Translate

Visualizzazione post con etichetta diritti civili. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta diritti civili. Mostra tutti i post

giovedì 4 settembre 2014

TESTAMENTO BIOLOGICO: ECCO PERCHÉ È UN DIRITTO

Le considerazioni del dr. Dobrilla sono sostanzialmente condivise da  Hans Kung che su la Repubblica di ieri ha affermato "Io, teologo cattolico, voglio decidere da solo quando e come morire".
LiberaUscita


TESTAMENTO BIOLOGICO: ECCO PERCHÉ È UN DIRITTO
Ad avviare il complesso dibattito riguardante il testamento biologico (alias "Dichiarazione anticipata di trattamento") è stato il caso di Eluana Englaro. Eluana, ragazza in stato vegetativo permanente da 17 anni a causa di un incidente stradale, è alla fine deceduta per sospensione della nutrizione artificiale. Tale decisione era stata da lei ripetutamente comunicata preventivamente e in piena salute al padre Beppino, qualora le fosse successo di cadere in coma irreversibile. Altre vicende altrettanto note e drammatiche sono quelle che hanno riguardato pazienti in condizioni di estrema sofferenza ma ancora vigili come L. Coscioni, PG Welby, G. Nuvoli, e P. Ravasin, tutti accomunati dal desiderio di porre fine ad una vita ritenuta ormai insopportabile.
Tra tutte queste inumane vicende una delle più sconvolgenti (ma fare una graduatoria è davvero crudele e impossibile) è quella Giovanni Nuvoli. Dopo ripetute suppliche di Nuvoli, pienamente cosciente e dopo visite multidisciplinari favorevoli ad accogliere il suo desiderio di porre fine ad una situazione insostenibile, l'anestesista Tommaso Ciacca accetta la responsabilità di staccare il respiratore dopo aver sedato il paziente come da sua precisa richiesta. Ma non può farlo perché viene bloccato dalle forze dell'ordine attivate dalla Procura di Sassari. Così Nuvoli, come Welby tenuto un vita contro la sua volontà da un respiratore, avendo già da giorni rifiutato cibo e liquidi e soffrendo come non avrebbe voluto fino all'ultimo istante, morirà di fame e di sete.
Questioni così delicate e dolorose hanno sollevato e ancora sollevano ciclicamente sui giornali e in televisione un'accesa discussione giuridica, filosofica, religiosa e politica. Nucleo peculiare del dibattito è se una alimentazione artificiale può essere considerata nutrizione tout court o invece atto terapeutico, una cura. Questa distinzione è inevitabilmente diventata cruciale anche nel produrre una normativa che a molti sembra ancora davvero incongrua.
Secondo la Costituzione italiana nessuno può essere sottoposto obbligatoriamente ad una cura o comunque ad un trattamento sanitario, salvo casi particolari previsti dalla legge. Per questo nel 1997 è stata ratificata la cosiddetta "Convenzione di Oviedo" sui diritti umani, la quale stabilisce che è obbligatorio considerare e rispettare la volontà del paziente che non sia vigile al momento dell'intervento medico, naturalmente se espressa precedentemente. L'Italia ha recepito la Convenzione nel proprio ordinamento giuridico per mezzo della legge 145 28 marzo 2001, ma lo strumento di ratifica non è ancora depositato presso il Segretariato Generale del Consiglio d'Europa (non sono stati emanati i decreti legislativi previsti dalla legge per l'adattamento ai principi e alle norme della Costituzione) e per questo motivo il nostro Paese non fa parte della Convenzione di Oviedo. Purtroppo, in assenza di una precisa normativa, la volontà del paziente può essere considerata non valida o inaccettabile eticamente, ciò che ha originato un contenzioso di varia natura in cui l'aspetto umano viene lasciato per ultimo. Il Comitato Nazionale di Bioetica, da parte sua, obbliga in verità ai medici a tenere in considerazione le direttive anticipate scritte e firmate dall'interessato, ma anche a documentarne per iscritto l'esito, sia nel caso che le sue volontà vengano rispettate ed attuate, sia che esse vengano disattese.
Nel contesto di una situazione così confusa il 5 novembre 2008 il Tribunale di Modena ha emesso un decreto di nomina di un "Amministratore di sostegno" per un soggetto che in futuro sia incapace di intendere e di volere. A tale Amministratore spetterebbe il compito di dare il consenso necessario ai trattamenti medici. Questo di fatto equivarrebbe giuridicamente ad un testamento biologico pur in assenza di una normativa specifica.
Gli sviluppi del caso di Eluana Englaro hanno dimostrato che le cose non sarebbero state così lisce. Invece di essere affrontato in termini strettamente medico-scientifici il dibattito sul testamento biologico, e in particolare sull'obbligatorietà di una nutrizione artificiale, si è via via sviluppato secondo ottiche mediche, religiose e politiche. Qualcuno si è chiesto se alcuni messaggi del cristianesimo non possano aiutare ad affrontare la questione rifuggendo da preconcetti ideologici. Dar da mangiare agli affamati e dar da bere gli assetati sono due delle sette "Opere di misericordia corporale" raccomandate da Gesù nel Vangelo (Matteo 25) e sembrano imperativi morali davvero ineludibili. Secondo la misericordiosa raccomandazione cristiana questo sancirebbe l'obbligo di mantenere in vita con cibi e liquidi una persona sana o malata che necessiti o implori cibo e acqua e, non nutrita, questa persona morirebbe di fame e di sete, mentre al contrario, se nutrita migliorerebbe o potrebbe persino ritornare ad una vita normale. Quelle Opere di misericordia corporale prevedevano chiaramente un solo tipo di alimentazione, quella naturale, per via orale: un pezzo di pane, una ciotola d'acqua, un frutto. Questo tipo di alimentazione in effetti non è una terapia ma un atto di umanità. Il secondo scenario ha invece per ipotetici protagonisti un malato cronico inguaribile, ancora lucido e cosciente, straziato da un dolore intrattabile oppure un paziente in stato di coma irreversibile da molti anni, i quali non sono in grado di alimentarsi normalmente per bocca. In questi ultimi casi la nutrizione del paziente può avvenire solo in modo innaturale.
La somministrazione innaturale di cibo e liquidi può realizzarsi con varie modalità, ma sempre inevitabilmente con l'ausilio di qualche apparecchiatura. L'alimentazione enterale (cioè attuata per via intestinale) è fatta ricorrendo ad un sondino nasogastrico oppure a una stomia (un pertugio) tra cute addominale e stomaco (o intestino tenue) praticata negli ultimi anni per via endoscopica (la cosiddetta PEG o gastrostomia endoscopica percutanea). Tramite sondino o PEG vengono somministrati ai pazienti dei "pasti" preparati in modo da garantire un introito calorico giornaliero adeguato con l'aggiunta di vitamine, minerali e spesso anche farmaci. Sondino e PEG, devono restare in situ a lungo termine e talora per sempre. L'alimentazione parenterale, pure essa non naturale, viene invece attuata mediante inserimento di un sondino in una grossa vena, solitamente del collo (la giugulare), che consentirà l'infusione di principi nutritivi essenziali che arriveranno per via ematica ai vari organi senza passare per il tratto gastrointestinale. Queste manovre, non scevre di qualche rischio, risultano causare inevitabilmente ulteriori sofferenze e disagi nei pazienti coscienti, e risultano accettabili solo dopo il loro consenso informato e soltanto nell'ottica di produrre un miglioramento clinico e psicologico significativo. Utile infine ricordare che l'attuazione un'alimentazione artificiale richiede personale specializzato o il training di parenti o badanti quando i pazienti da un ambiente clinico adeguato dovessero essere rimandati a domicilio.
Chiaro dunque che l'alimentazione per via strumentale è comunque sempre "innaturale" e costituisce pertanto un vero e proprio intervento terapeutico in soggetti ancora vigili il quale, pur se accettato, sarà motivo di ulteriore disagio e sofferenza con probabile peggioramento della qualità di vita. Sembrerebbe allora imprescindibile che siano gli stessi pazienti vigili a decidere in merito, mentre i medici dovrebbero tener conto delle volontà da questi espresse. Nell'eventualità di pazienti in coma profondo irreversibile, queste volontà devono ovviamente risultare inoppugnabili, ribadite in largo anticipo (verbalmente o per iscritto) dal soggetto ancora perfettamente cosciente. Nel caso di un malato in stato vegetativo per anni, la volontà del paziente deve essere testimoniata al di la di ogni ragionevole dubbio da un documento scritto o da familiari attendibili che lo amano ancora. Ovviamente, il medico avrà il dovere di alimentare chi, non avendo lascito disposizioni contrarie, si sarà dichiarato favorevole all'alimentazione artificiale perché desidera vivere di più pure a prezzo di una ulteriore sofferenza. Ma pure il paziente contrario all'alimentazione artificiale dovrebbe essere rispettato dal medico se, cosciente, deciderà di interrompere l'alimentazione o rifiuterà di essere assistito da un punto di vista cardiorespiratorio. Invece, nella legge 2007 la decisione di accettare o rifiutare cibo e acqua non è lasciata all'individuo che peraltro può paradossalmente rifiutare altri interventi sanitari.
E' ancora vivo il ricordo infatti di delle persone (due donne, una siciliana e l'altra di San Remo) e Michele (di Termoli), tutti diabetici, deceduti nel 2004 per essersi opposti all'amputazione del piede andato in gangrena, pur consapevoli che il rifiuto avrebbe comportato il decesso.
La politica, che si è del tutto disinteressata per 60 anni di questo problema etico di grande peso, dopo il caso Englaro ha cominciato a muoversi in gran fretta solo per sintonizzarsi (e con il sospetto intento di ricadute politiche vantaggiose) con la posizione della Chiesa per la quale legittimamente solo Dio potrebbe decidere quando spegnere una vita bloccando l'alimentazione e non il diretto interessato. Tuttavia, pur considerando legittima la posizione del Vaticano non pochi rilevano la scarsa charitas dimostrata dalla Chiesa nel negare un funerale religioso a chi ha ritenuto di avere il diritto di decidere lui sulla propria vita. Stride in effetti che i funerali religiosi siano stati negati a Welby e ad altri come lui e concessi invece, ad esempio a Pinochet o a mafiosi sicuramente pluriomicidi. "Perché a loro sì, ma non a mio marito?"- si è chiesta a suo tempo Mina, la moglie credente di Piergiorgio Welby.
Sconcerta poi che la intransigenza della Chiesa varia di molto a seconda dell'area geografica. Ad esempio, nella ultracattolica Spagna i vescovi hanno distribuito già nel 1986 un modello di testamento biologico nel quale si condanna l'eutanasia (che per altro è tutt'altra cosa), ma in cui si auspica pure che il paziente "non si mantenga in vita a mezzo di trattamenti sproporzionati" e che "non si prolunghi abusivamente il suo processo di morte". Analogamente, nel gennaio 2009, in molti episcopati germanici veniva distribuito un modulo di testamento firmato congiuntamente dal cardinale cattolico Karl Lehmann, capo della Conferenza Episcopale Tedesca, e dal protestante Manfred Kock, Presidente delle Chiese Evangeliche. Alcuni stralci delle volontà testamentali, meritano di essere riportati alla lettera: "Non debbono essere intraprese nei miei confronti misure di prolungamento della vita, se è attestato che ogni misura è senza prevedibile miglioramento e dilazionerebbe solo la mia morte... Trattamenti medici, così come un'assistenza premurosa debbono in questi casi essere indirizzati a ridurre i dolori, l'agitazione, la paura, l'affanno, la nausea, anche quando non si possa escludere che il necessario trattamento antidolorifico possa abbreviare la vita. Io vorrei poter morire con dignità e pace, per quanto possibile vicino e in contatto con i miei parenti, le persone care e nell'ambiente che mi è familiare".
Di fatto, il diritto costituzionale di una persona, che non distingue credenti da non credenti, viene gravemente violato se l'alimentazione forzata e/o altre misure di sostegno vengono imposte per legge a chi le rifiuta. Sarebbe il colmo che potessimo rifiutare una trasfusione (come avviene per i testimoni di Geova), o l'amputazione di un piede (come negli esempi di cui sopra), ma non un passato di verdure, un omogenato proteico o una flebo zuccherata. Ad opporsi a questo paradosso pure l'Ordine dei medici e degli odontoiatri: in un documento presentato anni fa al Parlamento si chiariva che nutrizione e idratazione artificiale sono da considerare terapie che, in quanto tali, vanno pertanto somministrate solo con il consenso informato del paziente e sospese invece quando questo consenso non c'è. In appoggio al testamento biologico pure la Fondazione Veronesi, secondo la quale già oggi la legge permetterebbe in sostanza che ogni persona abbia il diritto "di consentire o non consentire alle cure proposte (consenso informato)." Una dichiarazione in tal senso può concretamente essere fatta e firmata in tre copie di cui una per l'interessato, una lasciata alla persona di sua fiducia (parente o non parente) ed una depositabile in uno studio legale o notarile. Tuttavia, questo documento scritto, in base alla normativa vigente, può non avere alcun valore.
Concludendo, è bene ribadire che il testamento biologico nulla ha a che vedere con l'eutanasia attiva o passiva o con l'accanimento terapeutico, questioni complesse sulle quali assumere una posizione equilibrata è tutt'altro che semplice. E' invece in gioco la libera scelta che un soggetto credente o no dovrebbe fare ben prima che problemi di accanimento terapeutico o di eutanasia vengano a crearsi. Venisse riconosciuta totalmente la dichiarazione anticipata di trattamento, vorrà dire che il credente più ligio non solleciterà mai l'interruzione dell'alimentazione innaturale né ogni altra procedura di supporto, senza però che ad altri sia impedito di decidere diversamente.

 

LiberaUscita
Associazione nazionale laica e apartitica
per il diritto di morire con dignità 
Via Edgardo Ferrati, 12 - 00154, Roma 
tel: 366.4539907 - fax 06.5126950
email:
info@liberauscita.it sito web: www.liberauscita.it Facebook: LiberaUscita

lunedì 27 maggio 2013

Don Gallo, cronaca del funerale.

    Quando la vera Chiesa decide di esserci

 di Paolo Farinella                                                                                                                                                                                                                                                                   Il Fatto Quotidiano - 26 maggio 2013
  
Genova 25 maggio 2013 - Già di prima mattina, come nei giorni precedenti, la chiesa di San Benedetto al Porto in Genova, sede della Comunità, è gremita di folla, accorsa per l’ultimo saluto sulla terra a don Andrea Gallo. Piove, come se gli angeli volessero partecipare al distacco fisico e le loro lacrime scendono dal cielo bagnando tutti. La pioggia è una benedizione che purifica tutti per essere degni di partecipare alla morte di un profeta che ha partecipato alla vita di tutti quelli che lo hanno incontrato e amato. In chiesa, oltre alla folla di gente, vi sono alcuni preti, un paio di Genova e gli altri venuti da tutta Italia: da Cossato (Biella), da Torino, da Antrosano (l’Aquila), da Lucca, da Firenze, da Budrio (Bologna), da Napoli, da Caserta e da altre città.
Parte il corteo da San Benedetto al Porto verso la chiesa di N. S. del Carmine e Sant'Agnese, nella zona della Nunziata, passando per la Stazione di Porta Principe. Un mare di ombrelli copre le strade. Quando il corteo giunge alla Nunziata il colpo d’occhio di via Balbi, che è un solo fitto ombrello, toglie il respiro: Genova non ha mai visto un folla così ai funerali di qualcuno, e pure di un prete. C’era Genova, c’era l’Italia e anche oltre. A intervalli spontanei e non organizzati – non esiste nemmeno la parvenza di servizio d’ordine – scoppia dalla folla «O bella, ciao, ciao, ciao» che è la sola preghiera laica che accomuna tutti nel segno della libertà. Alla Nunziata, don Andrea Gallo è preso a spalle dalla Comunità e dai «Camalli» del porto e ci si avvia per il Carmine, distante poche decine di metri. C’è Vauro, c’è Landini, c’è Dalla Chiesa, c’è don Ciotti. C’è Dio.
Altra folla in attesa che unita a quella che arriva forma un oceano di umanità riunita attorno all'Uomo, al Prete, al Combattente che in tutta la vita ha solo unito tutti, restando rigorosamente Uomo, Prete e Combattente di parte perché non si può stare con tutti come alibi per non stare con nessuno. Come in fisica un corpo non può occupare due spazi, così anche la coscienza umana non può stare dalla parte degli oppressi e anche da quella degli oppressori, dei giusti e degli ingiusti, dei ladri e dei derubati, dei poveri e dei ricchi. Don Gallo stava da una parte ben precisa, ma costringeva tutti all'unità con gli altri, facendo scelte radicali. Fu amato da tutti perché non barò mai e non era irenico a buon mercato. La Pace per lui aveva un cognome puntuale: Giustizia.
I funerali sono presieduti dal cardinale Bagnasco Angelo, vescovo di Genova e presidente della Cei. Egli si sforza fin dall'inizio di mantenere un contegno asettico, istituzionale, neutro, impassibile, anzi impenetrabile. Prigioniero del suo ruolo cultuale non riesce – e forse non si sforza nemmeno o non può –  a capire quello che sta succedendo. Non ha visto il mare di persone che affollava non solo la chiesa ma via Brignole De Ferrari, la piazzetta del mercato, Piazza della Nunziata, via Balbi. Bagnasco è «dentro», la gente è «fuori». Egli gestisce un evento straordinario come se fosse un ordinario funerale qualsiasi e non si rende conto che il ritorno di don Gallo al Carmine è una forma di risarcimento postumo, perché da quella Chiesa nel 1969 fu letteralmente cacciato via da un altro cardinale, Giuseppe Siri, campione unico di ottusità maniacale.
Bagnasco prende i fogli, forse scritti da altri, e comincia a leggere. Incauto, non è capace di dire una parola fuori dal protocollo rituale, «recitato» pedissequamente, anche nelle parti lasciate libere all'iniziativa del celebrante, secondo l’occasione del momento. Al nome di Siri «padre e benefattore», da fuori scoppia un urlo che immediatamente si propaga dentro la chiesa al grido di «Andrea, Andrea». Solo l’intervento di Lilli, la storica segretaria di don Gallo e la mamma della Comunità, riesce a calmare lo sdegno e la contestazione.
Un’occasione perduta per il cardinale e per la chiesa istituzionale, rappresentata da una trentina di preti presenti in chiesa, alcuni, assenti con il cuore e l’anima: sono infastiditi dalle preghiere, da alcune presenze e forse anche dalla presenza stessa di don Gallo. Il cardinale non vedendo e non rendendosi conto che la chiesa è là fuori della balaustra e del tempio, parla come se parlasse a un raduno di preti e manca l’appuntamento con la storia della sua città che sabato 25 maggio 2013, dalle ore 11,30 alle ore 13,30 si era data convegno per celebrare l’Eucaristia con il suo prete, con il Gallo, comandante, sobillatore di coscienze, perturbatore delle quiete, dissacratore del Dio dissacrato da tutte le gerarchie ecclesiastiche che hanno fatto finta di appropriarsene per impedire che la gente della strada, gli ultimi, i perduti, i tartassati dai governi dei tecnici e delle larghe intese, appoggiati dalla Cei e dal Vaticano, potessero accedere al Dio della Giustizia e dell’Amore.
Il cardinale Angelo Bagnasco nel giorno del funerale di don Andrea Gallo, non si presenta come il padre di una chiesa in ricerca, ma come il burocrate del sacro e delle formulette prefabbricate, limitandosi a «recitare un funerale» anonimo. La folla lo percepisce come «nemico», anzi peggio, come «altro». Il funerale del Gallo è l’emblema visibile di due chiese parallele: una di popolo, di sfigati, di gente di carne e di sangue, che sbaglia, ma che ama e l’altra quella rappresentata dal cardinale che vive in un altro mondo, un mondo alieno, senza storia e senza cuore. Una chiesa asfittica, morta. Don Gallo morto è vivo e pimpante. Il cardinale vivente e imbacuccato in paramenti e cappelli, è morto e seppellito. Nel giorno del funerale del Gallo abbiamo seppellito una Chiesa, ormai finita e assistito alla risurrezione popolare di un profeta che, autentico, parla anche da morto e fa vibrare i cuori del desiderio di Dio che è lì in quella folla, possente nella sua tenerezza.

venerdì 8 marzo 2013

Da Catacombe 1965 a Cappella Sistina 2013


Promemoria per i porporati riuniti in questi giorni nella Cappella di Michelangelo.
( Caro m’è ’l sonno, e più l’esser di sasso,
mentre che ’l danno e la vergogna dura;
non veder, non sentir m’è gran ventura;
però non mi destar, deh, parla basso).
Una testimonianza fra le più significative è stata quella di 500 Vescovi, alla fine del Concilio, che, con la loro presa di posizione,  indicano qual è la strada da seguire per un vero rinnovamento della Chiesa; un documento sconosciuto ai più.
E’ il cosiddetto ‘Patto delle catacombe’.
Fu scritto il 16 Novembre 1965 alle Catacombe di Domitilla, a 40 km da Roma, da 40 Vescovi provenienti da vari continenti. Poco dopo il numero dei firmatari si allargò a 500 Vescovi. 

                                PATTO DELLE CATACOMBE    (16 Novembre 1965)
Noi vescovi, essendo stati illuminati sulle deficienze della nostra vita per ciò che riguarda la povertà evangelica, incoraggiandoci gli uni gli altri in una medesima iniziativa nella quale ciascuno di noi vorrebbe evitare la singolarità e la presunzione; uniti a tutti i nostri fratelli nell’'episcopato; contando soprattutto sulla forza e la grazia di nostro Si­gnore Gesù Cristo, sulle preghiere dei fedeli e dei sacerdoti delle nostre rispettive diocesi; mettendoci, col pensiero e con la preghiera, al co­spetto della Trinità, della Chiesa di Cristo, del clero e dei fedeli delle nostre diocesi; nell'umiltà e nella coscienza della nostra debolezza ma anche con tutta la determinazione e la forza della quale siamo sicuri che Dio voglia darci la grazia, ci impegniamo a quel che segue:
1. Cercheremo di vivere secondo il livello di vita ordinario delle nostre popolazioni per quel che riguarda l'abitazione, il cibo, i mezzi di comunicazione e tutto ciò che vi è connesso (Mt 5,3; 6,33.34; 8,20).
2. Rinunziamo per sempre all'apparenza e alla realtà della ric­chezza, specialmente nelle vesti (stoffe di pregio, colori vistosi) e nelle insegne di metalli preziosi (queste insegne devono essere di fatto evangeliche, cf. Mc 6,9; Mt 10,9.10; At 3,6).
3. Non avremo proprietà né di immobili né di beni mobili né conti in banca o cose del genere a titolo personale; e se sarà necessario averne, le intesteremo tutte alla diocesi o a opere sociali o caritative (cf. Mt 6,19.21; Lc 12,33.34).
4. Affideremo, ogni volta che sia possibile, la gestione finanzia­ria e materiale nelle nostre diocesi a un comitato di laici compe­tenti e consapevoli del loro compito apostolico, per poter essere meno degli amministratori che dei pastori e degli apostoli (cf. Mt 10,8; At 6,1-7).
5. Rifiutiamo di lasciarci chiamare oralmente o per iscritto con nomi e titoli che esprimano concetti di grandezza o di potenza (per esempio: eminenza, eccellenza, monsignore). Preferiamo essere chia­mati con l'appellativo evangelico di "padre”.
6. Nel nostro modo di comportarci, nelle nostre relazioni sociali, eviteremo ciò che può procurarci privilegi, precedenze o anche di dare una qualsiasi preferenza ai ricchi e ai potenti (per esempio: ban­chetti offerti o accettati, "classi” nei servizi religiosi ecc.; cf. Lc 14,12.14; I Cor 9,14.19).
7. Eviteremo anche di incoraggiare o di lusingare la vanità di chiun­que con la prospettiva di ricavarne ricompense o regali o per qua­lunque altra ragione. Inviteremo i nostri fedeli a considerare le loro offerte come una normale partecipazione al culto, all'apostolato e all’azione sociale (cf. Mt 6,2.4; Lc 16,9.13; 2Cor 12,14).
8. Dedicheremo tutto il tempo necessario al servizio apostolico e pastorale delle persone o dei gruppi di lavoratori che sono in con­dizione economica debole o sottosviluppata, senza che questo nuoccia ad altre persone o gruppi della diocesi. Sosterremo i laici re­ligiosi, i diaconi e i preti che il Signore chiama a evangelizzare i poveri e gli operai e a condividerne la vita operaia e il lavoro (cf. Lc 4,18; Mc 6,3; Mt 11,4-5; At 18,3.4; 20,33.35; I Cor 6,12).
9. Consapevoli delle esigenze della giustizia e della carità e dei loro mutui rapporti, noi cercheremo di trasformare le opere di be­neficenza in opere sociali, basate sulla carità e sulla giustizia, che tengano conto di tutti e di tutte le esigenze come un umile servi­zio degli organismi pubblici competenti (cf. Mt 25,31-46; Lc 12,13-14; 18,34).
10. Faremo di tutto perché i responsabili del nostro governo e dei nostri servizi pubblici stabiliscano e applichino leggi sociali e promuo­vano le strutture sociali necessarie alla giustizia, all'eguaglianza e allo sviluppo armonioso e totale di tutto l'uomo in tutti gli uomini e giun­gano con questo a stabilire un nuovo ordine sociale degno dei figli del­l'uomo e dei figli di Dio (cf. At 2,44.45; 4,32.33.35; 5,4; 2Cor 8,9; ITm 5,16).
11. Poiché la collegialità episcopale trova la sua attuazione più evangelica nell'assumersi in comune l'onere delle masse umane in stato di miseria fisica, culturale e morale (due terzi dell'umanità), noi ci impegniamo a partecipare, secondo le nostre possibilità, agli inve­stimenti urgenti degli episcopati poveri; di raggiungere insieme, a li­vello delle organizzazioni internazionali ma a testimonianza del Vangelo, come il papa all'ONU, lo stabilimento di strutture econo­miche e culturali che non accrescano il numero delle nazioni prole­tarie in seno a un mondo sempre più ricco, ma permettano alle masse povere di uscire dalla loro miseria.
12. Ci impegniamo a dividere nella carità pastorale la nostra vita con i nostri fratelli in Cristo, preti, religiosi e laici, perché il nostro mi­nistero sia un vero servizio. Così ci sforzeremo di “rivedere” la no­stra vita con il loro aiuto. Prepareremo dei collaboratori per poter maggiormente animare il mondo. Cercheremo di essere più umana­mente presenti e accoglienti; ci mostreremo aperti a tutti quale che sia la religione di ciascuno (cf. Mc 8,34.35; At 6,1-7; ITm 3,8.10).
13. Ritornati nelle nostre rispettive diocesi, noi faremo conoscere ai nostri diocesani queste nostre decisioni, pregandoli di aiutarci con la loro comprensione, il loro aiuto e le loro preghiere. Che Dio ci aiuti a essere fedeli.

---------------------------

O si riparte da qui o non c’è speranza!
Come si giunse a questo documento? Già Papa Roncalli, in un messaggio radiofonico ai cattolici del mondo, un mese prima dell’apertura del Concilio (il Concilio Vaticano II è durato dall’11 Ottobre 1962 al 7 Dicembre 1965) aveva affermato che la Chiesa si deve presentare al mondo come Chiesa di tutti e particolarmente come Chiesa dei poveri.
          Il Card. Lercaro, Arcivescovo di Bologna, che aveva trasformato il proprio Palazzo arcivescovile in un orfanotrofio e che poi sarà nominato come uno dei 4 Moderatori del Concilio, al termine della I Sessione riprese questa richiesta di Roncalli, chiedendo ai Padri conciliari di rendere la questione della presenza di Gesù Cristo nei poveri, non un tema fra gli altri, ma la questione centrale del Concilio.
          Il tema ‘Gesù, i poveri e la Chiesa’ era già stato lanciato dal Vescovo di Nazareth e dal Vescovo di Tournai in Belgio, perché avevano distribuito ai Padri conciliari uno scritto di Paul Gauthier, prete operaio a Nazareth, nel quale la povera gente di quella città poneva ai Padri la richiesta di considerare la stretta relazione di amore che deve unire la Chiesa e i poveri.
          Questa iniziativa sfociò poi nella nascita di un gruppo informale, animato dallo stesso Vescovo di Tournai e dal Card. Gerlier, formato da più di 50 Vescovi e da una trentina di esperti conciliari. Tra questi c’erano Helder Camara, Vescovo di Recife, Manuel Larrain Vescovo di Talca in Cile che poi furono tra i primi firmatari del ‘Patto delle Catacombe’. Mons. Larrain addirittura verrà citato da Paolo VI nell’Enciclica ‘Populorum progressio’.
          Il Papa fu sempre tenuto informato di questi lavori. Anzi fu proprio Paolo VI a indire un’assemblea dei Vescovi latino-americani e poi nel 1968 a fare il viaggio a S. Josè de Mosquera in Colombia, quando si inginocchiò davanti ai contadini, una delle popolazioni più povere del mondo. Sono belli e significativi i simboli, ma se restano solo gesti?.........
Questi sono gli antefatti del cosiddetto ‘Patto delle Catacombe’.

Quello che è successo in questi ultimi anni dentro le mura vaticane non solo tradisce quegli obiettivi profetici di cui parla il documento dei 500 Vescovi, ma si pone su un piano condannabile perfino dal Codice penale.
Che ci sia questa vergognosa lotta di potere all’interno del Vaticano è fuori discussione, ma riconoscere la crisi può diventare un’occasione opportuna di conversione e di rinascita. Secondo me è giunto il momento che la Chiesa passi da una struttura rigidamente monarchica, che consente rapporti di potere al suo interno, ad una struttura dialogica, conciliare. Anche la gestione dei beni della Chiesa deve essere pubblica, trasparente, controllabile dal popolo cristiano.
‘Chiesa per i poveri’ o ‘Chiesa povera’? Ai tempi del Concilio era un’alternativa forte. Sembra quasi la stessa cosa, ma c’è un abisso fra questi due obiettivi. Il primo può giustificare gli intrallazzi più impensabili per acquistare potere e danaro, col pretesto di aiutare chi ha bisogno. Il secondo esige un totale coinvolgimento con gli ‘ultimi’.
Il libro di Geremia si apre con questa visione: il Profeta vede da una parte un ramo di mandorlo che sta per fiorire; dall’altra una caldaia inclinata che sta per rovesciarsi. Sono due possibilità che sia la Chiesa che l’umanità hanno davanti: lo sbocciare di una nuova stagione oppure la devastazione più completa. Ma Dio è ‘vigile’; se avremo il coraggio di rinnovarci, una nuova primavera ci attende.

don Fabio Masi – Parroco

lunedì 26 novembre 2012

conquiste da difendere e nuovi referendum sul lavoro



Comunità dell’Isolotto - Firenze, domenica 25 novembre 2012
Percorsi di memoria: conquiste da difendere e nuovi referendum sul lavoro
riflessioni di Carlo, Claudia, Gisella, Luisella, Maurizio
con i contributi di Moreno Biagioni e Andrea Bagni

1. Letture dal Vangelo



Il giovane ricco (vangelo di Matteo 19, 16-22)
Ed ecco un tale che si avvicino a Gesù e gli disse: “Maestro che cosa devo fare per ottenere la vita eterna?”. Egli rispose: “Perché mi interroghi su ciò che è buono? Uno solo è buono. Se vuoi entrare nella vita osserva i comandamenti”.
Ed egli allora chiese: “Quali?”. Gesù rispose: “Non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non testimoniare il falso, onora il padre e la madre, ama il prossimo come te stesso”.
Il giovane allora gli dice: “Ma io ho sempre osservato tutte queste cose; che mi manca?”.
Gli disse Gesù: “Se vuoi essere perfetto, và, vendi quello che possiedi, dallo ai poveri e avrai un tesoro nei cieli; poi vieni e seguimi”.
Udito questo il giovane se ne andò triste, poiché aveva molte ricchezze.


In questo racconto incontriamo prima un giovane ricco inquieto che chiede a Gesù come ottenere la vita eterna, poi un Gesù che prima dà una risposta prudente (risponde quanto è previsto dalla Legge) poi un Gesù più diretto che dà una risposta nuova: “…và vendi quello che hai, dallo ai poveri e seguimi”; una risposta che, usando un linguaggio di oggi, potrebbe essere “Se vuoi essere più profondamente appagato, in pace con te stesso e con gli uomini, cambia mentalità!!”.
Forse il giovane ricco capisce la risposta e se ne và triste; sceglie di non cambiare mentalità.
Chi non la capisce la risposta sono Pietro e gli altri discepoli, che dicono quasi seccati: “Ecco, noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito: che cosa dunque ne otterremo?”.
Al tempo di Gesù la mentalità dominante era fortemente incentrata sul concetto di MERITO:
·        si riteneva che Dio premiasse i giusti e i meritevoli e punisse gli ingiusti e gli immeritevoli;
·        che ci si dovesse meritare l’amore e la benevolenza di Dio.
Pietro e gli altri ragionano così, ritengono di aver fatto uno sforzo e un sacrificio particolare nel seguire Gesù e dunque ritengono di meritare, di avere diritto (e più diritto degli altri!!) ad una ricompensa. Rivendicano un trattamento di riguardo.
A questo ragionamento Gesù risponde con la parabola dei lavoratori (o parabola della vigna)


La parabola dei laboratori (Matteo, 20, 1-16). Sul merito e sul bisogno
Il Regno di Dio è simile ad un padrone di casa che uscì all’alba per prendere a giornata dei lavoratori per la sua vigna. Accordatosi con loro per un denaro al giorno lo mandò al lavoro.
Uscito poi verso le nove del mattino tornò in piazza ne vide altri che stavano sulla piazza disoccupati e disse loro “Andate anche voi nella mia vigna; quello che è giusto ve lo darò”. E quelli andarono.
Uscì di nuovo verso mezzogiorno e poi verso le tre del pomeriggio e fece la stessa cosa.
Uscito ancora verso le cinque di sera, né vide altri che stavano là e disse loro: “Perché state qui tutto il giorno senza far niente?”. E quelli risposero: “Perché nessuno ci ha preso a giornata”.
Allora disse: “Andate anche voi nella mia vigna”.
Quando fu sera, il Signore della vigna disse al suo fattore: “Chiama gli uomini e dà loro la paga, cominciando da quelli che son venuti per ultimi”.
Venuti quelli che delle cinque di sera ricevettero ciascuno un denaro ciascuno.
Quando arrivarono i primi, pensavano che avrebbero ricevuto di più. Ma anch’essi ricevettero un denaro per ciascuno. Nel ritirarlo mormoravano contro il padrone, dicendo “Questi sono venuti per ultimi, hanno lavorato soltanto un'ora e tu li hai pagati come noi che abbiamo faticato tutto il giorno sotto il sole”.
Rispondendo a uno di loro, il padrone disse: “Amico, io non ti faccio torto: non hai forse convenuto con me per una paga di un denaro? Prendi la tua paga e vai. Io voglio dare a questo, che è venuto per ultimo, quel che ho dato a te. Non posso fare quel che voglio con i miei soldi? O forse sei invidioso perché io sono generoso?”.
E Gesù concluse: “Così, quelli che sono gli ultimi saranno i primi, e quelli che sono i primi saranno gli ultimi”.
E’ indubbio che i lavoratori arrivati all’ultimo abbiano lavorato poco o nulla rispetto ai primi.
E’ vero che non meritano la stessa paga dei primi.
Ma è anche vero che questi lavoratori erano braccianti che non erano riusciti a trovare alcun lavoro, non avevano nemmeno un misero denaro per sbarcare la giornata. Avevano bisogno di lavorare.
Il Signore della vigna dà loro la paga, non per i loro meriti ma per i loro bisogni.
Nel Regno di Dio, in questo altro “mondo possibile”, si agisce non in base alle virtù e ai meriti ma prima di tutto in base ai bisogni degli uomini. Meriti e virtù non tutti li hanno ma i bisogni sì.
Questo concetto sarà ribadito altre volte da Gesù; ai sommi sacerdoti e agli anziani Gesù dirà “i pubblicani e le prostitute vi passeranno avanti nel Regno di Dio”.
Questa è una lezione per Pietro e i suoi che credono di poter accampare grandi meriti. Ma anche per tutti coloro che oggi si riempiono troppo la bocca con il concetto di “merito”.

2. Percorsi di memoria


Dal libro “Mondo operaio e cristianesimo di base “ di Christian  G. De Vito
Dalla prefazione di Enzo Mazzi

L’abbraccio dei secoli (pag.12)
“L’incontro fra la cultura operaia e quella cristiana di base, che si è sviluppato nel secolo scorso, non è affatto ideologico né spurio né casuale. Ha infatti una matrice che viene dall’ abbraccio dei secoli ed è radicato nella coscienza delle persone in carne ed ossa, nella loro vita reale nel profondo dei loro rapporti, nella loro fatica, nel lavoro nelle mani, nelle lotte e nei sogni. La stagione storica, anni ‘60-70, nella quale si svilupparono le Comunità di base, che insieme ai preti operai sono il fulcro di quell’incontro, è stata caratterizzata, com’è noto, da una straordinaria accelerazione dei processi di trasformazione sociale.”

La salvaguardia della memoria storica sociale è un compito irrinunciabile (pag 27 )
“…..ritengo che fare memoria storica, spogliarla dalla ritualità,  attualizzarla, sia uno dei compiti di chi vede un futuro per l’umanesimo sociale, per la solidarietà planetaria, per la società dei diritti di tutti/e a partire dai diritti sociali per l’etica comunitaria oltre i confini. Una memoria unitaria tiene insieme la nostra identità sociale. Disarticolare la memoria che cementa il processo di socialità dal basso significa annullare tale identità.  (…… )  Il liberismo si nutre di tale disarticolazione della memoria. Perché è creatore di società necropoli. Ha bisogno di produttori/consumatori senza identità sociale.

Dal capitolo primo (pag 59)                    
(…..) Soprattutto, tra il novembre del 1958 e  l’inizio dell’anno successivo, fu la mobilitazione  in solidarietà con i 980 operai delle Officine Galileo a segnare un punto di non ritorno in quel percorso di progressiva condivisione del destino del mondo popolare e particolarmente di quello operaio. L’evento decisivo si ebbe 11 gennaio 1959, all’indomani dell’arrivo delle prime 527 lettere di licenziamento, della rottura delle trattative sindacali  e dell’occupazione della fabbrica da parte degli operai. L’assemblea generale degli operai della Galileo si tenne infatti nella chiesa dell’Isolotto, con i rappresentanti sindacali seduti ad un tavolo coperto da un drappo rosso, davanti all’altare, un operaio licenziato a presiedere l’assemblea, e una folla di operai, molti dei quali comunisti, ad ascoltare ed intervenire. Fu un avvenimento dirompente. Della parrocchia avrebbe segnato l’identità, divenendo un topos della memoria collettiva.

  
Dal capitolo terzo
L’Isolotto e l’Autunno caldo (pag. 102 e seguenti)
“Io sono un operaio e mi conoscete”.  L’analisi dell’ Autunno caldo all’ Isolotto la fece nella Veglia di Natale del 1969 Amedeo Bellosi, operaio della Galileo residente nel quartiere  (nella foto col cappello)   “Sappiamo bene che il padrone non si arrende” disse Bellosi. (….)  Le vertenze operaie erano molte, ciascuna con la propria specificità e complessità umana e politica. Il popolo dell’ Isolotto provò ad essere presente il più possibile a fianco dei lavoratori, non solo attraverso quella parte di esso che lavorava in fabbrica, ma anche come gruppo, come Comunità. Diede il proprio appoggio agli operai della Piaggio di Pontedera in sciopero, espresse solidarietà ai 10 lavoratori licenziati alla Maleci, e continuò ad interessarsi a quella vertenza fino al rientro di tutti i licenziamenti; denunciò anche le intollerabili ingiustizie che stavano accadendo alla Carapelli di Firenze con Enzo Mazzi che partecipò la mattina dell11 gennaio 1970 al picchetto operaio contro il licenziamento di un candidato della Commissione interna. La Comunità seguì a lungo e con particolare attenzione la vicenda della Fiaba, l’unica fabbrica del quartiere ospitata nei locali della parrocchia stessa, concessi a suo tempo da don Mazzi in cambio dell'assunzione di alcuni invalidi. (……)  Gli operai avevano messo una tenda davanti al sagrato della chiesa e,  soprattutto, avevano occupato la fabbrica. Un’ altra vicenda particolarmente sentita fu quella dei minatori dell’Amiata…….una delegazione di minatori arrivò in piazza dell’Isolotto…… una settimana dopo la visita fu ricambiata. Gli isolottiani andarono a Piancastagnaio nel giorno dello sciopero generale (marzo 1969)

 3. Informazioni sui Referendum sul Lavoro

QUESITO ABROGATIVO DELL’ART.8 DELLA LEGGE n.138/2011
«Volete voi che sia abrogato l'articolo 8  - Sostegno alla contrattazione collettiva di prossimità, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, titolato "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo", convertito, con modificazioni, in legge 14 settembre 2011, n. 148, nel testo risultante per effetto di modificazioni ed integrazioni successive?».

Testo dell’Articolo 8 della Legge finanziaria del Governo Berlusconi (Legge 138 bis/2011)
Art. 8 - Sostegno alla contrattazione collettiva di prossimità 
1.  I  contratti  collettivi  di  lavoro  sottoscritti  a   livello aziendale   o   territoriale   da   associazioni    dei    lavoratori comparativamente più  rappresentative  sul  piano  nazionale  ovvero
dalle rappresentanze sindacali operanti in azienda possono realizzare specifiche  intese  finalizzate  alla  maggiore   occupazione,   alla qualità  dei  contratti  di  lavoro,  alla  emersione   del   lavoro
irregolare, agli incrementi di  competitività  e  di  salario,  alla gestione delle crisi aziendali e occupazionali, agli  investimenti  e all’avvio di nuove attività.

2. Le specifiche intese di cui al comma  1  possono  riguardare  la regolazione delle materie  inerenti  l’organizzazione  del  lavoro  e della  produzione  incluse  quelle   relative:  
·     a)   agli   impianti audiovisivi e alla introduzione di nuove tecnologie;
·     b) alle mansioni del lavoratore, alla classificazione e inquadramento  del  personale;
·     c) ai contratti a termine, ai contratti a orario ridotto, modulato  o flessibile, al regime della solidarietà negli appalti e ai  casi  di ricorso  alla  somministrazione  di  lavoro;  
·     d)   alla   disciplina dell’orario di lavoro;
·     e) alle modalità di assunzione  e  disciplina del rapporto di  lavoro,  comprese  le  collaborazioni  coordinate  e continuative a progetto e  le  partite  IVA,  alla  trasformazione  e conversione dei contratti di lavoro e alle  conseguenze  del  recesso dal  rapporto  di  lavoro,  fatta  eccezione  per  il   licenziamento discriminatorio e il licenziamento della lavoratrice in  concomitanza del matrimonio.

3. Le disposizioni  contenute  in  contratti  collettivi  aziendali vigenti, approvati e sottoscritti prima dell’accordo interconfederale del 28 giugno 2011 tra le parti sociali, sono efficaci nei  confronti
di tutto il personale delle unità produttive cui il contratto stesso si riferisce a condizione che sia stato  approvato  con  votazione  a maggioranza dei lavoratori.

In sintesi cosa ha fatto il governo Berlusconi?
Nell'agosto 2011, con un colpo di mano all'interno della manovra economica, il governo ha operato per limitare drasticamente la centralità del contratto nazionale di lavoro, rimandando agli accordi aziendali materie importantissime quali la classificazione e l'inquadramento del personale, le mansioni, la disciplina dell'orario di lavoro, i contratti a termine, i contratti a orario ridotto, il regime della solidarietà negli appalti, il ricorso alla somministrazione di lavoro e la modalità di assunzione e la disciplina del rapporto di lavoro. L'articolo 8 di quella manovra finanziaria è carico di livore antisindacale e contrasta duramente le spinte alla solidarietà tra i lavoratori contro i drammatici effetti della crisi economica. Con questo articolo si vuole annullare l'accordo del 28 giugno 2011, che ha riconfermato il contratto nazionale al centro delle relazioni sindacali del Paese.

Che cosa vogliamo ottenere attraverso i referendum?
Intendiamo abolire le manomissioni e ristabilire la certezza dei diritti previsti e conquistati dal contratto nazionale. A parità di condizioni, vanno pretese regole generali che valgano per tutti i lavoratori di un settore e ovunque sul territorio nazionale. Alla contrattazione aziendale va restituito il giusto valore: ossia deve 'accompagnare' l'andamento dell'impresa - garantendo eventualmente tutele aggiuntive ai suoi dipendenti -, contrattare l'organizzazione del lavoro, l'articolazione degli orari e dei turni nell'ambito e nei limiti previsti dal contratto nazionale.

QUESITO ABROGATIVO DELLE MODIFICHE ALL’ART.18 DELLO STATUTO DEI LAVORATORI INTRODOTTE CON LA RIFORMA FORNERO (Legge n. 92 del 28 giugno 2012)
«Volete voi l'abrogazione dell'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, titolata "Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento", nel testo risultante per effetto di modificazioni ed integrazioni successive, limitatamente alle seguenti parti:
·     quarto comma, primo periodo, limitatamente alla parola: "soggettivo";
·     quarto comma, primo periodo, limitatamente alle parole: ", per insussistenza del fatto contestato ovvero perché il fatto rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni dei contratti collettivi ovvero dei codici disciplinari applicabili,";
·     quarto comma, primo periodo, limitatamente alle parole: ", dedotto quanto il lavoratore ha percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative, nonché quanto avrebbe potuto percepire dedicandosi con diligenza alla ricerca di una nuova occupazione.";
·     quarto comma, l'intero secondo periodo che recita: "In ogni caso la misura dell’indennità risarcitoria non può essere superiore a dodici mensilità della retribuzione globale di fatto.";
·     quarto comma, terzo periodo, limitatamente alle parole: ", per un importo pari al differenziale contributivo esistente tra la contribuzione che sarebbe stata maturata nel rapporto di lavoro risolto dall’illegittimo licenziamento e quella accreditata al lavoratore in conseguenza dello svolgimento di altre attività lavorative";
·     V comma che recita: "Il giudice, nelle altre ipotesi in cui accerta che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa addotti dal datore di lavoro, dichiara risolto il rapporto di lavoro con effetto dalla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata tra un minimo di dodici e un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, in relazione all'anzianità del lavoratore e tenuto conto del numero dei dipendenti occupati, delle dimensioni dell'attività economica, del comportamento e delle condizioni delle parti, con onere di specifica motivazione a tale riguardo.";
·     VI comma che recita: "Nell'ipotesi in cui il licenziamento sia dichiarato inefficace per violazione del requisito di motivazione di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni, della procedura di cui all'articolo 7 della presente legge, o della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni, si applica il regime di cui al quinto comma, ma con attribuzione al lavoratore di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata, in relazione alla gravità della violazione formale o procedurale commessa dal datore di lavoro, tra un minimo di sei e un massimo di dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, con onere di specifica motivazione a tale riguardo, a meno che il giudice, sulla base della domanda del lavoratore, accerti che vi è anche un difetto di giustificazione del licenziamento, nel qual caso applica, in luogo di quelle previste dal presente comma, le tutele di cui ai commi quarto, quinto o settimo.";
·     VII comma che recita: "Il giudice applica la medesima disciplina di cui al quarto comma del presente articolo nell'ipotesi in cui accerti il difetto di giustificazione del licenziamento intimato, anche ai sensi degli articoli 4, comma 4, e 10, comma 3, della legge 12 marzo 1999, n. 68, per motivo oggettivo consistente nell'inidoneità fisica o psichica del lavoratore, ovvero che il licenziamento è stato intimato in violazione dell'articolo 2110, secondo comma, del codice civile. Può altresì applicare la predetta disciplina nell'ipotesi in cui accerti la manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo; nelle altre ipotesi in cui accerta che non ricorrono gli estremi del predetto giustificato motivo, il giudice applica la disciplina di cui al quinto comma. In tale ultimo caso il giudice, ai fini della determinazione dell'indennità tra il minimo e il massimo previsti, tiene conto, oltre ai criteri di cui al quinto comma, delle iniziative assunte dal lavoratore per la ricerca di una nuova occupazione e del comportamento delle parti nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni. Qualora, nel corso del giudizio, sulla base della domanda formulata dal lavoratore, il licenziamento risulti determinato da ragioni discriminatorie o disciplinari, trovano applicazione le relative tutele previste dal presente articolo.";
·     ottavo comma, limitatamente alle parole: "dei commi dal quarto al settimo";
·     nono comma, primo periodo, limitatamente alle parole: "di cui all'ottavo comma";
·     nono comma, terzo periodo, limitatamente alle parole: "di cui all'ottavo comma";

nonché della legge 15 luglio 1966, n. 604, titolata "Norme sui licenziamenti individuali", nel testo risultante per effetto di modificazioni ed integrazioni successive, limitatamente alle seguenti parti:
·     articolo 7, comma 1, limitatamente alla parola "soggettivo";
·     articolo 7, comma 1, limitatamente alla parola "oggettivo";
·     articolo 7, comma 2, limitatamente alle parole "per motivo oggettivo";
·     articolo 7, comma 8, che recita: "8. Il comportamento complessivo delle parti, desumibile anche dal verbale redatto in sede di commissione provinciale di conciliazione e dalla proposta conciliativa avanzata dalla stessa, è valutato dal giudice per la determinazione dell'indennità risarcitoria di cui all'articolo 18, settimo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, e per l'applicazione degli articoli 91 e 92 del codice di procedura civile.";

nonché della legge 23 luglio 1991, n. 223, titolata "Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro", nel testo risultante per effetto di modificazioni ed integrazioni successive, limitatamente alle seguenti parti:
·     articolo 5, comma 3, secondo periodo, limitatamente alle parole: "terzo periodo del settimo comma del";

nonché della legge 24 dicembre 2007, n. 244, titolata "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)", nel testo risultante per effetto di modificazioni ed integrazioni successive, limitatamente alle seguenti parti:
·     articolo 2, comma 479, lettera a), limitatamente alla parola "soggettivo";

nonché della legge 29 dicembre 1990, n. 407, titolata "Disposizioni diverse per l'attuazione della manovra di finanza pubblica 1991-1993", nel testo risultante per effetto di modificazioni ed integrazioni successive, limitatamente alle seguenti parti:
·     articolo 8, comma 9, primo periodo, limitatamente alla parola "oggettivo"?».


Testo dell’articolo 18 – Legge n.300/1970 (Statuto dei Lavoratori)
Titolo II Della libertà sindacale: Reintegrazione nel posto di lavoro

Ferme restando l'esperibilità delle procedure previste dall'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, il giudice con la sentenza con cui dichiara inefficace il licenziamento ai sensi dell'articolo 2 della predetta legge o annulla il licenziamento intimato senza giusta causa o giustificato motivo, ovvero ne dichiara la nullità a norma della legge stessa, ordina al datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, che in ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo nel quale ha avuto luogo il licenziamento occupa alle sue dipendenze più di quindici prestatori di lavoro o più di cinque se trattasi di imprenditore agricolo, di reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro. Tali disposizioni si applicano altresì ai datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, che nell'ambito dello stesso comune occupano più di quindici dipendenti ed alle imprese agricole che nel medesimo ambito territoriale occupano più di cinque dipendenti, anche se ciascuna unità produttiva, singolarmente considerata, non raggiunge tali limiti, e in ogni caso al datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, che occupa alle sue dipendenze più di sessanta prestatori di lavoro.

Ai fini del computo del numero dei prestatori di lavoro di cui primo comma si tiene conto anche dei lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro, dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato parziale, per la quota di orario effettivamente svolto, tenendo conto, a tale proposito, che il computo delle unità lavorative fa riferimento all'orario previsto dalla contrattazione collettiva del settore. Non si computano il coniuge ed i parenti del datore di lavoro entro il secondo grado in linea diretta e in linea collaterale.

Il computo dei limiti occupazionali di cui al secondo comma non incide su norme o istituti che prevedono agevolazioni finanziarie o creditizie.
Il giudice con la sentenza di cui al primo comma condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento di cui sia stata accertata l'inefficacia o l'invalidità stabilendo un'indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione e al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dal momento del licenziamento al momento dell'effettiva reintegrazione; in ogni caso la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a cinque mensilità di retribuzione globale di fatto.

Fermo restando il diritto al risarcimento del danno così come previsto al quarto comma, al prestatore di lavoro è data la facoltà di chiedere al datore di lavoro in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, un'indennità pari a quindici mensilità di retribuzione globale di fatto. Qualora il lavoratore entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito del datore di lavoro non abbia ripreso il servizio, né abbia richiesto entro trenta giorni dalla comunicazione del deposito della sentenza il pagamento dell'indennità di cui al presente comma, il rapporto di lavoro si intende risolto allo spirare dei termini predetti.
La sentenza pronunciata nel giudizio di cui al primo comma è provvisoriamente esecutiva.
Nell'ipotesi di licenziamento dei lavoratori di cui all'articolo 22, su istanza congiunta del lavoratore e del sindacato cui questi aderisce o conferisca mandato, il giudice, in ogni stato e grado del giudizio di merito, può disporre con ordinanza, quando ritenga irrilevanti o insufficienti gli elementi di prova forniti dal datore di lavoro, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro.

L'ordinanza di cui al comma precedente può essere impugnata con reclamo immediato al giudice medesimo che l'ha pronunciata. Si applicano le disposizioni dell'articolo 178, terzo, quarto, quinto e sesto comma del codice di procedura civile.

L'ordinanza può essere revocata con la sentenza che decide la causa.

Nell'ipotesi di licenziamento dei lavoratori di cui all'articolo 22, il datore di lavoro che non ottempera alla sentenza di cui al primo comma ovvero all'ordinanza di cui al quarto comma, non impugnata o confermata dal giudice che l'ha pronunciata, è tenuto anche, per ogni giorno di ritardo, al pagamento a favore del Fondo adeguamento pensioni di una somma pari all'importo della retribuzione dovuta al lavoratore.

Che cos'ha fatto la Riforma Fornero (governo Monti)?
Ha cancellato la norma che imponeva il reintegro del lavoratore licenziato senza giusta causa o giustificato motivo a fronte di una sentenza del giudice del lavoro favorevole al lavoratore stesso. L'articolo 18 è stato manomesso nella sua essenza e nella sua funzione. Il governo ha agito con forte iniquità sul tema cruciale del mercato del lavoro, scegliendo - per combattere gli effetti della crisi - di aggredire i diritti, le conquiste storiche del movimento operaio e il sistema di protezione sociale pubblica. Le modifiche all'articolo 18 riscrivono con motivazioni inaccettabili un tratto saliente della giurisprudenza del lavoro, prefigurando rapporti sociali e sindacali autoritari che avranno ripercussioni nella vita di tutti i cittadini onesti, cui è stato scippato un diritto fondamentale.

Che cosa si vuole ottenere attraverso i referendum? Restituire allo Statuto dei Lavoratori l'articolo 18 nella versione originaria, per rispettare i principi della Costituzione e rendere esigibili le decisioni della magistratura. La nozione giuridica secondo la quale nessuno può essere licenziato senza giusta causa e giustificato motivo deve essere ripristinata. Perché un'ingiustizia praticata ad uno è un'ingiustizia verso tutti. Non si tratta dunque di un problema di quantità numeriche, bensì di giustizia sociale.

 Per informazioni: www.referendumlavoro.it

Saggezza di ieri, nodo di oggi  - 4 novembre 2012

Titolo Articolo
Lavoro, pietra angolare – di Luigino Bruni
Immagine pagina
Didascalia immagine
Contenuto Articolo
I dati della crisi, che continuano ad alimenta­re i nostri dibattiti e le nostre preoccupazioni, sono come spie che dicono, tutti assieme e con­cordemente, che la 'macchina del capitalismo' ha dei problemi, alcuni molto seri. Una spia di colore rosso fuoco si è accesa ormai da tempo, e sarebbe ora di fermarsi per fare qualche inter­vento serio al motore: è la spia del lavoro. Eppu­re in un momento alto della nostra storia politi­ca e civile, lo abbiamo posto come pietra ango­lare della legge fondamentale degli italiani.
Sono molti i significati del primo articolo della nostra Costituzione: «L’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro». In ogni patto, le prime parole che si pronunciano sono quelle più dense di contenuti simbolici e ideali. Si sa­rebbero potute scrivere in quel posto speciale al­tre parole alte, come libertà, giustizia, ugua­glianza o persino fraternità; invece in quell’inci­pit del patto fondativo della nuova società ita­liana fu inserita la parola lavoro. Una parola u­mile ma forte, associata da sempre alla fatica e al sudore, e persino considerata nell’antichità come attività confacente allo schiavo, perché troppo infima: «Ignobili e abietti, poi, sono i gua­dagni di tutti quei mercenari che vendono, non l’opera della mente, ma il lavoro del braccio... Tutti gli artigiani, inoltre, esercitano un mestie­re volgare: non c’è ombra di nobiltà in una bot­tega » (Cicerone, De Officiis).

Parole pesanti, che certamente erano parte della formazione classi­ca di molti di quei padri costituenti, che però fu­rono capaci di guardare soprattutto alla loro gen­te e così, pace per Cicerone o Aristotele, videro la tanta nobiltà che c’era «nelle botteghe». E co­sì scrissero la parola lavoro come il primo so­stantivo dell’Italia post-fascista – una scelta dop­piamente coraggiosa, se si pensa alla retorica del lavoro che aveva caratterizzato il Ventennio. Nella semantica di quel lavoro c’era la vicenda storica dell’Italia contemporanea, dove la de­mocrazia stava avanzando proprio grazie al gran­de movimento di lavoratori, uomini e (poche) donne, che divennero veramente cittadini quan­do, abbandonando lo status di servi in una cam­pagna ancora per tanti versi sostanzialmente feu­dale, divennero lavoratori nelle fabbriche, nelle officine, nelle scuole, negli uffici e nelle coope­rative.

Non tutto il lavoro fonda la Repubblica, ma solo quello degli uomini e delle donne libere, non quello degli schiavi e dei servi. Ma nelle parole dell’articolo 1, c’era e c’è anche l’espe­rienza di tanti che per amore della democrazia e dei suoi valori, il lavoro l’avevano perso, per­ché combattuti ed emarginati dal fascismo. Il primo strumento che ogni potere anti-demo­cratico ha per togliere la dignità e la libertà è cancellare il lavoro. Furono tanti, troppi, gli italiani e gli europei che dovettero chiudere fabbriche, tipografie, uffici, cattedre, per non piegarsi alle richieste anti-de­mocratiche e illiberali del regime. Molti di que­gli uomini furono poi tra i padri costituenti, e in quella originale e felice formulazione del primo articolo, cercarono di raccontare anche queste storie di amore civile. E nel far questo hanno crea­to la più bella equazione della nostra storia re­pubblicana, quella che pone l’eguaglianza tra democrazia e lavoro: la Repubblica è democra­tica perché fondata sul lavoro, altrimenti la Re­pubblica si fonda su rendite e privilegi, e quindi non è democratica. Non è facile, oggi, leggere seriamente quell’arti­colo, e al contempo restare passivi in una Italia e in una Europa che, da una parte, lasciano trop­pi milioni di persone fuori dalla "città del lavo­ro", e dall’altra fanno troppo poco di fronte a nuove forme di schiavitù e servitù. Quell’artico­lo quindi, ci può offrire una chiave di lettura po­tente per comprendere meglio che cosa sta ef­fettivamente accadendo.

Ci dovrebbe far capire che la lotta alla disoccupazione deve avere lo stesso posto che occupa il lavoro nella nostra Costituzione: il primo. Non si può barattare il lavoro con i profitti né, tantomeno, con le rendite, perché quando il lavoro della persona umana è negato è in profonda crisi prima di tutto la democrazia. C’è poi un secondo messaggio molto attuale che ci arriva dall’articolo 1 e dalle sue semantiche (oggi, forse, troppo lontane): lavorare non è l’esperienza del servo e dello schiavo. Una tesi che ci chiama a una profonda riflessione quando constatiamo che il capitalismo senza regole e senza misura sta creando nuove forme di schiavitù e di servitù nei livelli più alti e più bassi del mondo del lavoro.

Delle dilaganti e anche inedite forme di schiavitù-servitù di operai e precari nel mondo si parla abbastanza; si parla invece troppo poco delle nuove forme di schiavitù di coloro che vengono considerati privilegiati: dirigenti e impiegati di medio e alto livello nelle grandi imprese multinazionali, che vengono pagati assai bene nei "nuovi mercati", ma che di fatto rinunciano più o meno consapevolmente, a crescenti fette di libertà, di tempo, di festa, di famiglia... La rossa spia del lavoro continua allora a lampeggiare: prendiamola tutti più sul serio, fermiamoci, per poi ripartire nella giusta direzione.
                                                                                                          


                                           
               

[1968]
Scritta dal grande cabarettista milanese Walter Valdi, per intenderci, quello de «Il palo della banda dell'Ortica», per Jannacci.

“Lavoravo in quel di Baggio, e mi han licenziato a maggio...”

Lavoravo in quel di Baggio                                          Per potere stare a galla
in catena di montaggio                                               mi toccò muover la spalla.
E giravo una ramella                                                  Ed in più, come si vede,
sempre una, sempre quella.                                        m’è venuto un tic al piede.
Ed un giorno fu così                                                   Per frenare quel pedale
che mi venne fuori un tic                                           ero proprio messo male!

Lavoravo in quel di Baggio                                          Lavoravo in quel di Baggio
ad un nastro di montaggio                                          e mi han licenziato a maggio-
La mia testa si girava                                                M’ha chiamato il Direttore
e il motore accompagnava                                          e mi fa :”Caro Signore
Per seguirlo fu così                                                   con quel tic non rende niente!
che mi venne un altro tic                                            Eh, non vede?
                                                                                  Sembra quasi un deficiente!”
Non si sta poi tanto male
con un tic orizzontale
Ma per colpa di un rialzo
lo seguivo in un sobbalzo
Per quel nastro fu perciò
che il mio tic si complicò

Mi han cambiato di reparto
m’è venuto un mezzo infarto
C’era un nastro sempre in piano
ma arrivava contromano
Mi trovai un po’ peggiorato
col mio tic modificato