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giovedì 30 settembre 2010

Tutela e uso del territorio


La proposta di legge regionale di iniziativa popolare sulle norme per il governo del territorio, promossa da Italia Nostra e da alcuni comitati di cittadini toscani, accomunati nella difesa del territorio, del paesaggio, dei centri storici, verrà illustrata da Mario Bencivenni nell'incontro che si terrà alle Baracche dell'Isolotto via Aceri 1, domenica prossima 3 ottobre alle ore 10,30.



 



Questa proposta di legge è ispirata ai principi enunciati dal gruppo di lavoro coordinato dall’urbanista Edoardo Salzano: «Il governo del territorio, qualunque sia lo specifico campo al quale si riferisce, deve essere esercitato ponendo come obbiettivo di ogni atto di conservazione e trasformazione, il benessere dei cittadini, il miglioramento delle condizioni di qualità, sicurezza, e fruibilità collettiva del territorio, dando priorità alla conservazione della natura, alla gestione prudente degli ecosistemi e delle risorse primarie, alla tutela e alla valorizzazione del paesaggio e del patrimonio storico, artistico e culturale, alla qualità degli spazi urbani, dell’architettura, delle infrastrutture. A tal fine gli obiettivi di conservazione, tutela e valorizzazione fanno parte irrinunciabile di ogni atto di governo suscettibile di incidere sulle condizioni dell’ambiente urbano, del paesaggio e del patrimonio naturale e culturale».



                                                                                     La Comunità dell'Isolotto Firenze



PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE DI INIZIATIVA POPOLARE
Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1
(Norme per il governo del territorio)
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Relazione illustrativa



Questa proposta di revisione della L.R. n.1/2005 è avanzata dall’associazione ambientalista Italia Nostra e da alcuni comitati di cittadini toscani, accomunati nella difesa del territorio, del paesaggio, dei centri storici contro discutibili scelte urbanistiche, edilizie, infrastrutturali che hanno frequentemente vanificato, se non apertamente contraddetto, gli stessi principi generali affermati dalla legislazione regionale vigente.
Ci siamo concentrati su alcuni nodi da noi ritenuti particolarmente critici, proponendo modifiche che impediscano che nel passaggio dai livelli più generali alle specifiche applicazioni territoriali, si vanifichino e si contraddicano proprio i principi fondamentali della legge.
Il principale di questi nodi è l’attuale decentramento decisionale in materia urbanistica dalla Regione ai Comuni, una sorta di “devoluzione” che, mentre grava i Comuni di un eccesso di responsabilità e compiti, conferisce loro, nella realtà, un potere praticamente illimitato che, sempre più spesso viene condizionato dalle esigenze della speculazione immobiliare.
Il fatto poi che la legge vigente non preveda alcuna verifica di coerenza fra piani urbanistici a diversa scala territoriale ha consentito vere e proprie mostruosità urbanistiche (si vedano, ad esempio, i casi eclatanti di Monticchiello, di Fiesole e di Campi Bisenzio). Proprio per questo riteniamo che sia necessario introdurre nella legge la verifica della compatibilità urbanistica, cioè l’accertamento della coerenza della pianificazione comunale con i principi del Piano di indirizzo territoriale della Regione (PIT). Questa modifica non rintroduce affatto un principio di gerarchia tra gli enti né contraddice i principi che hanno portato alle modifiche al titolo V della Costituzione, cioè la necessità di attribuire una maggiore autonomia ai Comuni. Si tratta solo di mettere in atto una urbanistica che non sia schizofrenica ma nella quale, secondo il criterio della co-pianificazione, ciascun ente si assume le responsabilità che gli competono, secondo il proprio livello.
Altro nodo importante della legge vigente è rappresentato dalle modalità con le quali viene consentita la partecipazione dei cittadini alle scelte che si operano sul loro territorio, spesso caratterizzate da mancanza di trasparenza e da debolezza degli istituti preposti (Garante della partecipazione), nonché dal fatto che, in molti casi, le scelte che contano vengono generate da altri istituti (Accordi, Conferenze, Protocolli) che sfuggono a qualsiasi controllo da parte dei cittadini.
Mediante alcune proposte relative al Garante, abbiamo inteso rafforzare il ruolo della partecipazione, rendendo l’istituto più indipendente e collegiale e affermandone il carattere di “terzietà” rispetto ai portatori di interessi coinvolti.
Abbiamo infine affrontato il nodo della perequazione oggi intesa come prassi urbanistica che, facendo salvi comunque e dovunque i diritti edificatori di un proprietario, consente, quando non vi sia conformità al Piano, di trasferirli in altri parti del territorio prescelte in base a criteri non specificati. Anche con riferimento a una recente sentenza del TAR Lazio che stabilisce l’illegittimità di questa prassi, abbiamo proposto di consentire la perequazione solo all’interno di ambiti specifici già approvati dalla pianificazione urbanistica attuativa.
Questa proposta di revisione è ispirata ai principi enunciati nella proposta di legge presentata nel maggio 2006 dal gruppo di lavoro coordinato dall’urbanista Edoardo Salzano: «Il governo del territorio, qualunque sia lo specifico campo al quale si riferisce, viene esercitato ponendo come obbiettivo di ogni atto di conservazione e trasformazione, il benessere dei cittadini, il miglioramento delle condizioni di qualità, sicurezza, e fruibilità collettiva del territorio, dando priorità alla conservazione della natura, alla gestione prudente degli ecosistemi e delle risorse primarie, alla tutela e alla valorizzazione del paesaggio e del patrimonio storico, artistico e culturale, alla qualità degli spazi urbani, dell’architettura, delle infrastrutture. A tal fine gli obiettivi di conservazione, tutela e valorizzazione fanno parte irrinunciabile di ogni atto di governo suscettibile di incidere sulle condizioni dell’ambiente urbano, del paesaggio e del patrimonio naturale e culturale».




PREAMBOLO



Visto l’articolo 117, terzo comma, della Costituzione;
Visto l’articolo 4, comma 1, lettere l) e m), dello Statuto;
Vista la legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio);



Considerato quanto segue:
1. Che il primo quinquennio di applicazione della Legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1, ha evidenziato non solo rilevanti dubbi interpretativi e difformità attuative concernenti numerose disposizioni di importanza primaria, ma ha soprattutto fatto registrare effetti negativi nella qualità della pianificazione urbanistica e nella salvaguardia del territorio e dell’ambiente;
2. Che i punti critici dell’attuale meccanismo sono da individuarsi nelle modalità in cui si è concretamente realizzato il cosiddetto “decentramento decisionale” nei riguardi dei Comuni, che da un lato ha spesso eluso le esigenze conoscitive e di partecipazione dei cittadini nella messa a punto della pianificazione urbanistica, e dall’altro ha privato la Regione di reali poteri di coordinamento e controllo delle scelte operate dagli Enti locali  sull’assetto del territorio;
3. Che è quindi indispensabile rivedere in profondità tali meccanismi, mediante una diversa e più equilibrata distribuzione dei poteri e delle responsabilità in capo ai diversi soggetti che interagiscono nel processo di pianificazione degli assetti del territorio, a partire dalla specifica scala territoriale che li contraddistingue. Questo processo dovrà riguardare non solo la fase di assunzione delle opzioni strategiche (Piani strutturali), ma anche gli ulteriori passaggi a valle di essa: in particolare la messa a punto dei Regolamenti Urbanistici, Regolamenti edilizi e dei Piani attuativi, con particolare attenzione ai meccanismi della cosiddetta “perequazione”;



 
si approva la presente legge:




Art. 1
Modifiche al Titolo I (Disposizioni generali) della l.r. 1/2005




1. Al comma 2 dell’articolo 1 della l.r. 1/2005, dopo la parola “Regione”, sono aggiunte le seguenti parole: “di concerto ed in accordo con gli strumenti normativi statali, con particolare riguardo alla tutela dell’ambiente e dei beni culturali”.



2.  All’articolo 2 della l.r. 1/2005, è aggiunto il seguente comma 2 bis: 
“2 bis.  Per territorio si intende un patrimonio comune non negoziabile in quanto non riproducibile e non fungibile, volto al perseguimento prioritario di interessi collettivi,  secondo criteri che considerino la priorità della tutela dell’integrità fisica e dell’identità culturale dello stesso territorio, da preservare anche per le generazioni future.”.



3.  All’articolo 3 della l.r. 1/2005, il comma 5 è sostituito dal seguente: 
“5.  Insediamenti che comportino consumo di nuovo suolo sono ammissibili solo quando sia deliberata la utilità improcrastinabile per l’intera collettività della funzione che si intende insediare, assieme alla verificata e dimostrata impossibilità di utilizzare, per la funzione da insediare, strutture o contenitori esistenti.”.



4.   All’articolo 4 della l.r. 1/2005, il comma 2 è sostituito dal seguente:
“2. Le invarianti strutturali, intese come elementi fondamentali del paesaggio e dell’ambiente naturale storicizzato, non possono riferirsi ad opere od interventi pianificati o realizzati ovvero a contenuti di protocolli, intese, accordi di programma o di pianificazione, conferenze di servizi e simili.”



5.   All’articolo 5 della l.r. 1/2005, sono aggiunte, alla fine del comma 1, le seguenti parole: “che si deve conformare agli strumenti normativi statali, con particolare riguardo alla tutela dell’ambiente e dei beni culturali.”



 



Art. 2
Modifiche al Titolo II (Norme procedurali comuni)
della l.r. 1/2005




1.  All’articolo 19 della l.r. 1/2005,  il comma 2 è sostituito dal seguente:
“2.  Ai fini di cui al comma 1, la Regione istituisce iI garante  della comunicazione come organo permanente di garanzia per tutti i procedimenti di pianificazione urbanistica e di governo del territorio che prevedono un coinvolgimento della Regione, a qualsiasi titolo ed in qualsiasi fase del procedimento. Il garante deve essere individuato all’esterno fra personalità che non siano, o che non siano stati nell’ultimo quinquennio, consulenti dell’ Enti, e che siano dotate di titoli nel campo della cultura e della pianificazione del territorio e nelle procedure amministrative di partecipazione, al fine di garantire il carattere di terzietà nel procedimento di formazione e approvazione degli strumenti della pianificazione territoriale e degli atti di governo del territorio. Con apposito regolamento viene disciplinato l’esercizio delle funzioni del garante della comunicazione.”.



2.  All’articolo 19 della l.r. 1/2005, al comma 2 bis, è soppresso il primo periodo, che recita: ”Non può essere nominato garante della comunicazione il responsabile del procedimento di cui al capo II del presente titolo”.



3.  All’articolo 19 della l.r. 1/2005, è aggiunto il seguente comma 2 bis:
“2 bis.  Ai fini di cui al comma 1, i comuni e le provincie istituiscono un comitato di garanzia della comunicazione, costituito da un massimo di tre garanti per i procedimenti più complessi quali l’elaborazione dei piani territoriali di coordinamento della provincia, dei piani strutturali, dei regolamenti urbanistici, e delle loro varianti, e da un solo garante per i procedimenti più semplici. I garanti della comunicazione devono essere individuati all’esterno fra personalità che non siano, o che non siano stati nell’ultimo quinquennio, consulenti degli enti interessati e che siano dotate di titoli nel campo della cultura e della pianificazione del territorio e nelle procedure amministrative di partecipazione, al fine di garantire il carattere di terzietà nel procedimento di formazione e approvazione degli strumenti della pianificazione territoriale e degli atti di governo del territorio. I garanti della comunicazione possono essere scelti dai legali rappresentanti per lo specifico territorio di almeno due associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi della legge n. 394/1991. Con apposito regolamento, o con atto amministrativo equipollente,  l’ente disciplina l’esercizio delle funzioni dei garanti della comunicazione.  L’incarico di garante è assunto a titolo gratuito, eccetto il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell’attività, salvo diversa deliberazione dell’ente interessato.”.



4.  All’articolo 20 della l.r. 1/2005,  il comma 2 è sostituito dal seguente:
“2.  I garanti della comunicazione assicurano la partecipazione dei cittadini a tutti i momenti di  formazione e di controllo, dalla fase progettuale e istruttoria fino a quella decisionale ed  attuativa, di ogni intervento che abbia rilevanza per il territorio.  In sede di assunzione dei provvedimenti per l'adozione ed approvazione degli strumenti e degli atti di governo del territorio, i garanti sono tenuti ad analizzare ed a presentare le proposte e le indicazioni dei cittadini che dovranno essere prese in considerazione nella fase di formazione delle scelte relative al territorio dagli organi competenti, oltre che a provvedere alla stesura di un rapporto sulla attività svolta.”.




5.   All’articolo 20 della l.r. 1/2005, il comma 3 è sostituito dal seguente:
“3.  I comuni, le province e la regione assicurano ai garanti della comunicazione la disponibilità di adeguate risorse, ai fini dell’esercizio effettivo ed efficace della relativa funzione, compresi sportelli unici e strumenti on-line dove in tempo reale e semplice i cittadini possano accedere agli atti relativi ai procedimenti della pianificazione territoriale e del governo del territorio.”.




Art. 3
Modifiche al Titolo III (Gli accordi, le intese interistituzionali e le strutture del governo del territorio) della l.r. 1/2005



 
1.   All’articolo 22 della l.r. 1/2005, alla fine del comma 1, è aggiunta la frase seguente: 
 “Contestualmente alla trasmissione del progetto agli enti convocati, il soggetto promotore dà comunicazione pubblica della convocazione della conferenza dei servizi, affinché i cittadini interessati, nel numero stabilito dai garanti della comunicazione, possano inviare alla conferenza loro rappresentanti di comprovata competenza in materia con diritto di interlocuzione e di proposta.”.
 
2.   All’articolo 23 della l.r. 1/2005, al comma 1, dopo le parole “delle altre amministrazioni partecipanti all’intesa” sono aggiunte le seguenti parole: “nonché dei rappresentanti dei cittadini di cui all’ articolo 22, comma 1”. 



3.   All’articolo 24 della l.r. 1/2005, al comma 2, dopo la lettera c), è aggiunta una ulteriore lettera c bis):
“ c bis) tre membri in rappresentanza dei cittadini, di comprovata competenza in materia con diritto di interlocuzione e di proposta.”.




Art. 4 
Modifiche al Capo III bis (Disposizioni in materia di porti  e approdi turistici) del Titolo IV (Disposizioni generali per la tutela e l’uso del territorio), della l.r. 1/2005




1.   All’articolo 47 bis della l.r. 1/2005, il comma 3 è sostituito dal seguente:
 “3.  Le previsioni di nuovi porti e/o di ampliamento o riqualificazione di quelli esistenti necessitano, per la loro realizzazione, di specifica localizzazione conforme già presente negli strumenti della pianificazione territoriale regionale, provinciale e comunale, di cui non sono consentite variazioni parziali riguardanti le stesse previsioni, ma solo, eventualmente, rielaborazioni generali dello strumento interessato e ad intervalli minimi di non meno di cinque anni.”.




Art. 5 
Modifiche al Titolo V (Atti, soggetti, funzioni) della l.r. 1/05
                                              
1.   All’articolo 48 della l.r. 1/2005, il comma 6 è sostituito dal seguente:
 “6.  La Giunta regionale definisce le competenze e le modalità per verificare la rispondenza e la conformità al piano di indirizzo territoriale degli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica delle Province e dei Comuni di appartenenza, e le loro varianti, prima dell’ adozione dei suddetti strumenti. Il procedimento di verifica deve completarsi entro il termine massimo di tre mesi dalla trasmissione della relativa documentazione agli uffici regionali.  Qualora sia riscontrata, con atto motivato, la non conformità degli strumenti di pianificazione della Provincia e dei Comuni, i suddetti strumenti vengono sospesi fino al loro adeguamento, certificato da un nuovo parere di conformità, salvo quanto previsto dall’articolo 50.”.



2.    All’articolo 48 della l.r. 1/2005, è aggiunto il seguente comma 6 bis:
“6 bis. Per lo svolgimento dell’istruttoria di cui al comma 6 concernente gli strumenti urbanistici comunali, la Regione acquisisce il parere della Provincia competente, per una verifica di  coerenza di detti strumenti con la pianificazione territoriale sovracomunale e provinciale.”



3.  All’articolo 51 della l.r. 1/2005 è aggiunto il seguente comma 5 bis:
“5 bis.  Prima dell’adozione del Piano territoriale di coordinamento, le Province trasmettono il Piano alla Giunta Regionale per una verifica di conformità agli strumenti regionali.



4.   All’articolo 53 della l.r. 1/2005, è aggiunto il seguente comma 4 bis:
 “4 bis.  Prima dell’adozione del piano strutturale, i Comuni trasmettono il piano alla Giunta regionale, per una verifica di conformità agli strumenti di pianificazione sovracomunale.  Entro novanta giorni dal ricevimento dell’atto, la Giunta regionale esprime le proprie osservazioni ed eventuali richieste di modifica che devono essere recepite dai Comuni i quali sottopongono il piano strutturale modificato ad un nuovo parere di conformità della Giunta regionale.”.



5.   All’articolo 55 della l.r. 1/2005, è aggiunto il seguente comma 4 bis:
 “4 bis.  Prima dell’adozione del regolamento urbanistico, i Comuni trasmettono il regolamento, assieme al piano strutturale approvato, ai competenti organi della Giunta Regionale, per una verifica di conformità agli strumenti di pianificazione sovracomunale. Entro novanta giorni dal ricevimento dell’atto, la Giunta regionale esprime le proprie osservazioni ed eventuali richieste di modifica che devono essere recepite dai Comuni i quali sottopongono il regolamento urbanistico modificato ad un nuovo parere di conformità della Giunta regionale.”.



6.   All’articolo 56 della l.r. 1/2005, al comma 1, dopo le parole “interventi pubblici e privati” sono aggiunte le seguenti parole: ” da realizzarsi anche mediante piani attuativi”.



7.  All’articolo 56 della l.r. 1/2005, al comma 2, dopo la lettera d), è inserita la lettera d bis):
“d bis)   le opere pubbliche da realizzare; ”.



8.  All’articolo 56 della l.r. 1/2005, al comma 2, al termine della lettera g), sono aggiunte le seguenti parole: “da inserire in apposita convenzione.”



9.  Dopo l’articolo 57 della l.r. 1/2005, è inserito il seguente articolo 57 bis:
“Art. 57 bis
(Programmi complessi di riqualificazione insediativa)



1.  I programmi complessi di riqualificazione insediativa costituiscono strumenti di programmazione attuativa che puntano sulle qualità delle prestazioni del sistema insediativo e che sono caratterizzati da una pluralità di funzioni, di tipologie di intervento e di operatori, con il coinvolgimento di risorse pubbliche e private. Essi possono contenere veri e propri piani attuativi, anche se il loro ambito è più vasto.
2.  I programmi complessi di riqualificazione insediativa sono localizzati all’interno degli ambiti di cui all’articolo 55, comma 2, lettera i).
3.  I programmi di riqualificazione insediativa comprendono, in particolare:
a) programmi integrati di intervento di cui all’articolo 16 della legge 17 febbraio 1992, n. 179;
b) programmi di recupero urbano di cui all’articolo 11 della legge 4 dicembre 1993, n. 493;
c) società di trasformazione urbana di cui all’articolo 17, comma 59, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
d) contratti di quartiere di cui al decreto Ministro dei Lavori pubblici del 22 ottobre 1997 e al decreto Ministro Infrastrutture e Trasporti del 30 dicembre 2002;
e) ogni altro programma di riqualificazione insediativa individuato ai sensi della legislazione statale.”.



10.   All’articolo 58 della l.r. 1/2005, alla fine del comma 3, è aggiunta la seguente lettera e bis): 
e bis) le aree che devono rimanere in edificate.”.



11.   All’articolo 60 della l.r. 1/2005, al comma 1, le parole “in ambiti oggetto di trasformazione urbanistica” sono sostituite con le parole: “esclusivamente all’interno degli ambiti definiti dai piani attuativi, attribuendo i potenziali diritti edificatori sulla base della percentuale del terreno di proprietà, indipendentemente dal futuro utilizzo dello stesso”.
 
12.   I commi 2 e 3 dell’articolo 60 della l.r. 1/2005 sono abrogati.




Art. 6
Modifiche al Capo IV (Finalità, contenuti e procedure di approvazione dei piani attuativi) del Titolo V della l.r. 1/2005




1.  Il comma 4 dell’articolo 65 della l.r. 1/2005  è abrogato.



2. All’articolo 67 della l.r. 1/2005, al comma 1, dopo le parole “I piani attuativi contengono”, sono aggiunte le parole: “, previa quantificazione e localizzazione delle aree da cedere gratuitamente al Comune”.  



3. All’articolo 67 della l.r. 1/2005, il comma 2 è sostituito dal seguente:
“2.  Il piano attuativo è inoltre corredato:
a) dalla convenzione  da sottoscrivere con i privati, contenente tutti gli obblighi di questi ultimi nei confronti del Comune, fra i quali la cessione gratuita delle aree, la assunzione degli oneri di urbanizzazione, e la facoltà di poterli scomputare mediante la realizzazione di opere di urbanizzazione.
b) dal quadro conoscitivo di riferimento;
c) dalla normativa tecnica di attuazione;
d) dalla relazione illustrativa;
e) da una relazione di fattibilità.”.



4. Il comma 7 dell’articolo 69 della l.r. 1/2005 è abrogato.



5. L’articolo 70 della l.r. 1/2005 è abrogato.



      6.   L’articolo 74 della l.r. 1/2005 è abrogato.



 



                                                    Art. 7
Modifiche al Capo IV (Controllo e gestione dei beni soggetti a tutela paesaggistica) del Titolo VI della l.r. 1/2005




1.   All’articolo 89 della l.r. 1/2005, al comma 2,  alla fine sono aggiunte le parole:
“e da tre membri scelti fra cittadini con documentata competenza in materia ambientale”.



2.   All’articolo 89 della l.r. 1/2005, al comma 4, le parole “due membri” sono sostituite con le parole  “quattro membri”.



3.   All’articolo 89 della l.r. 1/2005, comma 7, le parole “dei membri” sono sostituite con le parole: “dei  tre membri esperti”.




 


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