Chi ha scritto queste frasi in una lettera al Corriere il 9 novembre 2007 è un certo Francesco Cossiga, uno che è stato presidente della Repubblica Italiana e come tale ha giurato fedeltà alla nostra Costituzione, “suprema lex” dello Stato Italiano, e per questo è poi diventato anche senatore a vita. E adesso apprendiamo con raccapriccio che il Cossiga non era (non si sentiva) il “primo cittadino” dello Stato italiano ma il “primo suddito” del vescovo di Roma; e che per lui la lex suprema non era (non è) la nostra Costituzione, come noi ingenuamente pensavamo, ma il breviario della Chiesa cattolica.

Ecco perché si è costretti a scomodare gli aggettivi “coraggiosa”, “rivoluzionaria”, per questa sentenza che non a caso è stata attaccata in modo pesante dalle gerarchie vaticane. Non a caso l'Osservatore Romano ha parlato di "relativismo dei valori", che risulta "inaccettabile soprattutto se questi riguardano la conservazione o meno della vita". Addirittura, secondo il giornale del Papa, "nel vuoto legislativo, una tale posizione significa orientare fatalmente il legislatore verso l'eutanasia". Come sempre il Vaticano fa del terrorismo, visto che per questo bisognerebbe passare sui cadaveri dei Cossiga e dei Rutelli, per non parlare delle Binetti, dei Fioroni e dei cattofascisti alla Storace. Ma c'è di più, perché "introdurre il concetto di pluralismo dei valori significa aprire una zona vuota dai confini non più tracciabili". "Attribuire a ognuno una potestà indeterminata sulla propria esistenza" (cosa che la Cassazione, per la verità, non ha neppure detto) avrebbe infatti "delle conseguenze facilmente immaginabili, anche solo ragionando dal punto di vista etico". 

Ben diverso, invece, il commento di Stefano Rodotà (vedi l'intervista rilasciata a “Resistenza laica”), secondo il quale i giudici “sono partiti dai principi” come quello della “libertà di cura”, della “tutela del diritto alla salute”, della “illegittimità di trattamenti medici contrari al rispetto della persona umana fissato dall'art. 32 della Costituzione”. Così facendo la Cassazione “ha reso esplicita la trama costituzionale che, come ben si sa, in queste materie, è oggetto di applicazione diretta ai rapporti tra privati. In ipotesi come queste non c’è bisogno dell’intermediazione del legislatore”.

 

Il percorso logico

E infatti è proprio dalla Costituzione, da quella lex suprema spesso ignorata, che ha preso le mosse la sentenza: stabilendo, innanzitutto, che esiste un diritto, consacrato dall'articolo 32, all'autodeterminazione delle cure. Cardine di questo diritto è l'informazione: il paziente deve essere informato, ad opera del medico, del tipo di cure praticate e della loro efficacia in termini di rapporto costi-benefici. E le cure possono essere intraprese solo “dopo” che il paziente vi abbia dato il suo “consenso informato”, che costituisce quindi l'unica legittimazione del trattamento sanitario. Anche nel codice di deontologia medica del 2006 – ricorda la Corte - si ribadisce che «Il medico non deve intraprendere attività diagnostica e/o terapeutica senza l'acquisizione del consenso esplicito e informato del paziente».

Il consenso informato “ha come correlato la facoltà non solo di scegliere tra le diverse possibilità di trattamento medico ma anche di eventualmente rifiutare la terapia e di decidere consapevolmente di interromperla, in tutte le fasi della vita, anche in quella terminale”.

Ciò è conforme al principio personalistico che secondo la Corte anima la nostra Costituzione, la quale “vede nella persona umana un valore etico in sé, vieta ogni strumentalizzazione della medesima per alcun fine eteronomo ed assorbente, concepisce l'intervento solidaristico e sociale in funzione della persona e del suo sviluppo e non viceversa, e guarda al limite del «rispetto della persona umana» in riferimento al singolo individuo, in qualsiasi momento della sua vita e nell'integralità della sua persona, in considerazione del fascio di convinzioni etiche, religiose, culturali e filosofiche che orientano le sue determinazioni volitive”.

Non siamo, cioè, nello Stato etico che volevano i totalitaristi fascisti e ora vorrebbero i totalitaristi cattolici: la società e le sue leggi non possono trasformare in un “dovere” il “diritto” alla vita e alla salute della persona.

 

Niente limiti all'autodeterminazione

Deve perciò escludersi – ha ribadito la Corte - che il diritto all'autodeterminazione terapeutica del paziente incontri un limite “allorché da esso consegua il sacrificio del bene della vita”.

“Benché sia stato talora prospettato un obbligo per l'individuo di attivarsi a vantaggio della propria salute o un divieto di rifiutare trattamenti o di omettere comportamenti ritenuti vantaggiosi o addirittura necessari per il mantenimento o il ristabilimento di essa, il Collegio ritiene che la salute dell'individuo non possa essere oggetto di imposizione autoritativo-coattiva.” Non esiste, in altri termini, un “dovere di curarsi” come principio di ordine pubblico. Il medico potrà, semmai, provare a “persuadere”, ma non potrà mai “imporre”.

Anche il codice della sanità pubblica francese, nel testo modificato dallacosiddetta Legge Leonetti (approvata in Francia sull'onda dell'emozione suscitata dal tragico caso di Vincent Humbert, vedi: www.liberauscita.it/online/wpcontent/uploads/2007/11/legge_leonetti.pdf) stabilisce che “quando una persona in fase avanzata o terminale di una affezione grave e incurabile, qualunque ne sia la causa, decide di limitare o arrestare ogni trattamento, il medico rispetta la sua volontà dopo averlo informato delle conseguenze della sua scelta”.  

 

Le direttive anticipate e il caso Englaro

Ovviamente le cose cambiano se l'interessato non è in grado di manifestare la propria volontà a causa di uno stato di incapacità totale, a meno che, dice la Corte – facendo una prima, importante ammissione implicita della validità del testamento biologico - “non abbia, prima di cadere in tale condizione, allorché era nel pieno possesso delle sue facoltà mentali, specificamente indicato, attraverso dichiarazioni di volontà anticipate, quali terapie egli avrebbe desiderato ricevere e quali invece avrebbe inteso rifiutare nel caso in cui fosse venuto a trovarsi in uno stato di incoscienza”.

Ma questo non è il caso di Eluana Englaro, la quale “non ha predisposto, quando era in possesso della capacità di intendere e di volere, alcuna dichiarazione anticipata di trattamento”, ed ora è affidata, per la sopravvivenza fisica, all'alimentazione e idratazione artificiali somministratele attraverso un sondino nasograstrico.

Per le sue condizioni, Eluana è stata interdetta ed il padre è stato nominato suo legale rappresentante. Ed è grazie al rappresentante, afferma la Corte, che si potrà ricreare il necessario dualismo medico-paziente in ordine all'accettazione e alla praticabilità delle cure. Il diritto di accettare o respingere i trattamenti sanitari non può essere infatti limitato, se non si vuole calpestare il principio costituzionale di eguaglianza, alle persone in grado di intendere e di volere, ma deve essere esteso agli incapaci, che lo esercitano - in mancanza di direttive anticipate – attraverso il proprio rappresentante.

 

La Convenzione di Oviedo

Questo potere è espressamente previsto dalla nostra legislazione e la stessa Convenzione di Oviedo afferma che “quando una persona maggiore di età non possiede – a causa di un handicap mentale, di una malattia o di altro motivo similare (ad esempio, uno stato comatoso), la capacità di dare il consenso ad un intervento, questo non può essere effettuato senza l'autorizzazione del suo rappresentante”. In ogni caso, “nessun intervento può essere effettuato su di una persona incapace se non per il suo beneficio diretto”.     

E secondo la Corte, è possibile invocare le prescrizioni della Convenzione, anche se questa non ha ricevuto ancora la ratifica dallo Stato italiano sebbene una legge del Parlamento l'abbia autorizzata.   E' chiaro che la Convenzione, fino alla ratifica, dovrà cedere di fronte a norme interne contrarie, ma può e deve essere utilizzata (come si evince anche dalle sentenze della Corte costituzionale) nell'interpretazione di norme interne al fine di dare a queste una lettura il più possibile ad essa conforme. I principi della Convenzione, in altri termini, “fanno già oggi parte del sistema e da essi non si può prescindere”.

 

Il limite dei poteri del rappresentante

Questo non vuol dire – tiene a puntualizzare la Corte – che il rappresentante abbia un potere indiscriminato di esprimere i propri intendimenti in ordine ai trattamenti sanitari dell'incapace. 

Il suo intervento incontra infatti dei limiti, connaturati al fatto che la salute è un diritto personalissimo e che la libertà di rifiutare le cure "presuppone il ricorso a valutazioni della vita e della morte, che trovano il loro fondamento in concezioni di natura etica o religiosa, e comunque (anche) extragiuridiche, quindi squisitamente soggettive".

Proprio in base al carattere personalissimo del diritto alla salute dell'incapace non compete al tutore, investito di una funzione di diritto privato, un potere incondizionato di disporre della salute della persona in stato di totale e permanente incoscienza. Nel consentire al trattamento medico o nel dissentire dalla prosecuzione dello stesso sulla persona dell'incapace, la rappresentanza del tutore è infatti sottoposta a un duplice ordine di vincoli: egli deve, innanzi tutto, agire nell'esclusivo interesse dell'incapace; e, nella ricerca del best interest, deve decidere non “al posto” dell'incapace né "per" l'incapace, ma "con" l'incapace: quindi, ricostruendo la presunta volontà del paziente incosciente, già adulto prima di cadere in tale stato, tenendo conto dei desideri da lui espressi prima della perdita della coscienza, ovvero inferendo quella volontà dalla sua personalità, dal suo stile di vita, dalle sue inclinazioni, dai suoi valori di riferimento e dalle sue convinzioni etiche, religiose, culturali e filosofiche”.

 

La sentenza del tribunale tedesco

Ma, al contempo, il tutore non può nemmeno trascurare l'idea di dignità della persona dallo stesso rappresentato manifestata, prima di cadere in stato di incapacità, dinanzi ai problemi della vita e della morte. E qui la Corte fa un richiamo a numerose sentenze di giurisdizioni estere, tra le quali ci sembra importante citare la sentenza 17 marzo 2003, con la quale il Bundesgerichtshof afferma che se un paziente non è capace di prestare il consenso e la sua malattia ha iniziato un decorso mortale irreversibile, devono essere evitate misure atte a prolungargli la vita o a mantenerlo in vita qualora tali cure siano contrarie alla sua volontà espressa in precedenza sotto forma di cosiddetta “disposizione del paziente”: e ciò in considerazione del fatto che la dignità dell'essere umano impone di rispettare il suo diritto di autodeterminarsi, esercitato in situazione di capacità di esprimere il suo consenso, anche nel momento in cui questi non è più in grado di prendere decisioni consapevoli. E se non fosse possibile accertare tale chiara volontà del paziente, si può valutare l'ammissibilità di tali misure secondo la sua presunta volontà, la quale deve, quindi, essere identificata, di volta in volta, anche sulla base delle decisioni del paziente stesso in merito alla sua vita, ai suoi valori e alle sue convinzioni”.

 

La condizione del malato in S.V.P.

Anche su questo punto la posizione della Corte è estremamente chiara. Da un lato afferma che la persona in stato vegetativo permanente “è, a tutti gli effetti, persona in senso pieno, che deve essere rispettata e tutelata nei suoi diritti fondamentali, a partire dal diritto alla vita e dal diritto alle prestazioni sanitarie, a maggior ragione perché in condizioni di estrema debolezza e non in grado di provvedervi autonomamente”.

Ma - “accanto a chi ritiene che sia nel proprio miglior interesse essere tenuto in vita artificialmente il più a lungo possibile, anche privo di coscienza - c'è chi, legando indissolubilmente la propria dignità alla vita di esperienza e questa alla coscienza, ritiene che sia assolutamente contrario ai propri convincimenti sopravvivere indefinitamente in una condizione di vita priva della percezione del mondo esterno”.

Secondo la Cassazione, uno Stato, come il nostro, organizzato, per fondamentali scelte vergate nella Carta costituzionale, sul pluralismo dei valori, e che mette al centro del rapporto tra paziente e medico il principio di autodeterminazione e la libertà di scelta, non può che rispettare anche quest'ultima decisione.

All'individuo che, prima di cadere nello stato di totale ed assoluta incoscienza, tipica dello stato vegetativo permanente, abbia manifestato, in forma espressa o anche attraverso i propri convincimenti, il proprio stile di vita e i valori di riferimento, di non voler accettare l'idea di un corpo destinato, grazie a terapie mediche, a sopravvivere alla mente, l'ordinamento dà quindi la possibilità di far sentire la propria voce in merito alla disattivazione di quel trattamento attraverso il rappresentante legale. Il quale, nell'esprimere quella voce, deve però sottostare a precisi limiti.

 

Conta la volontà del rappresentato e non quella del rappresentante

La ricerca della presunta volontà della persona in stato di incoscienza - ricostruita, alla stregua di chiari, univoci e convincenti elementi di prova, non solo alla luce dei precedenti desideri e dichiarazioni dell'interessato, ma anche sulla base dello stile e del carattere della sua vita, del suo senso dell'integrità e dei suoi interessi critici e di esperienza - assicura che la scelta in questione non sia espressione del giudizio sulla qualità della vita proprio del rappresentante, ancorché appartenente alla stessa cerchia familiare del rappresentato, e che non sia in alcun modo condizionata dalla particolare gravosità della situazione, ma sia rivolta, esclusivamente, a dare sostanza e coerenza all'identità complessiva del paziente e al suo modo di concepire, prima di cadere in stato di incoscienza, l'idea stessa di dignità della persona.

Tirando le somme: “in una situazione cronica di oggettiva irreversibilità del quadro clinico di perdita assoluta della coscienza, può essere dato corso, come estremo gesto di rispetto dell'autonomia del malato in stato vegetativo permanente, alla richiesta, proveniente dal tutore che lo rappresenta, di interruzione del trattamento medico che lo tiene artificialmente in vita, allorché quella condizione, caratterizzante detto stato, di assenza di sentimento e di esperienza, di relazione e di conoscenza - proprio muovendo dalla volontà espressa prima di cadere in tale stato e tenendo conto dei valori e delle convinzioni propri della persona in stato di incapacità - si appalesi, in mancanza di qualsivoglia prospettiva di regressione della patologia, lesiva del suo modo di intendere la dignità della vita e la sofferenza nella vita”.

 

Le misure di “sostegno vitale” sono vere e proprie terapie

“Non v' è dubbio infatti, secondo la Corte, che “l'idratazione e l'alimentazione artificiali con sondino nasogastrico costituiscono un trattamento sanitario. Esse, infatti, integrano un trattamento che sottende un sapere scientifico che è posto in essere da medici, anche se poi proseguito da non medici, e consiste nella somministrazione di preparati implicanti procedure tecnologiche. Tale qualificazione è convalidata dalla comunità scientifica internazionale (si veda nel sito www.liberauscita.it il documento dei medici specialisti di tali trattamenti); si allinea, infine, agli orientamenti della giurisprudenza costituzionale, la quale ricomprende il prelievo ematico - anch'esso "pratica medica di ordinaria amministrazione" - tra le misure di "restrizione della libertà personale quando se ne renda necessaria la esecuzione coattiva perché la persona sottoposta all'esame peritale non acconsente spontaneamente al prelievo". 

Un'ultima precisazione riguarda i poteri/doveri del giudice: non spetta a lui ordinare ai medici di “staccare la spina”, ma controllare la legittimità della scelta del rappresentante legale ed eventualmente autorizzarla.

 

Il principio di diritto

Sulla base di queste considerazioni la Corte ha stabilito il seguente principio di diritto al quale dovrà adeguarsi la decisione del giudice del rinvio (un'altra sezione della Corte d'Appello di Milano):

“Ove il malato giaccia da moltissimi anni (nella specie, oltre quindici) in stato vegetativo permanente, con conseguente radicale incapacità di rapportarsi al mondo esterno, e sia tenuto artificia1mente in vita mediante un sondino nasogastrico che provvede alla sua nutrizione ed idratazione, su richiesta del tutore che lo rappresenta, e nel contraddittorio con il curatore speciale, il giudice può autorizzare la disattivazione di tale presidio sanitario (fatta salva l'applicazione delle misure suggerite dalla scienza e dalla pratica medica nell'interesse del paziente), unicamente in presenza dei seguenti presupposti:

(a) quando la condizione di stato vegetativo sia, in base ad un rigoroso apprezzamento clinico, irreversibile e non vi sia alcun fondamento medico, secondo gli standard scientifici riconosciuti a livello internazionale, che lasci supporre la benché minima possibilità di un qualche, sia pure flebile, recupero della coscienza e di ritorno ad una percezione del mondo esterno;

(b) sempre che tale istanza sia realmente espressiva, in base ad elementi di prova chiari, univoci e convincenti, della voce del paziente medesimo, tratta dalle sue precedenti dichiarazioni ovvero dalla sua personalità, dal suo stile di vita e dai suoi convincimenti, corrispondendo al suo modo di concepire, prima di cadere in stato di incoscienza, l'idea stessa di dignità della persona.

Ove l'uno o l'altro presupposto non sussista, il giudice deve negare l'autorizzazione, dovendo allora essere data incondizionata prevalenza al diritto alla vita, indipendentemente dal grado di salute, di autonomia e di capacità di intendere e di volere del soggetto interessato e dalla percezione, che altri possano avere, della qualità della vita stessa”.

 

Conclusioni

Come risulta evidente dalle ampie citazioni che ne abbiamo fatto, la sentenza ha risolto con grande equilibrio la problematica relativa alle decisioni di fine vita nei confronti di una persona che si trovi in uno stato vegetativo permanente. E siccome i paletti posti nei confronti della interruzione dei trattamenti di sostegno vitale (le condizioni di cui ai punti a e b) sono estremamente scrupolosi, non condividiamo affatto il timore – espresso dalla nostra vice presidente Maria Di Chio in un commento peraltro interessante, pubblicato nel sito dell’associazione- che la sentenza si presti ad essere interpretata “in modo più largo e grossolano” e quindi ad offrire “la possibilità di intervenire su soggetti in SV per interromperne l’alimentazione artificiale”.

Avremmo, semmai, il timore contrario, perché nel momento in cui subordina l'interruzione del trattamento non solo alla verifica di una precedente volontà in tal senso dell'interessato ma anche all'accertamento della irreversibilità dello stato vegetativo permanente la Corte entra indirettamente in contraddizione (come rilevato dalla stessa Di Chio) con le precedenti affermazioni, contenute nella sentenza, che il consenso informato è l’unico fondamento della legittimità dell’atto medico. Ma riteniamo si tratti di una contraddizione solo apparente, determinata dal fatto che la Corte, avendo ammesso una certa elasticità nel giudizio che dovrà essere dato circa la volontà di Eluana di interrompere le terapie (ricostruibile in forma anche inespressa, “attraverso i propri convincimenti”), ha voluto cautelarsi dalle accuse che sicuramente le sarebbero state rivolte dai tanti “defensores juris naturalis et christianae societatis” in circolazione. 

Torneremo su questo punto tra poco. Intanto vogliamo però ribadire che qualche marginale perplessità non toglie nulla al grande valore della sentenza, che può essere considerata una pietra miliare lungo il difficile cammino del sistema giuridico verso un assetto equilibrato della materia riguardante le scelte di fine vita, per i principi che contiene e che vanno bene al di là del caso su cui si è trovata a giudicare: perché riafferma i valori della dignità della vita e dell'autonomia della persona di fronte a imposizioni dello stato, della società, delle religioni, dei giudici, dei medici; perché ribadisce che “la salute dell'individuo non può essere oggetto di imposizione autoritativo-coattiva” e che il rapporto medico-paziente deve essere necessariamente un rapporto dualistico, all'interno del quale, se c'è contrasto, la volontà che deve prevalere è quella del paziente e non quella del medico, quali ne siano le conseguenze (con ciò risolvendo in senso positivo casi come quello Welby-Riccio); perché afferma che nello stato di incapacità occorre fare riferimento alla volontà precedentemente espressa dal paziente (con ciò dando indiretto riconoscimento legale al testamento biologico); perché, infine, riconosce la validità nel nostro ordinamento, sia pure al momento solo ai fini interpretativi, della Convenzione di Oviedo. 

 

Che fare

Come bene ha detto il nostro socio onorario Veronesi, con questa sentenza si ripete nel nostro Paese “una situazione capovolta, in cui sono i giudici a sopperire alla politica. Non è la prima volta che la nostra magistratura dimostra una fedeltà ai principi della Costituzione e un'apertura ai nuovi valori e bisogni dei cittadini, che purtroppo non sa esprimere la classe politica”.

Purtroppo la citazione che abbiamo fatto all'inizio dimostra quanto sia problematico immaginare che questa classe politica possa arrivare a scelte che siano sia pure in minima contraddizione con i valori – presentati a priori come “non negoziabili” – che esprimono le gerarchie vaticane, che non lasciano passare un giorno senza esprimere la loro feroce opposizione non solo all'eutanasia ma pure al testamento biologico. E se di quest'ultimo volessero sentir parlare, sarebbe in una forma svirilizzata, in quanto: a) non potrebbe contenere la contrarietà alle misure di idratazione, alimentazione e ventilazione forzata le quali, al contrario di quanto affermano i medici, per le gerarchie cattoliche (che naturalmente sanno di medicina più dei medici), non sono atti medici ma “pratiche naturali”; b) si dovrebbe lasciare ai medici l'ultima parola nel senso che questi, secondo scienza e coscienza, avrebbero il potere/dovere di applicare o no le indicazioni contenute nel testamento. Che si stia andando o comunque si possa andare in Senato verso una soluzione di questo tipo lo hanno fatto capire gli stessi rappresentanti del centro sinistra, come si può leggere dall'intervista che pubblichiamo. Un vero capolavoro - se venisse fuori una legge del genere - di ipocrisia gesuitica.

Queste conseguenze sono scontate se i laici - o i sedicenti laici, a questo punto bisogna dire - pensano di poter trattare sui temi etici (come purtroppo li ha invitati a fare lo stesso Presidente Napolitano) con persone od enti che si dichiarano portatori di verità assolute e valori “non negoziabili”. I risultati a questo punto sono due: o non si fa nessuna legge o si fa una legge come vorrebbero loro. E quindi si finisce sempre con dargli ragione. E' una fortuna che quando si dovette discutere la legge sul divorzio ci fosse gente in Parlamento che non stava troppo a negoziare con chi era portatore di un valore assoluto come l'indissolubilità del sacramento matrimoniale, altrimenti staremmo ancora a combattere con la Sacra Rota.

Laicismo significa, invece, capire che ci sono persone che possono avere valori diversi, e cercare di trovare un contemperamento normativo che assicuri un'equa dignità e un giusto riconoscimento a questi valori. Come fa ad esempio la Cassazione, nella sentenza che abbiamo esaminato, quando afferma che “accanto a chi ritiene che sia nel proprio miglior interesse essere tenuto in vita artificialmente il più a lungo possibile, anche privo di coscienza, c'è chi, legando indissolubilmente la propria dignità alla vita di esperienza e questa alla coscienza, ritiene che sia assolutamente contrario ai propri convincimenti sopravvivere indefinitamente in una condizione di vita priva della percezione del mondo esterno”. Sottinteso: perché dovremmo rispettare la volontà del primo e non anche quella del secondo? E' sempre della loro vita, che si tratta.

Allo stesso modo, accanto a chi considera un “valore assoluto” e “non negoziabile” l'indissolubilità del matrimonio ed è disposto a rispettare questo dogma anche se il coniuge si è macchiato delle colpe più gravi, dall'abuso di droga a quello dei figli (“perché l'uomo non deve separare ciò che Dio ha unito”) c'è anche chi considera suo diritto mettere fine a un vincolo che può provocare solo dolori. Se il primo vuole rispettare il dogma della religione in cui crede, affar suo, ma perché dovrebbe obbligare a rispettarlo anche il secondo – che non crede, oppure crede diversamente da lui? 

Per il testamento biologico siamo di fronte ancora una volta, come purtroppo sempre in questo paese, al conflitto tra tolleranza/intolleranza, pluralismo/assolutismo. Non solo la Chiesa cattolica vuole (del tutto giustamente) che siano rispettati i suoi valori ma pretende di imporli a tutti: non solamente ai suoi seguaci e militanti, ma a tutto il resto del mondo; e di imporli non attraverso la persuasione e la predicazione ma mediante una legge dello Stato, ancora e sempre suo braccio secolare.

Il vero credente è convinto che la vita sia un dono di Dio e non sia lecito in nessun modo abbreviarla? Benissimo, è nel suo pieno diritto. Ma perché dovrebbe voler vietare a chi in Dio non crede affatto o a chi, pur credendovi, ritiene che in alcune circostanze la vita possa essere non un dono ma una terribile condanna, di abbreviarla se ritiene di non poterla più sopportare?

Inutile porre queste domande agli zelanti “sudditi del vescovo di Roma”, quelli che considerano il suo breviario “suprema lex” e si alzano con la febbre per andare a votare contro qualunque progetto possa minimamente discostarsi dai diktat di oltre Tevere. 

E quindi, visto che se ne discute inutilmente da più di un anno, archiviamo ormai, in questo clima politico, ogni residua speranza di vedere approvata anche in Italia una legge sul testamento biologico che non sia un orribile pateracchio.

Certo, come ha detto Veronesi, una legge che stabilizzi le volontà del cittadino e le renda vincolanti sarebbe auspicabile, ma meglio nessuna legge che una cattiva legge. Tanto più ora che la Cassazione ha affermato in modo preciso la validità delle direttive anticipate e l'efficacia nel nostro ordinamento (sia pure ai fini interpretativi) della Convenzione di Oviedo. E non ci preoccupa – relativamente allo stato vegetativo permanente – la condizione della irreversibilità posta dalla sentenza, in quanto la riteniamo limitata alla fattispecie oggetto di giudizio, e cioè a situazioni, come quella di Eluana, in cui manca una direttiva esplicita e formale del paziente. In ogni caso, come suggerisce giustamente Di Chio, se vogliamo garantirci dal prolungamento ad libitum delle cure in tali condizioni non terminali, dovremo inserire molte e dettagliate specificazioni nel nostro formulario delle direttive anticipate.

Accantonate dunque - salvo miracoli in cui da laici però poco crediamo - le aspettative circa una prossima legalizzazione del testamento biologico, l'alternativa che oggi si apre davanti ad associazioni come la nostra, dopo la sentenza della Cassazione sul caso Englaro, è quella di adoperarsi il più possibile per sensibilizzare l'opinione pubblica e incentivare le persone a sottoscrivere il testamento, ormai considerato valido nel nostro Paese in base alla Convenzione di Oviedo e come logica estensione del consenso informato alle cure. Sapendo – citiamo ancora Veronesi - di essere giuridicamente protetti dalla Costituzione e da una Magistratura (ricordiamo anche il proscioglimento di Mario Riccio ad opera del Gup della Capitale) che dimostra di avere la forza di difenderla. Per usare una frase purtroppo negli ultimi tempi abusata da uomini politici dai comportamenti tutt'altro che cristallini, è bello sapere che ci sono dei giudici a Roma.

Giancarlo Fornari, Presidente di Libera uscita

(Il testo originale della sentenza è pubblicato nel sito di LiberaUscita, rubrica “Documenti”).

 

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